Lavoro e Previdenza

COLLEGATO LAVORO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2025 - NovItà in vigore dal 12 gennaio

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entra in vigore il Collegato lavoro alla legge di Bilancio 2025 (legge n. 203 del 13 dicembre 2024) che introduce norme di semplificazione e regolazione, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell’adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali.

Contratto a tempo determinato (art. 13)
La durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato è stabilita in un giorno per ogni 15 di calendario, con una durata minima pari a due giorni e una durata massima pari a:
- 15 giorni per contratti fino a 6 mesi;
- 30 giorni per contratti di durata fino a un anno.
Nessuna esclusione è prevista con riferimento alla tipologia di assunzione a termine o a tempo interminato da parte del somministratore, rilevando solo la tipologia di somministrazione a tempo determinato. È in ogni caso esclusa la possibilità di reiterare la prova in caso di proroga o rinnovo dei contratti.

Somministrazione di lavoro (art. 10)
Il Collegato lavoro esclude dal limite quantitativo, pari al 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti, i somministrati a tempo indeterminato assunti dalle agenzie per il lavoro e i somministrati per nuove attività, startup, attività stagionali, spettacoli, sostituzioni, over 50.
Inoltre, non si applicano i limiti di durata e le causali per quelli a termine in caso di impiego di disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Sicurezza del lavoro (art. 1)
Sono abrogate alcune norme relative all’obbligo delle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, in considerazione del fatto che una norma del 2008, con riferimento a tutte le attività svolte in regime di appalto e subappalto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un cantiere edile, richiede che i datori di lavoro muniscano i lavoratori dipendenti o autonomi sono tenuti a esporre tali tessere sul luogo di lavoro. Il Ministero del Lavoro viene quindi chiamato a presentare al Parlamento entro il 30 aprile di ogni anno, la Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro e sui relativi interventi da adottare.
In caso di attività lavorativa svolta in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei non a contatto con agenti nocivi, i datori di lavoro comunicano via PEC all’INL il rispetto dei requisiti di legge e possono utilizzarli per i successivi 30 giorni.

Dimissioni per fatti concludenti (art. 19)
La nuova norma prevede che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato o, in mancanza di indicazione contrattuale, per oltre 15 giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore. Tali dimissioni non scattano, tuttavia, se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.
In caso di assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni (termine che appare ragionevolmente definibile in termini di giorni lavorativi) il datore di lavoro può:
- trasmettere adeguata comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro che ha facoltà di effettuare accertamenti;
- intendere il rapporto come risolto per volontà del lavoratore e senza applicazione della procedura telematica.
Il lavoratore ha facoltà di dimostrare l’impossibilità di comunicare il motivo dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Una volta consolidate, le dimissioni per fatti concludenti determinano:
A) l’esclusione del datore di lavoro dall’obbligo di versare il contributo NASpI dovuto soltanto in caso di licenziamento;
B) la facoltà per il datore di lavoro di trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso;
C) l’impossibilità per il lavoratore, essendo dimissionario e non licenziato, di fruire del trattamento di NASpI, che spetta soltanto nella ipotesi in cui il lavoratore abbia perso il posto involontariamente attraverso il recesso del datore di lavoro o nelle ipotesi di dimissioni equiparate al licenziamento.

Nuovi criteri per la stagionalità (art. 11)
Il ricorso ai contratti di lavoro stagionale viene esteso anche alle attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’imprese. Il Collegato lavoro fornisce nuova interpretazione autentica del concetto di "stagionalità" che supera il limite del riferimento alle attività tradizionali legate a cicli stagionali ben definiti. Saranno infatti considerate stagionali anche le attività organizzate per far fronte a intensificazioni produttive in determinati periodi dell’anno o per soddisfare esigenze tecnico-produttive collegate a specifici cicli dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa. Una ridefinizione che viene incontro alle esigenze di maggiore flessibilità delle aziende, specialmente in settori caratterizzati da picchi di domanda durante l’anno, ma che dovrà fare i conti con la normativa europea che esclude esplicitamente le esigenze durevoli e permanenti di determinati settori produttivi.

Apprendistato (art. 18)
La legge n. 203/2024 prevede anche la possibilità di trasformare l’apprendistato di primo livello in professionalizzante o di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.

Rateazione debiti contributivi (art. 23)
Aumenta da 24 a 60 mesi la durata delle rateazioni di debiti contributivi che possono essere concesse da INPS e INAIL. Nulla cambia rispetto alla previsione che la concessione della dilazione sia subordinata:
- al regolare versamento delle rate accordate;
- alla correntezza nell’adempimento della contribuzione mensile o periodica a carico del datore di lavoro.
I casi in cui tale rateizzazione sarà possibile sono da definire con proprio decreto dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentiti l’INPS e l’INAIL.
Requisiti, criteri e modalità, anche di pagamento, della rateizzazione vengono affidati ad atti del consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti.
Tuttavia, fermo restando quanto sarà previsto con l’emanando decreto ministeriale, la disciplina contenuta nel Collegato lavoro disapplica, con riferimento a questa nuova rateizzazione, i presupposti di spettanza ad oggi in vigore (crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale, procedure concorsuali, temporanea carenza di liquidita per ritardi nei pagamenti della PA, calamità naturali, difficoltà economiche territoriali o di settore, debiti contributivi trasferiti agli eredi) introducendo un iter semplificato che non richiede più l’intervento ministeriale per la concessione della dilazione.

Allegati

- Collegato Lavoro - LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 Disposizioni in materia di lavoro.
(GU n.303 del 28-12-2024);

- Nota Ispettorato Nazionale del lavoro

 

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it

LAVORO | Esonero assunzioni obbligatorie disabili: quali sono le scadenze di ottobre

Dal 1° ottobre 2024 è in vigore il D.M. 11 giugno 2024, pubblicato il 5 agosto scorso sul portale del Ministero del Lavoro, che sostituisce il D.M. 10 marzo 2016 e definisce le procedure per l'autocertificazione dell'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici.
Il decreto reca importanti novità procedurali, finalizzate al bilanciamento delle esigenze produttive delle aziende con la tutela e la promozione dell'inserimento lavorativo delle categorie protette. L’obiettivo è semplificare, garantire maggiore trasparenza e una corretta applicazione del collocamento mirato, evitando che le imprese abusino della possibilità di esonero, ma al contempo garantendo che le attività lavorative realmente incompatibili con la disabilità possano essere esentate dall’obbligo.

L’esonero dall’obbligo di assunzione
L’art. 3 della legge n. 68/1999 dispone che i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge, nella seguente misura:
a) 7 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

I datori di lavoro, tuttavia, possono fruire dell’esonero parziale dagli obblighi di assunzione quando le speciali condizioni dell'attività lavorativa aziendale, non consentono di occupare l'intera percentuale. Si tratta, più precisamente, di lavorazioni a rischio elevato, incompatibili a causa della faticosità della prestazione lavorativa, della pericolosità connaturata al tipo di attività, ovvero per le particolari modalità di svolgimento di essa, che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille.

In tal caso, il datore di lavoro può essere dispensato dall’assunzione di lavoratori disabili versando al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo di 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascuna persona con disabilità non occupata e autocertificando tale esonero.
Più precisamente, per potersi avvalere dell’esonero devono verificarsi due condizioni:
1) il datore di lavoro deve occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille in numero tale da incidere sugli obblighi previsti in materia di collocamento obbligatorio;
2) l’impossibilità ad occupare l’intera quota di riserva (non ci si può avvalere dell’esonero se il datore di lavoro ha alle proprie dipendenze un numero di lavoratori con disabilità corrispondente alla misura prevista).

In presenza di tali condizioni il datore di lavoro può autocertificare l’esonero parziale fino alla misura massima del 60% della quota di riserva (80% nei settori sicurezza, vigilanza e trasporto privato).
L’esonero autocertificato è compatibile con l’esonero parziale ex art. 5, comma 3 (personale di cantiere nel settore edile e personale addetto al trasporto) purché entrambi non riguardino i medesimi lavoratori impegnati in attività a rischio elevato e la quota di esonero autocertificata e quella di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori al limite massimo esonerabile.

Le nuove procedure e le prossime scadenze
Il D.M. in esame, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 151 del 24 settembre 2015, ha aggiornato le modalità di versamento e di presentazione dell’autocertificazione dell’esonero dall’obbligo di assunzione di addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, specificando la procedura da utilizzare e fornendo importanti indicazioni per il calcolo del contributo esonerativo.
Prima di esaminare i dettagli, è il caso di sottolineare che nel mese di ottobre 2024 sono previste due scadenze:
- entro il 10 ottobre va versato il contributo di esonero relativo al quarto trimestre 2024;
- entro il 31 ottobre i datori di lavoro che al 1° ottobre già fruiscono e intendono continuare a fruire dell’esonero, devono trasmettere una nuova autocertificazione, per il tramite dei servizi disponibili sul portale Cliclavoro.

L’autocertificazione
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato devono presentare un’apposita autocertificazione della sussistenza delle condizioni che giustificano l’esonero.
L’adempimento deve essere assolto entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, tramite apposita procedura assistita accessibile all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it tramite SPID/CIE o altri strumenti di identificazione previsti dalla legge.
Se non vi sono variazioni della quota di esonero, il datore di lavoro può continuare ad applicare l’esonero stesso versando il contributo (infra) per il successivo trimestre; in caso di variazioni della quota, invece, l’autocertificazione deve essere nuovamente trasmessa entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione.
Come precisato nel D.M in esame, i datori di lavoro che al 1° ottobre 2024 fruiscono dell’esonero e che intendono continuare a fruirne, entro il prossimo 31 ottobre dovranno inviare di nuovo l’autocertificazione al Ministero del Lavoro tramite la stessa procedura telematica, attestando le unità in esonero in tutte le province interessate.
La nuova autocertificazione si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente ed è valida per tutto il trimestre nel quale si effettua il pagamento. Il datore di lavoro ha facoltà di dichiarare, tramite procedura telematica, di non volersi avvalere del regime di continuità, in tal caso gli effetti dell’autocertificazione decorreranno dal giorno di presentazione della stessa.
L’autocertificazione fornisce i dati della base occupazionale del datore di lavoro, in particolare essa contiene la classe occupazionale di riferimento e per ciascun ambito provinciale in cui si trovano le unità produttive occorre specificare la base di computo, il numero di lavoratori con disabilità occupati e il numero dei lavoratori impiegati in lavorazioni ad alto rischio.
Il sistema determina automaticamente la quota di riserva, la base netta, la quota netta e la quota massima di esoneri. La procedura telematica quantifica il contributo dovuto e si conclude con la trasmissione della certificazione. All’interno del sistema è prevista la possibilità di salvare una bozza della certificazione e un’apposita funzione consente la ricerca automatica delle certificazioni inviate. È possibile modificare una certificazione già trasmessa, ad esempio per aggiungervi una provincia che non era stata precedentemente inserita.
Il decreto specifica i limiti sulla quota di esonero (si rinvia alla nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5113 del 26 luglio 2016 per i dettagli e le formule di calcolo) che non può essere superiore:
- alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta;
- alla differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità occupati;
- al limite massimo esonerabile (60% della quota di riserva) diminuito della percentuale della quota di riserva ex art. 5, comma 3 della legge n. 68/1999.

Il contributo esonerativo
I datori di lavoro che fruiscono dell’esonero devono versare un contributo di 39,21 euro ( D.M. 30 settembre 2021, n. 193) per ogni giorno lavorativo per ciascuna persona con disabilità non occupata. Il contributo è destinato al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13, legge n. 68/1999).
A prescindere dal CCNL applicato, il contributo versato al Fondo Nazionale è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese ed è quindi stabilito nella misura di 2.587,86 euro a trimestre per ciascun lavoratore per il quale si autocertifica l’esonero.
Il primo versamento copre il periodo compreso dalla data del pagamento alla fine del trimestre e si effettua utilizzando l’avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell’autocertificazione; i versamenti successivi vanno effettuati entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l’esonero, utilizzando l’avviso di pagamento elaborato dalla stessa procedura telematica.
Gli avvisi di pagamento sono gestiti mediante piattaforma PagoPA e non sono considerate valide altre forme di pagamento; pertanto, non è più prevista la modalità di pagamento a mezzo bonifico bancario. In caso di incremento della quota di esonero, la procedura genera un avviso di pagamento per il versamento del solo importo integrativo.
Infine, si ricorda che l’autocertificazione si considera validamente presentata solo dopo il riscontro positivo del pagamento, con inizio della decorrenza del periodo di esonero.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it

LAVORO | Contratti di lavoro - nuovi obblighi e sanzioni

Si appesantiscono gli adempimenti burocratici - con il rischio di sanzioni per le imprese - con le nuove regole varate dal Consiglio dei Ministri, in attuazione della direttiva Ue sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, che riscrivono, in larga parte, il D.Lgs. 152 del 1997. Il decreto è atteso in Gazzetta ufficiale ai fini della sua applicazione.

CCNL metalmeccanico | Minimi contrattuali giugno 2023

Federmeccanica ha comunicato che facendo seguito alla pubblicazione del dato IPCA al netto degli energetici importati diffuso dall’ISTAT in data 7 giugno 2023 -  in
data odierna insierme alle OO.SS, preso atto che per il 2022 l’IPCA, al netto dei prezzi dei beni energetici importati, è risultata pari al 6,6%, e dunque superiore all’incremento percentuale dei minimi tabellari di riferimento già previsto, in applicazione di quanto
stabilito al settimo comma della “Tabelle dei minimi contrattuali”, Sezione Quarta, Titolo IV, del CCNL 5 febbraio 2021, hanno proceduto ad adeguare i minimi tabellari per livello decorrenti dal 1° giugno 2023.
Sono stati, inoltre, aggiornati i valori dell’indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità.

I nuovi importi dei minimi tabellari per livello dal 1° giugno 2023, stabiliti nel Verbale di Incontro 16 giugno 2023 (All. 4), sostituiscono, a tutti gli effetti, gli importi dei minimi tabellari già previsti dalla medesima decorrenza nella Tabella dei minimi tabellari di cui al testo del CCNL 5 febbraio
2021.

In allegato

Comunicazione di Federmeccanica

Verbale Accordo 16 giugno 2023

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it

Sottocategorie

Modifica Visualizzazione: Mobile Version | Standard Version