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AUTOTRASPORTO - CQC Circolare Ministero Interno del 4/09/2020
- Venerdì, 11 Settembre 2020 10:55
- Scritto da Francesca Puddu
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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 4 settembre scorso, ha fornito disposizioni in merito all’attività di controllo da parte degli organi di polizia stradale, in tema di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti.
La circolare in commento abroga e sostituisce tutte le circolari e disposizioni emanate in materia, il cui contenuto è in contrasto con quella in esame.
Le disposizioni si sono rese necessarie a seguito delle modifiche introdotte agli artt. 14,15 e 16 dalla Direttiva 2018/645 alla Direttiva 2003/59/CE, recepita in Italia dal D. Lgs. n. 50/20, vigente dal 25 giugno 2020.
La nuova disciplina contiene numerose novità che incidono notevolmente sui soggetti che nella precedente Direttiva non avevano obblighi in materia di CQC. Pertanto, viene previsto l’obbligo della CQC per tutti coloro che sono muniti di patente C, C1, C1E, CE, D1, D1E, D e DE, per tutte le categorie di veicoli che richiedono questo titolo di guida, quindi anche ai veicoli immatricolati ad uso speciale, all’autotrasporto merci in conto proprio, per attività di guida anche non professionale (salvo le deroghe); si applica anche per la guida di macchine operatrici eccezionali per le quali è richiesta la patente C1 o C.
Tale obbligo insiste sui cittadini italiani, sui cittadini di altri Stati UE e SEE, nonché sui cittadini di Paesi non-UE dipendenti di impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso di essa.
Le nuove misure vengono di seguito elencate e riguardano:
- obbligo della CQC per tutti coloro che sono muniti di patente C, C1, 1E, CE, D1, D e DE, per la guida tutti i veicoli che richiedono il possesso di tale titolo di guida, salvo eventuali deroghe previste;
- obbligo di CQC per la guida di macchine operatrici eccezionali per i quali è richiesta la patente C1 e C (da intendersi quando tale veicolo circola su strada pubblica; un cantiere, ove inteso come area privata, non è soggetto a tale disposizione);
- obbligo della CQC, nel trasporto in conto proprio, anche per il conducente che non risulta assunto con la mansione di autista (munito delle categorie di patenti di cui sopra), con la sola esclusione dei conducenti per i quali la guida non è ritenuta l’attività principale, che significa che l’attività di guida occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo. Pertanto, un dipendente nell’ambito del conto proprio, assunto con mansioni diverse da quello dell’autista (ad es., come operaio, magazziniere) che risulta svolgere in modo continuativo l’attività di guida in modo prevalente o esclusivo, è obbligato a possedere la CQC (perché possiede la patente C o superiore). Se invece l’attività di guida occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile, dall’esame dei documenti che registrano la sua attività, non vi è obbligo di CQC (un conducente del conto proprio, assunto con la mansione di autista, oggi come in passato, è obbligato a possedere la CQC accanto alla patente di guida C o superiore);
- non vi è obbligo di CQC nel trasporto di materiali/attrezzature/macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale dei conducenti (quindi l’attività di guida deve occupare meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo). Il Ministero dell’interno precisa che è ragionevole ritenere esclusi dell’obbligo di CQC per la guida di tutti i veicoli immatricolati ad uso speciale, trattandosi di veicoli che per loro caratteristica non sono atti al trasporto. Per essere esentato da tali obblighi, tuttavia, il conducente non deve essere assunto con la qualifica di autista e, in ogni caso, la guida non deve costituire la sua attività principale ed il trasporto di materiali/attrezzature/macchinari deve servire al conducente per svolgere la propria attività (esempio: trasporto in conto proprio di materiale eseguito da conducente per lo svolgimento della sua attività edilizia);
- esenzione CQC per conducenti che operano in zone rurali (zone fuori dai centri urbani) per approvvigionare l’impresa del conducente o da cui egli dipende;
- esenzione CQC per conducenti che non offrono servizi di trasporti; ovvero soggetti, anche assunti con la qualifica di autisti, che movimentano mezzi normalmente destinati al trasporto di cose o persone, quando questi non sono impegnati in attività di trasporto e viaggino scarichi (è il caso di autisti di concessionarie di veicoli che movimentano veicoli destinati ai clienti; oppure autisti di imprese di trasporto persone che movimentano autobus fuori servizio per spostarli da un luogo all’altro dove iniziano i servizi; autisti che movimentano mezzi in operazioni di carico/scarico da navi/traghetti);
- esenzioni CQC per trasporti occasionali, quando il conducente non ha la qualifica di autista, ma anche perché il trasporto delle merci non costituisca la fonte principale di reddito (meno del 30% in guida dell’intero orario di lavoro mensile) e non venga eseguito con un veicolo eccezionale o in condizioni di eccezionalità, nel pieno rispetto delle norme sulla circolazione stradale,
- esenzione CQC per veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole/orticole/forestali/pesca/allevamento, per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente (il 30% sopra indicato) o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio/leasing.
- i conducenti dell’autotrasporto di merci in conto terzi, invece, hanno sempre l’obbligo del possesso della CQC, perché in possesso della patente di categoria C o superiore.
Per quanto concerne la dimostrazione della qualificazione e della formazione CQC, gli Stati membri devono apporre sulla patente di guida il codice unionale “95” e, laddove ciò non sia possibile, devono rilasciare una carta di qualificazione del conducente.
Per i conducenti non comunitari che dipendono da impresa stabilita in uno Stato UE o impiegati presso di essa, la qualificazione iniziale e la formazione periodica possono essere dimostrati anche attraverso l’attestato del conducente (Regolamento (CE) n. 1072/09), sul quale deve essere riportato il codice “95”. Gli attestati del conducente che non recano il codice “95” in quanto rilasciati prima del 23 maggio 2020, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.
Riguardo al regime sanzionatorio relativo alla CQC, il CDS prevede sanzioni amministrative per la mancanza della qualificazione iniziale e la mancata effettuazione della formazione periodica.
Nello specifico, il CDS prevede le sanzioni, di seguito, indicate:
- il mancato conseguimento della CQC: pagamento di una somma da 409 euro a 1.637 euro (art.116, comma 16);
- guida di veicolo diverso dalla CQC posseduta (guida di un veicolo per trasporto passeggeri invece la CQC abilitava il conducente al trasporto di cose: pagamento di una somma da 409 euro a 1.637 euro (art.116, comma 16);
- incauto affidamento veicolo a conducente privo della qualificazione: pagamento di una somma da 398 euro a 1.595 euro (art.116, comma 14);
- guida con CQC scaduta: pagamento di una somma da euro 158 a euro 639 (art.126, comma 11). La scadenza di validità della CQC non condiziona la validità della patente di guida, né la scadenza della patente determina, in modo automatico, la scadenza della CQC.
Quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede anche la CQC, la decurtazione di punti si applica sulla CQC anziché sulla patente (art.23 D.lgs. 286/2005).
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale | |
Referente: | Francesca Puddu - Comunicazione Associativa |
Telefono: | 0784 233311 |
Fax: | 0784 233301 |
E-mail: | f.puddu@assindnu.it |
Decreto Semplificazioni sintesi delle principali novità
- Venerdì, 17 Luglio 2020 17:31
- Scritto da Luigi Ledda
- Visite: 2154
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 il decreto Semplificazioni(D.L. n. 76/2020) recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l’eliminazione e la velocizzazione di adempimenti burocratici, per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e per il sostegno all’economia verde e all’attività di impresa.
Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
Procedimenti e responsabilità degli amministratori
Amministrazione digitale
Ambiente e green economy
Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
Procedimenti e responsabilità degli amministratori
Amministrazione digitale
Ambiente e green economy
VERSO L'IMPRESA INTELLIGENTE. INNOVANDO LA TRADIZIONE Ed. 2020
- Martedì, 07 Luglio 2020 17:13
- Scritto da Francesca Puddu
- Visite: 3088
"VERSO L'IMPRESA INTELLIGENTE. INNOVANDO LA TRADIZIONE"
Promossa da una rete di imprese del Nuorese e dell'Ogliastra, il progetto "Verso l'Impresa intelligente. Innovando la tradizione" nasce con l'obiettivo di valorizzare in chiave innovativa le realtà produttive, le produzioni tipiche e le eccellenze del territorio e migliorare l'approccio alla cultura dell'innovazione in azienda.
A partire dalle specificità del contesto imprenditoriale ed economico del centro Sardegna, nell'ambito del progetto sono state promosse una serie di attività e iniziative volte informare le aziende del territorio sulle potenzialità delle tecnologie abilitanti 4.0 e diffondere buone pratiche.
ANTEPRIMA / Nuoro 28 NOVEMBRE 2020
Efficienza produttiva e tecnologie digitali. Le sfide dell'automazione nell'agroalimentare
Attività di laboratorio con le imprese del settore agroalimentare. Workshop promosso in collaborazione con la Schneider Electric
Maggiori dettagli sulla giornata: QUI
EVENTO DI LANCIO / Nuoro 24 GENNAIO 2020
INNOVA LA TUA IMPRESA. Digitale, competitiva e orientata al futuro
Leggi lo speciale della giornata: QUI
EDUCATIONAL TOUR / Nuoro 6 FEBBRAIO 2020
Leggi lo speciale della giornata: QUI
WEBINAR / Evento online 28 MAGGIO 2020
IMPRESA INTELLIGENTE I nuovi mercati post pandemia
Leggi lo speciale della giornata: QUI
WEB CONFERENCE / Evento online 11 GIUGNO 2020
IMPRESA INTELLIGENTE I nuovi strumenti finanziari per le PMI
Leggi lo speciale della giornata: QUI
VIDEO PROMOZIONALE
Opportunità e sfide del digitale per le imprese del Nuorese e dell'Ogliastra
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VIDEO PROMOZIONALE
IMPRESA LIVE LAB. Risorse e strumenti per innovare
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Consulta tutti i documenti:
Incontro con la Schneider Electric per promuovere la trasformazione digitale delle PMI
IL PROGETTO SUI SOCIAL
Visita la pagina Facebook Impresa intelligente
RASSEGNA STAMPA
Unione Sarda / 23 dicembre 2019: Una multinazionale per le industrie 4.0
Cronache Nuoresi / 23 gennaio 2020: Prende il via il tour itinerante per promuovere l'innovazione
La Nuova Sardegna / 23 gennaio 2020: Innovazione digitale, la svolta delle imprese
La Nuova Sardegna / 25 gennaio 2020: Impresa intelligente. Digitale, non restiamo indietro
Unione Sarda / 29 maggio 2020: Impresa intelligente. Webinar sui mercati post pandemia
Servizio di Tele Sardegna / 24 gennaio 2020
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PARTNER
Le iniziative sono state realizzate in partenariato con: AILUN ente che coordina le attività del laboratorio di fabbricazione digitale Make in Nuoro, Sardegna Ricerche e Fondazione ITS Sardegna di Macomer.
LA RETE DI IMPRESE PROMOTRICE DEL PROGETTO
Il progetto è stato realizzato da una rete di imprese del Nuorese e dell'Ogliastra in collaborazione con Confindustria Sardegna Centrale.
LAVORO | Cassa integrazione in deroga: modalità e termini per inviare le domande all’INPS
- Giovedì, 16 Luglio 2020 18:45
- Scritto da Luigi Ledda
- Visite: 2407
Trattamento di CIGD autorizzato dall’INPS
Termini di presentazione della domanda
Modalità di presentazione
Aziende plurilocalizzate
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale | |
Referente: | Direzione - Luigi Ledda |
Telefono: | 0784 233313 |
Fax: | 0784 233301 |
E-mail: | l.ledda@assindnu.it |
AUTOTRASPORTI Attività indifferibili da parte degli Uffici periferici
- Mercoledì, 06 Maggio 2020 11:06
- Scritto da Francesca Puddu
- Visite: 2397
Il MIT, con circolare MOT 2807 del 30 aprile scorso, ha aggiornato l’elenco delle attività indifferibili da rendersi a partire dalla data del 4 maggio 2020 o successiva, ove espressamente indicata, limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli Uffici periferici della Motorizzazione. Tuttavia, i Direttori degli Uffici hanno facoltà di effettuare limitate rimodulazioni delle tempistiche di avvio in ragione di specifiche esigenze connesse a fattori di natura locale.
La circolare n. 2394 del 16 aprile 2020 si intende integrata e modificata e le attività indifferibili da rendersi sono di seguito elencate:
1. Visita e prova ed immatricolazione di veicoli, da rendersi, anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
2. Rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova (dal 25 maggio 2020);
3. Rilascio del certificato di approvazione ADR “barrato rosa” (dal 25 maggio 2020);
4. Immatricolazione, re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli;
5. Duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione (c.c. non duplicabile dall’U.C.O.) (dal 25 maggio 2020);
6. Visite periodiche ATP;
7. Revisione veicoli destinati alla circolazione in ambito UE o extra UE, da rendersi anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
8. Autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN);
9. Trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
10.Trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
11.Rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
12.Autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo;
13.Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità, deterioramento, distruzione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall’UCO) (dall’11 maggio 2020);
14.Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare (dall’11 maggio 2020);
15.Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera (dall’11 maggio 2020);
16.Rilascio patente di guida internazionale (dall’11 maggio 2020).
Tutte le iniziative sopra evidenziate si intendono a carattere provvisorio e riferite alla specifica fase evolutiva dell’emergenza sanitaria in atto.
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