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AUTOTRASPORTO - CQC Circolare Ministero Interno del 4/09/2020

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 4 settembre scorso, ha fornito disposizioni in merito all’attività di controllo da parte degli organi di polizia stradale, in tema di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti.

La circolare in commento abroga e sostituisce tutte le circolari e disposizioni emanate in materia, il cui contenuto è in contrasto con quella in esame.

Le disposizioni si sono rese necessarie a seguito delle modifiche introdotte agli artt. 14,15 e 16 dalla Direttiva 2018/645 alla Direttiva 2003/59/CE, recepita in Italia dal D. Lgs. n. 50/20, vigente dal 25 giugno 2020.

La nuova disciplina contiene numerose novità che incidono notevolmente sui soggetti che nella precedente Direttiva non avevano obblighi in materia di CQC. Pertanto, viene previsto l’obbligo della CQC per tutti coloro che sono muniti di patente C, C1, C1E, CE, D1, D1E, D e DE, per tutte le categorie di veicoli che richiedono questo titolo di guida, quindi anche ai veicoli immatricolati ad uso speciale, all’autotrasporto merci in conto proprio, per attività di guida anche non professionale (salvo le deroghe); si applica anche per la guida di macchine operatrici eccezionali per le quali è richiesta la patente C1 o C.

Tale obbligo insiste sui cittadini italiani, sui cittadini di altri Stati UE e SEE, nonché sui cittadini di Paesi non-UE dipendenti di impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso di essa.

Le nuove misure vengono di seguito elencate e riguardano:

  • obbligo della CQC per tutti coloro che sono muniti di patente C, C1, 1E, CE, D1, D e DE, per la guida tutti i veicoli che richiedono il possesso di tale titolo di guida, salvo eventuali deroghe previste;
  • obbligo di CQC per la guida di macchine operatrici eccezionali per i quali è richiesta la patente C1 e C (da intendersi quando tale veicolo circola su strada pubblica; un cantiere, ove inteso come area privata, non è soggetto a tale disposizione);
  • obbligo della CQC, nel trasporto in conto proprio, anche per il conducente che non risulta assunto con la mansione di autista (munito delle categorie di patenti di cui sopra), con la sola esclusione dei conducenti per i quali la guida non è ritenuta l’attività principale, che significa che l’attività di guida occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo. Pertanto, un dipendente nell’ambito del conto proprio, assunto con mansioni diverse da quello dell’autista (ad es., come operaio, magazziniere) che risulta svolgere in modo continuativo l’attività di guida in modo prevalente o esclusivo, è obbligato a possedere la CQC (perché possiede la patente C o superiore). Se invece l’attività di guida occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile, dall’esame dei documenti che registrano la sua attività, non vi è obbligo di CQC (un conducente del conto proprio, assunto con la mansione di autista, oggi come in passato, è obbligato a possedere la CQC accanto alla patente di guida C o superiore);
  • non vi è obbligo di CQC nel trasporto di materiali/attrezzature/macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale dei conducenti (quindi l’attività di guida deve occupare meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo). Il Ministero dell’interno precisa che è ragionevole ritenere esclusi dell’obbligo di CQC per la guida di tutti i veicoli immatricolati ad uso speciale, trattandosi di veicoli che per loro caratteristica non sono atti al trasporto. Per essere esentato da tali obblighi, tuttavia, il conducente non deve essere assunto con la qualifica di autista e, in ogni caso, la guida non deve costituire la sua attività principale ed il trasporto di materiali/attrezzature/macchinari deve servire al conducente per svolgere la propria attività (esempio: trasporto in conto proprio di materiale eseguito da conducente per lo svolgimento della sua attività edilizia);
  • esenzione CQC per conducenti che operano in zone rurali (zone fuori dai centri urbani) per approvvigionare l’impresa del conducente o da cui egli dipende;
  • esenzione CQC per conducenti che non offrono servizi di trasporti; ovvero soggetti, anche assunti con la qualifica di autisti, che movimentano mezzi normalmente destinati al trasporto di cose o persone, quando questi non sono impegnati in attività di trasporto e viaggino scarichi (è il caso di autisti di concessionarie di veicoli che movimentano veicoli destinati ai clienti; oppure autisti di imprese di trasporto persone che movimentano autobus fuori servizio per spostarli da un luogo all’altro dove iniziano i servizi; autisti che movimentano mezzi in operazioni di carico/scarico da navi/traghetti);
  • esenzioni CQC per trasporti occasionali, quando il conducente non ha la qualifica di autista, ma anche perché il trasporto delle merci non costituisca la fonte principale di reddito (meno del 30% in guida dell’intero orario di lavoro mensile) e non venga eseguito con un veicolo eccezionale o in condizioni di eccezionalità, nel pieno rispetto delle norme sulla circolazione stradale,
  • esenzione CQC per veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole/orticole/forestali/pesca/allevamento, per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente (il 30% sopra indicato) o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio/leasing.
  • i conducenti dell’autotrasporto di merci in conto terzi, invece, hanno sempre l’obbligo del possesso della CQC, perché in possesso della patente di categoria C o superiore.

Per quanto concerne la dimostrazione della qualificazione e della formazione CQC, gli Stati membri devono apporre sulla patente di guida il codice unionale “95” e, laddove ciò non sia possibile, devono rilasciare una carta di qualificazione del conducente.

Per i conducenti non comunitari che dipendono da impresa stabilita in uno Stato UE o impiegati presso di essa, la qualificazione iniziale e la formazione periodica possono essere dimostrati anche attraverso l’attestato del conducente (Regolamento (CE) n. 1072/09), sul quale deve essere riportato il codice “95”. Gli attestati del conducente che non recano il codice “95” in quanto rilasciati prima del 23 maggio 2020, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.

Riguardo al regime sanzionatorio relativo alla CQC, il CDS prevede sanzioni amministrative per la mancanza della qualificazione iniziale e la mancata effettuazione della formazione periodica.

Nello specifico, il CDS prevede le sanzioni, di seguito, indicate:

  • il mancato conseguimento della CQC: pagamento di una somma da 409 euro a 1.637 euro (art.116, comma 16);
  • guida di veicolo diverso dalla CQC posseduta (guida di un veicolo per trasporto passeggeri invece la CQC abilitava il conducente al trasporto di cose: pagamento di una somma da 409 euro a 1.637 euro (art.116, comma 16);
  • incauto affidamento veicolo a conducente privo della qualificazione: pagamento di una somma da 398 euro a 1.595 euro (art.116, comma 14);
  • guida con CQC scaduta: pagamento di una somma da euro 158 a euro 639 (art.126, comma 11). La scadenza di validità della CQC non condiziona la validità della patente di guida, né la scadenza della patente determina, in modo automatico, la scadenza della CQC.

Quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede anche la CQC, la decurtazione di punti si applica sulla CQC anziché sulla patente (art.23 D.lgs. 286/2005).

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Francesca Puddu - Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: f.puddu@assindnu.it

Decreto Semplificazioni sintesi delle principali novità

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 il decreto Semplificazioni(D.L. n. 76/2020) recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l’eliminazione e la velocizzazione di adempimenti burocratici, per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e per il sostegno all’economia verde e all’attività di impresa.

Di seguito sono riassunte le principali disposizioni negli ambiti di intervento più significativi.
Leggi anche:

Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia

Il decreto prevede, fino al 31 luglio 2021, solo due modalità di affidamento dei contratti pubblici:
- l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro;
- una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
In questo modo l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni dovrebbe garantire, non solo la qualità delle prestazioni ma anche la sicurezza che dello svolgimento dei lavori nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.
Al fine di accelerare i tempi di apertura dei cantieri, il decreto legge prevede inoltre che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debbano avvenire entro il termine di due mesi (aumentati a quattro in specifici casi) dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto del termine in questione, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, in quanto condotte omissive non giustificate dalla sospensione della procedura per atti dell’autorità giudiziaria, vengono valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale.
Il decreto Semplificazioni disciplina inoltre il collegio consultivo tecnico, prevedendone l’obbligatorietà per appalti di valore superiore a un determinato importo. Il collegio ha funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Le funzioni del collegio tendono quindi ad avvicinarsi a quelle del Dispute Board che costituisce ormai la prassi nella contrattualistica internazionale è pertanto, una norma diretta ad allineare i grandi appalti di opere pubbliche interne alle prassi internazionali.
Viene istituito un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche al fine di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche possa costituire un ostacolo alla realizzazione dell’opera. Beneficiari del fondo sono quindi le stazioni appaltanti e le somme sono destinate a finanziarie la prosecuzione delle opere necessarie alla realizzazione dell’opera.

Procedimenti e responsabilità degli amministratori

Le disposizioni contenute nel Capo relativo alle semplificazioni dei procedimenti intervengono con l’intento di introdurre nella disciplina vigente alcuni correttivi e talune precisazioni volti a garantire maggiore certezza e speditezza dell’azione amministrativa.
In particolare, la norma prevede che per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge, valga la regola del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti. Tale previsione mira a risolvere il problema proprio degli “atti tardivi” e a garantire la piena efficacia della regola del silenzio assenso, al fine di evitare che l’attesa illimitata di un atto di dissenso espresso, pur se sopravvenuto oltre i termini prefissati, vanifichi ogni funzione acceleratoria.
Per raggiungere l’obiettivo di semplificazione e riduzione dei termini è stata previsto di ampliare l’ambito di applicazione della modulistica unificata e standardizzata, ora limitato ai procedimenti in materia di edilizia e di avvio ed esercizio delle attività produttive. Ciò al fine di poter dare inizio ad un percorso condiviso, finalizzato alla successiva adozione di provvedimenti volti alla eliminazione delle autorizzazioni, degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica, ritenuti non indispensabili, ovvero a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti, estendendo l’ ambito delle attività liberamente esercitabili.
Fino al 31 luglio 2021 viene limitata la responsabilità degli amministratori pubblici, per danno erariale al solo dolo per quanto riguarda le azioni, mentre resta invariata per quanto riguarda le omissioni, in modo che i funzionari siano chiamati a rispondere in misura maggiore per eventuali omissioni o inerzie, piuttosto che nel caso di condotte attive. Inoltre, la fattispecie del dolo viene riferita all’evento dannoso e non alla sola condotta, viene rafforzata il controllo concomitante da parte della Corte dei conti per accelerare le spese di investimento pubblico e viene definito in modo più puntuale il reato di abuso d’ufficio, affinché i funzionari pubblici abbiano certezza su quali sono gli specifici comportamenti puniti dalla legge.

Amministrazione digitale

Le disposizioni relative allo sviluppo della digitalizzazione del Paese sono finalizzate a:
- favorire la diffusione di servizi in rete,
- agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese,
- assicurare ai cittadini l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali,
- rafforzare l’utilizzo dei dati e di strumenti digitali, quali ulteriori misure urgenti ed essenziali di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19.
Allo scopo è stato previsto un incremento dell’accesso a tutti i servizi digitali della PA della cittadinanza attraverso SPID, Carta d’identità digitale (CIE) e tramite AppIO su smartphone.
Inoltre, sono introdotte disposizioni di semplificazione per la conservazione dei documenti informatici al fine di armonizzare la disciplina a livello europeo.
Importante anche l’introduzione delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale con la quale le pubbliche amministrazioni potranno notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese (c.d. destinatari). Lo sviluppo della piattaforma è affidata, tramite Sogei Spa e con il riutilizzo di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società PagoPA Spa.
In particolare, l’iniziativa mira a semplificare, attraverso l’uso delle tecnologie e in coerenza con gli obiettivi dell’agenda digitale, l’attività dell’amministrazione di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, al contempo rendendo questi ultimi maggiormente accessibili ai destinatari attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici (AppIO, accesso via internet, sistemi di avvisatura digitale).
Misure di semplificazione anche per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni al fine di superare le problematiche derivanti dalla mancata comunicazione da parte di numerose amministrazioni del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Ambiente e green economy

Al fine di potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi” e di soddisfare “qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti”, in decreto apporta delle disposizioni atte a velocizzare gli interventi di installazione ed adeguamento di impianti di comunicazione sia fissa che mobile, prevedendo la semplificazione delle procedure autorizzative inerenti gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti in fibra e degli impianti radioelettrici di comunicazione. In pratica dispone che gli interventi vengano effettuati a valle della presentazione di una segnalazione certificata d’inizio attività da inviare all’amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli che decorsi cinque giorni dalla data di presentazione prevede che l’autorizzazione sia assunta con il silenzio assenso.
Il decreto prevede inoltre:
- l’aumento dell’importo di erogazione in un’unica soluzione della “Nuova Sabatini” e la semplificazione del medesimo incentivo per le imprese del Mezzogiorno;
- la semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi;
- il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, la semplificazione delle attività del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e quella delle erogazioni dei contributi pubblici nel settore dell’agricoltura;
- la possibilità per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in deroga rispetto alla disciplina del codice civile.
Non mancano infine misure a sostegno alla tutela dell’ambiente e alla green economy. L’attuale normativa prevede tempi di durata della procedura VIA molto lunghi che, nella realtà, diventano ancora più lunghi arrivando a toccare anche punte estreme di 10 anni circa. Abbattere i tempi di durata del procedimento è, pertanto, la prima necessità. Per conseguire la certezza dei tempi di chiusura del procedimento si propone:
- previsione dell’obbligo di presentazione sin dall’avvio del procedimento da parte del proponente del progetto di fattibilità o del progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali);
- riduzione dei termini attualmente previsti in capo all’Amministrazione;
- esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento;
- parallelizzazione dell’intero procedimento di VIA e della relativa Conferenza di servizi;
- creazione di una procedura speciale accelerata (fast-track) dedicata all’espletamento delle procedure VIA delle opere ricomprese nel Programma Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).
Il decreto intende predisporre un meccanismo semplificato di rilascio della garanzia pubblica, conformemente ai principi enunciati nel Green Deal per l'Unione europea autorizzando SACE S.p.A. a rilasciare le suddette garanzie “green” e rimettendo ad un’apposita convenzione stipulata tra SACE S.p.A. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze l’individuazione dei relativi termini procedurali e criteri operativi.
Di seguito sono riassunte le principali disposizioni negli ambiti di intervento più significativi.
Leggi anche:

Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia

Il decreto prevede, fino al 31 luglio 2021, solo due modalità di affidamento dei contratti pubblici:
- l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro;
- una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
In questo modo l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni dovrebbe garantire, non solo la qualità delle prestazioni ma anche la sicurezza che dello svolgimento dei lavori nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.
Al fine di accelerare i tempi di apertura dei cantieri, il decreto legge prevede inoltre che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debbano avvenire entro il termine di due mesi (aumentati a quattro in specifici casi) dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto del termine in questione, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, in quanto condotte omissive non giustificate dalla sospensione della procedura per atti dell’autorità giudiziaria, vengono valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale.
Il decreto Semplificazioni disciplina inoltre il collegio consultivo tecnico, prevedendone l’obbligatorietà per appalti di valore superiore a un determinato importo. Il collegio ha funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Le funzioni del collegio tendono quindi ad avvicinarsi a quelle del Dispute Board che costituisce ormai la prassi nella contrattualistica internazionale è pertanto, una norma diretta ad allineare i grandi appalti di opere pubbliche interne alle prassi internazionali.
Viene istituito un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche al fine di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche possa costituire un ostacolo alla realizzazione dell’opera. Beneficiari del fondo sono quindi le stazioni appaltanti e le somme sono destinate a finanziarie la prosecuzione delle opere necessarie alla realizzazione dell’opera.

Procedimenti e responsabilità degli amministratori

Le disposizioni contenute nel Capo relativo alle semplificazioni dei procedimenti intervengono con l’intento di introdurre nella disciplina vigente alcuni correttivi e talune precisazioni volti a garantire maggiore certezza e speditezza dell’azione amministrativa.
In particolare, la norma prevede che per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge, valga la regola del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti. Tale previsione mira a risolvere il problema proprio degli “atti tardivi” e a garantire la piena efficacia della regola del silenzio assenso, al fine di evitare che l’attesa illimitata di un atto di dissenso espresso, pur se sopravvenuto oltre i termini prefissati, vanifichi ogni funzione acceleratoria.
Per raggiungere l’obiettivo di semplificazione e riduzione dei termini è stata previsto di ampliare l’ambito di applicazione della modulistica unificata e standardizzata, ora limitato ai procedimenti in materia di edilizia e di avvio ed esercizio delle attività produttive. Ciò al fine di poter dare inizio ad un percorso condiviso, finalizzato alla successiva adozione di provvedimenti volti alla eliminazione delle autorizzazioni, degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica, ritenuti non indispensabili, ovvero a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti, estendendo l’ ambito delle attività liberamente esercitabili.
Fino al 31 luglio 2021 viene limitata la responsabilità degli amministratori pubblici, per danno erariale al solo dolo per quanto riguarda le azioni, mentre resta invariata per quanto riguarda le omissioni, in modo che i funzionari siano chiamati a rispondere in misura maggiore per eventuali omissioni o inerzie, piuttosto che nel caso di condotte attive. Inoltre, la fattispecie del dolo viene riferita all’evento dannoso e non alla sola condotta, viene rafforzata il controllo concomitante da parte della Corte dei conti per accelerare le spese di investimento pubblico e viene definito in modo più puntuale il reato di abuso d’ufficio, affinché i funzionari pubblici abbiano certezza su quali sono gli specifici comportamenti puniti dalla legge.

Amministrazione digitale

Le disposizioni relative allo sviluppo della digitalizzazione del Paese sono finalizzate a:
- favorire la diffusione di servizi in rete,
- agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese,
- assicurare ai cittadini l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali,
- rafforzare l’utilizzo dei dati e di strumenti digitali, quali ulteriori misure urgenti ed essenziali di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19.
Allo scopo è stato previsto un incremento dell’accesso a tutti i servizi digitali della PA della cittadinanza attraverso SPID, Carta d’identità digitale (CIE) e tramite AppIO su smartphone.
Inoltre, sono introdotte disposizioni di semplificazione per la conservazione dei documenti informatici al fine di armonizzare la disciplina a livello europeo.
Importante anche l’introduzione delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale con la quale le pubbliche amministrazioni potranno notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese (c.d. destinatari). Lo sviluppo della piattaforma è affidata, tramite Sogei Spa e con il riutilizzo di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società PagoPA Spa.
In particolare, l’iniziativa mira a semplificare, attraverso l’uso delle tecnologie e in coerenza con gli obiettivi dell’agenda digitale, l’attività dell’amministrazione di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, al contempo rendendo questi ultimi maggiormente accessibili ai destinatari attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici (AppIO, accesso via internet, sistemi di avvisatura digitale).
Misure di semplificazione anche per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni al fine di superare le problematiche derivanti dalla mancata comunicazione da parte di numerose amministrazioni del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Ambiente e green economy

Al fine di potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi” e di soddisfare “qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti”, in decreto apporta delle disposizioni atte a velocizzare gli interventi di installazione ed adeguamento di impianti di comunicazione sia fissa che mobile, prevedendo la semplificazione delle procedure autorizzative inerenti gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti in fibra e degli impianti radioelettrici di comunicazione. In pratica dispone che gli interventi vengano effettuati a valle della presentazione di una segnalazione certificata d’inizio attività da inviare all’amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli che decorsi cinque giorni dalla data di presentazione prevede che l’autorizzazione sia assunta con il silenzio assenso.
Il decreto prevede inoltre:
- l’aumento dell’importo di erogazione in un’unica soluzione della “Nuova Sabatini” e la semplificazione del medesimo incentivo per le imprese del Mezzogiorno;
- la semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi;
- il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, la semplificazione delle attività del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e quella delle erogazioni dei contributi pubblici nel settore dell’agricoltura;
- la possibilità per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in deroga rispetto alla disciplina del codice civile.
Non mancano infine misure a sostegno alla tutela dell’ambiente e alla green economy. L’attuale normativa prevede tempi di durata della procedura VIA molto lunghi che, nella realtà, diventano ancora più lunghi arrivando a toccare anche punte estreme di 10 anni circa. Abbattere i tempi di durata del procedimento è, pertanto, la prima necessità. Per conseguire la certezza dei tempi di chiusura del procedimento si propone:
- previsione dell’obbligo di presentazione sin dall’avvio del procedimento da parte del proponente del progetto di fattibilità o del progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali);
- riduzione dei termini attualmente previsti in capo all’Amministrazione;
- esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento;
- parallelizzazione dell’intero procedimento di VIA e della relativa Conferenza di servizi;
- creazione di una procedura speciale accelerata (fast-track) dedicata all’espletamento delle procedure VIA delle opere ricomprese nel Programma Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).
Il decreto intende predisporre un meccanismo semplificato di rilascio della garanzia pubblica, conformemente ai principi enunciati nel Green Deal per l'Unione europea autorizzando SACE S.p.A. a rilasciare le suddette garanzie “green” e rimettendo ad un’apposita convenzione stipulata tra SACE S.p.A. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze l’individuazione dei relativi termini procedurali e criteri operativi.

VERSO L'IMPRESA INTELLIGENTE. INNOVANDO LA TRADIZIONE Ed. 2020

 

"VERSO L'IMPRESA INTELLIGENTE. INNOVANDO LA TRADIZIONE"

 

Promossa da una rete di imprese del Nuorese e dell'Ogliastra, il progetto "Verso l'Impresa intelligente. Innovando la tradizione" nasce con l'obiettivo di valorizzare in chiave innovativa le realtà produttive, le produzioni tipiche e le eccellenze del territorio e migliorare l'approccio alla cultura dell'innovazione in azienda. 

A partire dalle specificità del contesto imprenditoriale ed economico del centro Sardegna, nell'ambito del progetto sono state promosse una serie di attività e iniziative volte informare le aziende del territorio sulle potenzialità delle tecnologie abilitanti 4.0 e diffondere buone pratiche. 

 

ANTEPRIMA / Nuoro 28 NOVEMBRE 2020

Efficienza produttiva e tecnologie digitali. Le sfide dell'automazione nell'agroalimentare

Attività di laboratorio con le imprese del settore agroalimentare. Workshop promosso in collaborazione con la Schneider Electric 

Maggiori dettagli sulla giornata: QUI

 

EVENTO DI LANCIO / Nuoro 24 GENNAIO 2020 

INNOVA LA TUA IMPRESA. Digitale, competitiva e orientata al futuro

Leggi lo speciale della giornata: QUI

 

EDUCATIONAL TOUR / Nuoro 6 FEBBRAIO 2020

IMPRESA LIVE LAB! 

Leggi lo speciale della giornataQUI

 

WEBINAR / Evento online 28 MAGGIO 2020

IMPRESA INTELLIGENTE I nuovi mercati post pandemia 

Leggi lo speciale della giornata: QUI

 

WEB CONFERENCE / Evento online 11 GIUGNO 2020

IMPRESA INTELLIGENTE I nuovi strumenti finanziari per le PMI

Leggi lo speciale della giornata: QUI

 

VIDEO PROMOZIONALE 

Opportunità e sfide del digitale per le imprese del Nuorese e dell'Ogliastra

 

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VIDEO PROMOZIONALE

IMPRESA LIVE LAB. Risorse e strumenti per innovare 

 

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Consulta tutti i documenti:

Incontro con la Schneider Electric per promuovere la trasformazione digitale delle PMI

 

IL PROGETTO SUI SOCIAL

Visita la pagina Facebook Impresa intelligente

 

RASSEGNA STAMPA

Unione Sarda / 23 dicembre 2019: Una multinazionale per le industrie 4.0

Cronache Nuoresi / 23 gennaio 2020: Prende il via il tour itinerante per promuovere l'innovazione

La Nuova Sardegna / 23 gennaio 2020: Innovazione digitale, la svolta delle imprese

La Nuova Sardegna / 25 gennaio 2020: Impresa intelligente. Digitale, non restiamo indietro

Unione Sarda / 29 maggio 2020: Impresa intelligente. Webinar sui mercati post pandemia

Servizio di Tele Sardegna / 24 gennaio 2020

 

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PARTNER 

Le iniziative sono state realizzate in partenariato con: AILUN ente che coordina le attività del laboratorio di fabbricazione digitale Make in Nuoro, Sardegna Ricerche e Fondazione ITS Sardegna di Macomer.

 

LA RETE DI IMPRESE PROMOTRICE DEL PROGETTO

Il progetto è stato realizzato da una rete di imprese del Nuorese e dell'Ogliastra in collaborazione con Confindustria Sardegna Centrale.

 

 

 

 

 

 

LAVORO | Cassa integrazione in deroga: modalità e termini per inviare le domande all’INPS

L’INPS è intervenuta con l’attesa circolare n. 86 del 15 luglio 2020, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per illustrare in dettaglio le novità apportate dal decreto Rilancio all’impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD).
Allo strumento di integrazione salariale possono accedere i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che si sono trovati nella necessità di interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’accordo preventivo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale può essere concluso anche in via telematica e autorizza le Regioni e Province autonome a riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di:
ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane;
- un eventuale ulteriore periodo di 4 settimane di trattamenti di cassa integrazione in deroga da fruire esclusivamente all’interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020. Con il successivo decreto-legge n. 52 del 2020, è stato tuttavia stabilito che tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
N.B. Sono esonerati dalle intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.

Trattamento di CIGD autorizzato dall’INPS

I datori di lavoro che sono già stati autorizzati dalla Regione o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (per le aziende plurilocalizzate) a trattamenti di CIGD per complessive 9 settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa successivi (ulteriori cinque settimane) fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere telematicamente richiesta di concessione direttamente all’INPS che provvederà direttamente all'autorizzazione ed all’erogazione della prestazione.
I datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori a quelli di competenza regionale, prima di poter richiedere la tranche fino a 5 settimane dovranno presentare domanda ancora alla Regione competente per ottenere la concessione delle settimane ancora mancanti.
I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, ai fini dell’accesso all’ulteriore tranche di quattro settimane, dovranno inoltrare all’Istituto apposita specifica domanda.

Termini di presentazione della domanda

Le domande relative ai trattamenti di CIGD devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono tuttavia spostati al 17 luglio.
Le istanze riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020 (termine ad oggi superato!).
N.B. I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi dalla CIGD o con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza.

Modalità di presentazione

I trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni sono concessi dall'INPS, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa, a domanda del datore di lavoro.
La domanda è disponibile, all’interno del portale istituzionale INPS, tra i Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”.
Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
Alla domanda devono essere allegate la lista dei beneficiari e l’indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo richiesto.

Aziende plurilocalizzate

L’INPS si riserva di fornire ulteriori istruzioni riguardo al recupero dei trattamenti in deroga riferiti alle ulteriori 5 settimane autorizzate dall’Istituto da parte delle aziende plurilocalizzate. Queste ultime, come previsto dal decreto-legge Cura Italia, possono erogare l’indennità applicando il sistema del conguaglio contributivo.
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it

AUTOTRASPORTI Attività indifferibili da parte degli Uffici periferici

Il MIT, con circolare MOT 2807 del 30 aprile scorso, ha aggiornato l’elenco delle attività indifferibili da rendersi a partire dalla data del 4 maggio 2020 o successiva, ove espressamente indicata, limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli Uffici periferici della Motorizzazione. Tuttavia, i Direttori degli Uffici hanno facoltà di effettuare limitate rimodulazioni delle tempistiche di avvio in ragione di specifiche esigenze connesse a fattori di natura locale. 

La circolare n. 2394 del 16 aprile 2020 si intende integrata e modificata e le attività indifferibili da rendersi sono di seguito elencate:

1. Visita e prova ed immatricolazione di veicoli, da rendersi, anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020); 

2. Rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova (dal 25 maggio 2020); 

3. Rilascio del certificato di approvazione ADR “barrato rosa” (dal 25 maggio 2020);

4. Immatricolazione, re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli; 

5. Duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione (c.c. non duplicabile dall’U.C.O.) (dal 25 maggio 2020); 

6. Visite periodiche ATP; 

7. Revisione veicoli destinati alla circolazione in ambito UE o extra UE, da rendersi anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);

8. Autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN); 

9. Trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci; 

10.Trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia; 

11.Rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;

12.Autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo; 

13.Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità, deterioramento, distruzione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall’UCO) (dall’11 maggio 2020); 

14.Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare (dall’11 maggio 2020); 

15.Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera (dall’11 maggio 2020);

16.Rilascio patente di guida internazionale (dall’11 maggio 2020). 

Tutte le iniziative sopra evidenziate si intendono a carattere provvisorio e riferite alla specifica fase evolutiva dell’emergenza sanitaria in atto.

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Francesca Puddu - Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: f.puddu@assindnu.it
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