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FISCO | Scadenze mese di Aprile 2021
- Venerdì, 02 Aprile 2021 08:52
- Visite: 2803
Gli adempimenti fiscali e previdenziali scadenti di sabato o di giorno festivo sono procrastinati al primo giorno lavorativo successivo.
Gli adempimenti stanno ancora subendo l’emergenza Covid.
15 APRILE
Superbonus 110%
I contribuenti che hanno sostenuto spese agevolate ai fini del superbonus 110% nell'anno 2020 e che intendono godere dello sconto in fattura o della cessione del credito devono procedere alla comunicazione telematica per segnalare l’opzione prescelta.
16 APRILE
IVA - Liquidazione periodica - Soggetti mensili
Versamento dell'IVA a debito presso gli istituti o le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l'utilizzo del mod. F24 – codice tributo: 6003 (versamento Iva mensile - marzo), da parte dei contribuenti Iva mensili.
Ritenute alla fonte
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente (esempio: compensi per l'esercizio di arti e professioni - provvigioni per intermediazione - retribuzioni di lavoro dipendente) con utilizzo del mod. F24.
INPS - Contributi personale dipendente
Pagamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del precedente mese, mediante versamento presso gli istituti e le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l'utilizzo del mod. F24.
INPS - Contributi Gestione Separata
Pagamento, da parte dei soggetti committenti, dei contributi relativi alla gestione separata INPS dovuti sui compensi corrisposti nel corso del precedente mese. Per il versamento si utilizza il mod. F24.
Versamento ritenute sugli utili
Le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonchè i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono provvedere al versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.
26 APRILE
INTRASTAT – mensili o trimestrali
Presentazione, tramite supporti elettronici, degli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese e/o trimestre precedente.
30 APRILE
Approvazione Bilanci Società
Salvo avvalersi della proroga a 180 giorni per emergenza Covid, scadrebbe oggi il termine di 120 giorni per l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31/12/2020
Dichiarazione IVA
Scade il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione IVA 2021 per l’anno 2020.
IVA - rimborsi trimestrali
Scade il termine per la presentazione delle domande di rimborso dell'I.V.A. a credito del 1' trimestre dell'anno corrente. Il rimborso si può chiedere al ricorrere di determinate situazioni, previste dall'art. 30 della Legge IVA; si può chiedere anche, ad esempio, in caso di acquisti di beni strumentali
Acconto Imposte Dirette 2020
I soggetti che si sono avvalsi della possibilità di non versare il secondo acconto delle imposte dirette in scadenza al 30/11/2020 in base al decreto Ristori deve provvedere in data 30 aprile al versamento dell’acconto senza sanzioni e interessi
Esterometro
Scade il termine per l’invio dei dati del primo trimestre 2021 ai fini dell’esterometro. Ricordiamo che dal 2021 l’esterometro è trimestrale e che dal 2022 sarà abolito.
UNI-EMENS
Scade il termine per l'invio telematico della dichiarazione Uni-Emens relativa al mese precedente.
Rinnovo Contratti di Locazione - Imposta di Registro
Scade il termine per il versamento dell'imposta di registro - pari al 2% del canone annuo - relativa ai contratti di locazione non soggetti a cedolare secca decorrenti dal giorno 1 del mese.
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale | |
Referente: | Ivan Picconi |
Telefono: | 0784 233319 |
Fax: | 0784 233301 |
E-mail: | i.picconi@assindnu.it |
AUTOTRASPORTO- COVID-19 – PROROGA CERTIFICATI, LICENZE E AUTORIZZAZIONI-CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 17.03.2021
- Martedì, 23 Marzo 2021 18:07
- Scritto da Luigi Ledda
- Visite: 0
Con circolare del 17 marzo scorso, il Ministero dell’Interno, ha fornito informazioni sulle decisioni adottate dagli Stati membri, in relazione alla non applicazione di alcune disposizioni del Regolamento 2020/267 in materia di proroghe di licenze, certificati e autorizzazioni.
Ha comunicato, infatti, che sulla GUUE C76 del 5 marzo 2021 e C78 dell’8 marzo 2021 sono state pubblicate le “Comunicazioni” che riportano le suddette decisioni che hanno effetti nei confronti dei veicoli immatricolati e dei documenti rilasciati in quei paesi, ma non hanno alcun effetto nei confronti degli Stati membri, come l’Italia, che non hanno adottato nessuna decisione ovvero non hanno comunicato nulla alla Commissione.
Di conseguenza, i veicoli e documenti italiani godono appieno delle proroghe contemplate nel citato Regolamento, che opera in continuità con le misure adottate in materia di trasporti, con il precedente Regolamento 2020/698 del 25 maggio 2020.
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale | |
Referente: | Direzione - Luigi Ledda |
Telefono: | 0784 233313 |
Fax: | 0784 233301 |
E-mail: | l.ledda@assindnu.it |
FORMAZIONE & INFORMAZIONE | Fondo nuove competenze: attestato finale delle competenze e nuove indicazioni per le domande
- Giovedì, 11 Marzo 2021 12:25
- Scritto da Giovanna Pittalis
- Visite: 8530
NOTA INTEGRATIVA ALL’AVVISO FONDO NUOVE COMPETENZE - FNC pubblicato in data 04.11.2020 approvato con Decreto Direttoriale n. 461 del 04.11.2020, così come integrato dal Decreto Direttoriale n. 69 del 17.02.2021
Con la presente nota l’Avviso FNC è integrato e modificato con riferimento agli aspetti di seguito rappresentati.
1. Modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze Con riferimento all’art. 1 dell’Avviso FNC (Finalità e oggetto dell’intervento) e all’art. 7.2. (Richiesta di saldo), sentiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Province Autonome, si indicano le seguenti modalità di applicazione del Decreto Legislativo 13/2013 nell'ambito del Fondo Nuove
Competenze (FNC).
Secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 09.10.2020 e dal conseguente Avviso FNC, il progetto formativo deve essere elaborato rispettando determinati vincoli. Nello specifico, esso deve dare evidenza, tra l’altro dei seguenti aspetti:
delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13). In considerazione della ratio della norma istitutiva del FNC (art. 88 del Decreto Legge n. 34/2020 e s.m.i.) e del relativo Decreto interministeriale di attuazione, tenuto conto dei diversificati fabbisogni formativi espressi dalle imprese, sentiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Province Autonome, si forniscono le seguenti indicazioni operative.
a) La progettazione per competenze degli interventi deve essere coerente nell’impianto logico e metodologico con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio Nazionale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, facendo riferimento o alle qualificazioni ricomprese o ai descrittivi dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni.
Possono, quindi, essere presentati anche progetti che prendono a riferimento competenze e relative attività e risultati attesi ricompresi nelle ADA componenti l’Atlante lavoro senza essere vincolati alle competenze di un dato Repertorio regionale.
È possibile, dunque, descrivere attività e/o competenze obiettivo dei percorsi non ricomprese nel Repertorio e nell’Atlante rispettando le “logiche” e la metodologia descrittiva dell’Atlante e del Repertorio Nazionale e, laddove esistenti, facendo riferimento ai quadri di riferimento comunitari delle competenze (quali ad esempio: il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); il Quadro europeo per le competenze digitali (DigComp); il Quadro europeo delle competenze ICT (e-CF)).
b) Le modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi di sviluppo delle competenze devono essere coerenti con le regole di sistema definite dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 e dalle derivanti Linee guida approvate con Decreto 5 gennaio 2021.
In considerazione dell’approccio graduale e progressivo con il quale si sta realizzando la messa a regime del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, con riguardo all’attestazione finale, si ritiene necessario operare una distinzione tra attestazioni e certificazioni (così come già previsto dall’avviso e richiamato nelle FAQ): entrambe le tipologie sono ritenute ammissibili ai fini del riconoscimento del contributo e dovranno essere prodotte nella richiesta di saldo.
Nello specifico, in via ordinaria e ove possibile, in esito al percorso dovranno essere rilasciate delle certificazioni, ossia Documenti di trasparenza, Documenti di validazione e Certificati delle competenze rilasciati sulla base dei modelli di cui alle Linee Guida approvate con Decreto 5 gennaio 2021, compilati in conformità con modalità definite dagli Enti Titolari ai sensi e per gli effetti del Decreto 13/2013.
Nel caso in cui, per la natura del percorso o dell’ente che lo ha erogato, non sia possibile rilasciare una certificazione, dovranno essere rilasciati degli attestati, ossia attestati di messa in trasparenza delle competenze compilati in coerenza con l’impianto logico, metodologico definito ai sensi e per gli effetti del decreto 13/2013 e delle Linee guida sopra citate. Gli attestati devono fare riferimento
agli standard professionali e formativi definiti nel Repertorio Nazionale senza dover essere necessariamente identificati come una delle qualificazioni del Repertorio stesso, pertanto indicheranno le qualificazioni presenti nel repertorio stesso o, in assenza, le ADA dell’Atlante del Lavoro e delle qualificazioni (specificando le attività e i risultati attesi) o, con riferimento a
percorsi di tipo trasversale e linguistico indicheranno i quadri di riferimento comunitari delle competenze, laddove esistenti.
Al fine di garantire, pertanto, ai lavoratori la massima trasparenza e spendibilità degli apprendimenti maturati e con la medesima finalità e logica delle attestazioni in esito ai tirocini extracurriculari, l’attestato di messa in trasparenza delle competenze deve contenere un set minimo di informazioni, così come specificate nell’Allegato 6 alla presente nota: (denominazione dei soggetti coinvolti nel percorso di sviluppo delle competenze; denominazione del percorso di sviluppo delle competenze; dati della persona a cui è rilasciata l’attestazione; informazioni relative al percorso; informazioni relative agli apprendimenti conseguiti, luogo data e firma).
Tali informazioni minime possono essere oggetto di integrazione (dati e informazioni aggiuntive rispetto al set minimo) o a esse può essere allegato un eventuale ulteriore attestato rilasciato dal soggetto formativo/impresa se previsto.
L’attestato potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 7 alla presente nota, il quale costituisce un format esemplificativo e non vincolante.
Si ritiene utile infine precisare che, a differenza dei certificati, aventi forza di valore di atto pubblico nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, gli attestati di messa in trasparenza delle competenze hanno valore di atto privato e costituiscono documentazione utile spendibile quale evidenza nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del Decreto 13/2013).
Le sopra esposte indicazioni si applicano a tutti i progetti presentati nell’ambito dell’avviso FNC, inerenti sia a domande già presentate alla data della presente nota integrativa sia a istanze successivamente presentate.
2. Elenco dei lavoratori coinvolti in fase di presentazione istanza
Con riferimento all’art. 3 dell’Avviso FNC (Presentazione dell’istanza di contributo) e all’art. 7 (Modalità e strumenti per la presentazione delle istanze e delle richieste di saldo), è integrato il modello di dati relativi ai lavoratori coinvolti nei percorsi di sviluppo delle competenze che il soggetto richiedente è tenuto a compilare in fase di presentazione dell’istanza e ad allegare in formato excel alla sezione dedicata dell’applicativo (cfr. Allegato 2 bis). I campi previsti sono riportati nel seguito, mettendo in evidenza le informazioni richieste, aggiuntive rispetto all’Allegato 2 pubblicato il 04.11.2020.
L’Allegato 2, nella nuova formulazione, agevola la compilazione dei campi della tabella presente nel Modello di istanza A o B (Allegato 1a e 1b dell’Avviso) rappresentando l’input per il calcolo della media ponderata del costo del lavoro per livello di inquadramento. L’Allegato 2bis sostituisce l’Allegato 2.
3. Elenco dei lavoratori coinvolti in fase di richiesta di saldo
Con riferimento all’art. 6.2 dell’Avviso FNC (Richiesta di saldo) e all’art. 7 (Modalità e strumenti per la presentazione delle istanze e delle richieste di saldo) è integrato il modello di dati relativi ai lavoratori coinvolti nei percorsi di sviluppo delle competenze che il soggetto richiedente è tenuto a compilare in fase di richiesta di saldo e ad allegare in formato excel alla sezione dedicata dell’applicativo (cfr. Allegato 4 bis). I campi previsti sono riportati nel seguito, mettendo in evidenza
le informazioni richieste, aggiuntive rispetto all’ dell’Allegato 4 pubblicato il 04.11.2020.
Lo schema è stato modificato al fine di rendere coerenti le informazioni sui costi da verificare in fase di saldo e rappresenta l’input per il calcolo della media ponderata da inserire nella tabella presente nel Modello Richiesta di saldo A o B (Allegato 3a e 3b dell’Avviso).
L’Allegato 4bis sostituisce l’Allegato 4.
4. Informazioni sui lavoratori partecipanti di cui Allegato 5 del presente Avviso
Con riferimento all’art. 6.2 dell’Avviso FNC (Richiesta di saldo) e all’art. 7 (Modalità e strumenti per la presentazione delle istanze e delle richieste di saldo), è fornito il modello di riferimento (cfr. Allegato 5bis) per l’acquisizione delle informazioni sui partecipanti richieste all’Allegato 5 dell’Avviso FNC del 04.11.2020.
Allegati
Con riferimento agli Allegati alla presente nota integrativa, si specifica che:
Allegato 2 bis – sostituisce l’Allegato 2 all’Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020;
Allegato 4 bis - sostituisce l’Allegato 4 all’Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020;
Allegato 5 bis – integra gli Allegati all’Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020, fornendo il modello per l’acquisizione dei dati di cui all’Allegato 5 dell’Avviso FNC;
Allegato 6 - integra gli Allegati all’Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020;
Allegato 7 - integra gli Allegati all’Avviso FNC pubblicato in data 04.11.2020.
PREVIDENZA | Pensioni l’Inps aggiorna le procedure con le nuove previsioni di speranza di vita
- Giovedì, 18 Marzo 2021 11:40
- Scritto da Luigi Ledda
- Visite: 4309
Con messaggio 1098/2021 del 16 marzo 2021 l'Inps ha diramato le proiezioni della speranza di vita sulla base dello scenario contenuto nel 21esimo rapporto sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
Tenendo conto di quanto sopra, l'istituto di previdenza ha provveduto ad aggiornare la procedura pensionistica con effetto sulle domande (sia di certificazione, sia di pensione) in trattazione a partire dal 1° gennaio 2021. Al riguardo sono state aggiornate con i nuovi requisiti di accesso a pensione anche le funzioni di simulazione (unicarpe ipotesi di pensione e Lamiapensionefutura); contestualmente, sono state adeguate anche le procedure di calcolo dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Per quanto concerne le pensioni di vecchiaia, si prevede un aumento del requisito dal 2023 a 67 anni e 3 mesi di contributi, per passare dal 2025 a 67 anni e 6 mesi e dal 2027 a 67 anni e 8 mesi e via di seguito; stesso discorso va fatto per quanto concerne l'assegno sociale. I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2065. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.
Per quanto riguarda la pensione anticipata, essa rimane invariata fino al 2026; si ricorda che il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del Dl 78/2010, convertito.
A partire dal 2027 saranno necessari 43 anni di contributi per gli uomini e 42 anni per le donne, dal 2029 il requisito aumenta di ulteriori due mesi per passare a 43 anni e 2 mesi per gli uomini e 42 anni e 2 mesi per le donne ed aumentare di ulteriori due mesi dal 2031 e così via.
Fonte Quotidiano Lavoro Sole 24 oire
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale | |
Referente: | Direzione - Luigi Ledda |
Telefono: | 0784 233313 |
Fax: | 0784 233301 |
E-mail: | l.ledda@assindnu.it |
FORMAZIONE & INFORMAZIONE | Formazione aziendale e tirocini: fissate le nuove condizioni per le attivita' in presenza
- Martedì, 09 Marzo 2021 11:15
- Scritto da Giovanna Pittalis
- Visite: 2875
Le nuove regole sulla formazione aziendale.
Le nuove disposizioni contenute nell'art.25 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 stabiliscono, in primo luogo, il principio generale in base al quale "I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza".
Tale regola prevede, tuttavia, anche alcune eccezioni; infatti, il comma 7 stabilisce espressamente che è consentita la formazione in azienda in presenza ma a condizione che sia rivolta esclusivamente ai dipendenti dell'azienda stessa; di conseguenza a partire dal 6 marzo 2021, data di entrata in vigore del citato D.P.C.M. e fino al 6 aprile 2021, è concessa ai datori di lavoro tale possibilità ma, come si evince chiaramente da tale norma, i corsi aziendali non possono essere aperti a utenti esterni.
Resta da capire se tale limitazione riguardi o meno il caso di partecipanti appartenenti a diverse imprese ma facenti parte di uno stesso gruppo societario.
Corsi sulla sicurezza e tirocini formativi.
La stessa norma prevede, inoltre, che possono essere tenuti in presenza anche i corsi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nonché i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure stabilite nel «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
Entro questi limiti sono consentite, quindi, le predette attività formative e, almeno da una prima lettura, tale regime transitorio sembra trovare applicazione all'intero territorio nazionale, quindi anche nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (c.d. zone arancioni e zone rosse) e da un livello di rischio alto.
Sotto tale profilo, però, appare condivisibile l'interpretazione che, considerata la ratio di tali disposizioni straordinarie, restano "......da preferire, a maggior ragione nelle zone rosse o arancioni, le modalità formative a distanza per quanto riguarda le parti teoriche" (AIFOS, comunicato 2 marzo 2021).
Naturalmente essendo disposizioni di carattere nazionale ogni datore di lavoro dovrà anche verificare l'eventuale emanazione di provvedimenti regionali e locali più restrittivi.
Da osservare, infine, che l'art. 13 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 ribadisce ancora la sospensione di convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
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