Decreto Sostegni bis: tutte le misure fiscali

Esenzione IMU per gli immobili con blocco sfratto

L’art. 4-ter prevede l’esenzione dall’IMU dovuta nel 2021 gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità:
- entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021;
- sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l’esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
I soggetti destinatari dell’agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021

TARI All’art. 6 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, o della TARI corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso.

L'art. 9-bis, invece, proroga dal 30 giugno al 31 luglio il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021. Confermate, a tutti gli effetti di legge, le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione decreto.

Rottamazione ter e saldo e stralcio

L’art. 1-sexies ridefinisce i termini di pagamento delle rate relative alla rottamazione ter, alla definizione agevolata UE e del saldo e stralcio dovute nel biennio 2020-2021.
In particolare, viene stabilito che il versamento deve essere effettuato:
- entro il 31 luglio 2021 (essendo sabato, il termine slitta al 2 agosto 2021), per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
- entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza nel 2021.
Per tutte le scadenze restano fermi i 5 giorni di tolleranza.
Sospensione della riscossioneI commi 1 e 2 dell’art. 9 prorogano al 31 agosto 2021 il termine di sospensione:- del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o operativa nei comuni della zona rossa) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021 (art. 68, D.L. n. 18/2020);- delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione - sia cautelari (ipoteche e fermi amministrativi) sia esecutive (pignoramenti) - che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione (art. 68, D.L. n. 18/2020);- della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo (art. 145, D.L. n. 34/2020);- dei pignoramenti effettuati dall’Agente della riscossione aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate (art. 152, comma 1, D.L. n. 34/2020);- delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5.000 euro (art. 153, D.L. n. 34/2020).
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