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Il limite all’utilizzo del contante torna a 2.000 euro per il 2022

 

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La soglia, scesa dall’inizio dell’anno a 1.000 euro, non è mai stata stabile.
Ora, grazie a un emendamento approvato in sede di conversione del decreto Milleproroghe, torna a essere pari a 2.000 euro per tutto il 2022.
In realtà la misura non è definitiva in quanto tale intervento ha semplicemente differito al 1° gennaio 2023 la data a partire dalla quale il limite scenderà nuovamente a 1.000 euro.

Effetti sui trasferimenti già effettuati

La novità, però, avrà effetto anche con riferimento a eventuali violazioni commesse dall’inizio dell’anno, cioè allorquando il limite è temporaneamente sceso a 1.000 euro. Si applica, infatti, il principio del favor rei, quindi eventuali trasferimenti di denaro, oltre la soglia ora modificata, è come se non fossero mai stati effettuati a condizione, però, di non aver superato la soglia di 1.999,99 euro.

A quali trasferimenti di denaro si applica il limite

L’ambito applicativo della disposizione è estremamente ampio. Infatti, il limite al trasferimento del denaro contante deve essere osservato indipendentemente dalla causale sottostante e dal rapporto intercorrente tra i due soggetti interessati.
Il limite si applica, quindi, non solo per l’acquisto di beni e servizi, ma ad esempio, anche alle donazioni. Il padre che eroga al figlio una somma di denaro, necessaria per dare fronte alle esigenze dello stesso, non deve superare la soglia di 1.999,99 euro. Se l’importo dovesse essere superiore, il trasferimento della somma di denaro dovrà essere effettuato tramite un mezzo in grado di assicurare la tracciabilità, come un assegno bancario o circolare.

Divieto di pagamenti frazionati

È vigente il divieto di frazionare l’operazione al fine di aggirare il limite massimo. Il divieto di superare il limite vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
A tal proposito l’art. 1, comma 2, lettera v), D.Lgs. n. 231/2007 precisa che, per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.
Sembrerebbe, quindi, che se il frazionamento dell’operazione fosse effettuato in un arco temporale più ampio, ad esempio di 8 giorni, il comportamento sia corretto, ma in realtà non è così. Infatti, la disposizione citata continua precisando che rimane ferma la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per considerarla tale. In questo caso, quindi, non assumerà alcun rilievo il limite temporale di 7 giorni.
In buona sostanza deve essere verificato di volta in volta se sussistano elementi tali da far ritenere che il frazionamento dei pagamenti sia effettuato con lo specifico intento di “aggirare” il limite al trasferimento del denaro contante.
Alcuni chiarimenti in tal senso sono stati forniti dal Ministero dell’Economia e delle finanze con le FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale.
Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria, non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad esempio singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

Pagamenti a rate

Non configura alcuna violazione della disposizione il pagamento in due o più rate di una fattura, a condizione che i singoli importi corrisposti siano inferiori al limite di 2.000 euro. Ciò anche laddove l’importo complessivamente corrisposto fosse superiore a tale limite massimo.
Infatti, rientra nella prassi commerciale il pagamento dei fornitori a 30, 60 e 90 giorni data fattura. Il pagamento in più rate della somma dovuta non è effettuato con lo specifico intento di eludere la soglia.

Versamenti e prelevamenti bancari

Non deve essere osservato alcun limite con riferimento alle operazioni di versamento o prelevamento bancario. In tal caso il soggetto non sta effettuando alcun trasferimento denaro in favore di soggetti diversi. Infatti, il denaro è nella sua disponibilità in quanto in giacenza sul conto corrente e continua ad essere nella sua disponibilità dopo il prelievo.
Tuttavia, pur non configurandosi in astratto alcuna violazione, l’eccessivo e frequente utilizzo del denaro contante potrebbe indurre l’istituto di credito a sospettare che le operazioni sono poste in essere con finalità di riciclaggio. Potrebbero quindi essere chieste spiegazioni sulla provenienza del denaro o sulle finalità del prelievo. Diversamente, qualora le indicazioni non fossero convincenti, l’istituto di credito potrebbe effettuare all’UIF la comunicazione di operazione sospetta.

IMPRESE AL CENTRO| Premio "Impresa che Innova"

img logo premio2Confindustria Sardegna Centrale ha indetto il premio "IMPRESA CHE INNOVA" con l'obiettivo di scoprire e dar voce a idee imprenditoriali originali e eccellenti, capaci di promuovere il territorio e valorizzare le risorse locali in maniera innovativa. L'iniziativa è rivolta ai giovani aspiranti imprenditori, interessati a sviluppare un progetto imprenditoriale nel territorio della circoscrizione camerale nuorese.

REGIONE SARDEGNA | Approvata la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna2030

La Giunta ha approvato la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna2030.

La Strategia si compone di 34 Obiettivi Strategici, declinati in 104 linee di intervento per una Sardegna del 2030 più intelligente, più verde, connessa, più sociale e più vicina ai cittadini da costruire a partire da oggi. Come per l’Agenda 2030, sono stati individuati 41 target da raggiungere al 2030 tutti necessari per un percorso di maggiore sostenibilità.
La Strategia adottata conclude il lungo processo partecipativo che ha coinvolto l’intero sistema Regione, attraverso il Gruppo di Lavoro Interassessoriale, e il sistema degli Enti Locali, delle imprese e della società civile attraverso il Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, ponendo le basi per la sua attuazione. Infatti, la Strategia racchiude i preziosi contributi raccolti dagli oltre 3000 partecipanti pubblici e privati che, tra marzo e giugno 2021, hanno preso parte ai 6 Tavoli regionali e territoriali e ai 7 Laboratori tematici e che hanno consentito di integrare il Documento preliminare redatto dal Gruppo di Lavoro interassessoriale e poi adottato a dicembre 2020 dalla Giunta.

INCENTIVI| Credito imposta sanificazione (art. 32 DL n. 73/2021) nuova circolare

In data 2 novembre 2021, è stata pubblicata la circolare n. 13/E dell'Agenzia delle Entrate contenente alcuni chiarimenti relativi alla disciplina del credito d'imposta sanificazione, di cui all'articolo 32 del DL n. 73/2021.

In particolare, con riferimento all'ambito oggettivo e alle spese di "somministrazione di tamponi", l'Agenzia chiarisce che vanno ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad esempio, acquisto di tamponi, spese del personale sanitario, ecc.) purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari.

In allegato il documento.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Alessandra Nachira
Telefono: 0784 233325
Fax: 0784 233301
E-mail:

a.nachira@assindnu.it

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ENERGIA rimborso addizionali e prime condanne al risarcimento alle imprese

Vi segnaliamo che in merito ai rimborsi delle addizionali provinciali sulle fatture dell’energia elettrica del periodo gennaio 2010 marzo 2012, con sentenza 7 luglio 2021 n. 5974, il Tribunale di Milano ha condannato alla ripetizione delle accise provinciali. Tale statuizione segue quella di Mantova del 16 dicembre 2020, dello stesso Tribunale milanese del gennaio 2021 e del 16 novembre 2020.

Ricordiamo che anche la nostra associazione con il consorzio Sinergia, ha avviato con le aziende interessate, diversi percorsi finalizzati al recupero dell’indebito (11 Euro x Mwh).

Al momento attuale possono essere richiesti i rimborsi per il periodo ottobre 2021 marzo 2022 e le aziande interessate possono contattare i ns. uffici per impostare la pratica e interrompere la prescrizione del credito.

E' evidente che, nell'incertezza di avere una soluzione al problema da parte delle Istituzioni, le strade che le aziende possono intraprendere sono molto variegate.

Riguardo l'attività di Confindustria, il Presidente del coordinamento consorzi energia di Confindustria (Bruseschi) ha confermato i contatti con la Senatrice Cecilia Guerra, sottosegretaria al MEF, che ha assunto l'impegno di una valutazione del problema per cercare una soluzione anche attraverso la rateizzazione in più anni dell'ammontare dei rimborsi, come proposto da Confindustria per facilitare la restituzione del dovuto.

Su questo si è in attesa di comunicazioni da parte della stessa Senatrice e/o del MEF.

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