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FONDO REGIONALE DI FINANZA INCLUSIVA

Il Fondo regionale di Finanza Inclusiva ha lo scopo di agevolare l’accesso al credito dei soggetti svantaggiati, con difficoltà di accesso ed a rischio di esclusione finanziaria, mediante la concessione di una garanzia, sotto forma di controgaranzia o garanzia diretta, in favore delle imprese.

Il Fondo puo’ essere attivato per superare difficoltà dei beneficiari dei contributi o finanziamenti pubblici ad accedere alle garanzie fideiussorie richieste dall’Amministrazione per l’erogazione di anticipi, e, più in generale, dall’impossibilità per il tradizionale mercato del credito e delle garanzie di supportare soggetti svantaggiati, con difficoltà di accesso al credito ed a rischio di esclusione finanziaria

Soggetti beneficiari                                                                                                                 

Possono presentare domanda a valere sul Fondo, secondo il Regolamento II Istanza:

  1. i soggetti svantaggiati, imprese o agenzie formative, con difficoltà di accesso al credito ed a rischio di esclusione finanziaria, beneficiari di contributi pubblici per i quali occorre presentare una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria al fine di rilasciare il contributo pubblico;
  2. i soggetti svantaggiati che hanno difficoltà di accesso al credito e che desiderano avviare una attività imprenditoriale. A tal fine il fondo è attivabile per acquisire una garanzia diretta da parte di una banca o di una società di leasing che di fatto finanzia l’iniziativa imprenditoriale.

L’operazione finanziaria puo’ avere un importo non inferiore a 5.000,00 euro e non superiore a 50.000,00 euro e di durata non superiore a 60 mesi.

I soggetti beneficiari del Fondo devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

  • avere sede operativa nel territorio della regione Sardegna, o intendono aprirla nel territorio regionale;
  • non rientrare nel concetto di impresa in difficoltà;
  • non rientrare tra i finanziamenti richiedibili per l’acquisizione dell’impresa quelli dei proprietari precedenti per riacquistare l’impresa.

In caso di controgaranzie, la Banca  deve chiarire come possono sussistere le condizioni per l’affidamento dell’impresa che ha protesti, iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, revoche per inadempimento di finanziamenti bancari, etc..

Limitazioni

-         le imprese attive che non sono in regola con i pagamenti camerali, adempimenti obbligatori;

-         nei confronti di persone o imprese che hanno avuto protesi cambiari/bancari/postali negli ultimi 5 anni  (con alcune eccezioni);

-         le imprese non regolari con il pagamento  di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali

Modalità di rilascio della garanzia: funzionamento del fondo

  1. Controgaranzia a favore degli intermediari finanziari (banche) se hanno rilasciato una fideiussione pari alla quota di contributo/finanziamento pubblico richiesto a titolo di anticipazione e acconto da parte dei soggetti beneficiari;
  2. Garanzie dirette alle imprese o agenzie formative beneficiarie di contributi o finanziamenti pubblici per la cui erogazione occorre la presentazione di una polizza fideiussoria;
  3.  Garanzie dirette a favore di banche o società di leasing finanziatrici dell’iniziativa imprenditoriale da parte di soggetti svantaggiati che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale

Misura massima dell’intervento:                                                                                                

  1. In caso di fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari (banche, assicurazioni) di importo pari all’ammontare all’anticipazione/acconto richiesto, la garanzia del Fondo sarà pari all’80% dell’ammontare della fideiussione;
  2. In caso di fideiussioni erogate direttamente dalla SFIRS, la garanzia assiste non piu’ dell’80% del prestito concesso.
  3. In caso di garanzia su fideiussioni rilasciate per erogazione di anticipazioni/acconti di contributi o finanziamenti pubblici, la garanzia per il primo acconto è pari all’intero acconto; per i successivi acconti, l’importo è pari alla differenza tra garanzia massima concedibile (80% del contributo pubblico) e la garanzia concessa per il primo acconto.

Le garanzie prestate al Fondo sono CUMULABILI, sulla stessa operazione finanziaria, con altri regimi di aiuti entro i limiti dell’intensità agevolativa  massima fissata dalla specifica normativa europea.

Procedura di accesso al fondo                                                                                          

  1. Impresa o agenzia formativa beneficiaria di contributi/finanziamenti pubblici, puo’ chiedere la controgaranzia o la garanzia.

-         Se chiede la controgaranzia: l’impresa per ottenere l’anticipazione di un contributo pubblico di cui è beneficiaria richiede l’intervento di una banca per la copertura della fideiussione e presenta domanda alla banca e alla Sfirs di accesso al Fondo. La Banca entro 30 gg dalla richiesta chiede la Controgaranzia al Fondo. Il Fondo rilascia la controgaranzia alla Banca e la banca rilascia la copertura fideiussoria all’impresa. L’impresa riceve l’anticipo del contributo.

-         Se chiede la garanzia diretta: se l’impresa, avviando la procedura precedente, avesse un diniego al rilascio della fideiussione da parte  della banca, l’impresa puo’ chiede la garanzia diretta del Fondo. Il Fondo rilascia la garanzia diretta all’impresa. L’impresa riceve il contributo.

  • Impresa NON  beneficiaria di contributi/finanziamenti pubblici, puo’ chiedere,  il rilascio di una fideiussione o garanzia diretta alla Banca per avviare una attività di impresa, se si trova in condizioni di  debolezza economica/patrimoniale. Quindi l’impresa richiedere  l’intervento della Banca per la copertura finanziaria dell’iniziativa imprenditoriale presentando apposita domanda  alla SFIRS, allega una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui dichiara l’impossibilità ad adempiere al rilascio delle garanzie ordinarie da parte del sistema bancario. La Banca effettua la richiesta di garanzia diretta al Fondo (SFIRS) (importo non inferiore a 5.000,00 euro e non superiore a 50.000, 00 euro) e di durata non superiore a 60 mesi. Il Fondo rilascia la garanzia diretta a favore dell’impresa titolare ed ottiene il finanziamento bancario.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Le domande di accesso al Fondo possono essere presentate, sia dai soggetti beneficiari che dai garanti, dal 15 giugno 2015 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili alla Sfirs (soggetto gestore del Fondo) secondo la modulistica specificatamente contenuta nell’Avviso. 

Birrificio Lara a Tertenia | Un'impresa di successo tra qualità e innovazione

Export e forte spinta all'innovazione e alla qualità del prodotto. Sono queste le chiavi del successo del birrificio Lara che a Tertenia produce una birra artigianale di alta qualità, cruda, integra, non filtrata e non pastorizzata. Ieri il presidente Bornioli ha visitato lo stabilimento gestito da Gianni Piroddi e Francesca Lara. 

70° Anniversario Fondazione

 

Quest'anno ricorre il 70° Anniversario della Fondazione della nostra Associazione. Fondata il 24 gennaio 1945 da ventidue illustri imprenditori, la Confindustria Sardegna Centrale festeggia quest'anno i settanta anni di attività al servizio delle imprese delle province di Nuoro e Ogliastra.

Quelli trascorsi sono stati decenni di grande passione imprenditoriale nel corso dei quali la nostra base associativa si è ingrandita e consolidata, resistendo con tenacia e coraggio, nonostante i recenti, difficilissimi, anni di recessione e di crisi.

La nostra Associazione è sempre stata un punto di riferimento solido per le imprese e per il territorio, offrendo servizi e assistenza alle aziende associate e rappresentando e tutelando gli interessi del mondo produttivo, nel corso di decenni attraversati da profonde trasformazioni del tessuto economico. Nel corso degli ultimi settanta anni abbiamo affrontato e superato sfide importanti, restando sempre al fianco delle imprese e degli imprenditori che sono i veri promotori dello sviluppo e della crescita di un territorio.

Fare impresa nel Nuorese e in Ogliastra – lo sappiamo – è in moltissimi un atto di coraggio e orgoglio imprenditoriale. Ed è alle tantissime imprese del territorio che dedicheremo questo 70° Anniversario che l'Associazione intende ricordare attraverso una serie di iniziative speciali, che culmineranno nell'assemblea pubblica in programma il prossimo settembre.

 

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Francesca Puddu - Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: f.puddu@assindnu.it

 

 

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Decadenza SOA: colpa grave anche nella disattenzione

E' sempre più importante prestare attenzione alla documentazione fornita alla SOA nel corso dall'attestazione, poiché accertata omissione delle verifiche esigibili in base all'ordinaria diligenza, l'Autorità non è tenuta ad evidenziare l'intenzionalità della condotta, al fine formulare «del tutto ragionevolmente» l'imputazione del falso in termini di colpa grave.

Sono queste le conclusioni che si ricavano dalla sentenza del 2 febbraio 2015 n. 468 emessa dalla Sezione sesta del Consiglio di Stato, che ha condiviso la tesi dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi Anac) sulla sussistenza di una colpa grave "oggettiva" a carico di un'impresa di costruzioni per aver partecipato ad appalti con documenti risultati con «alterazioni e difformità» su tre categorie di lavorazione.

Sull'argomento si approfondiscono gli aspetti di seguito elencati:
a. valutazione "oggettiva" della colpa,
b. colpa grave,
c. non imputabilità all'impresa,
d. mancato rispetto dei termini previsti dal regolamento,
e. conseguenze sulla partecipazione alle gare,
f. conseguenze penali.

a. Valutazione "oggettiva" della colpa

L'operatore economico che presenta alla SOA, in sede di attestazione, un documento che viene riscontrato essere falso è soggetto ad apposito procedimento ex art. 40, comma 9-quater, del Codice dei contratti. Alla fine di tale procedimento, qualora l'Autorità ritenga che le documentazioni siano state rese con dolo o colpa grave, «dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno», con relativa annotazione sul casellario e senza apparente possibilità di gradazione della sanzione, come nel caso di falso reso alla stazione appaltante di cui alla lett. h) dello stesso articolo. Al riguardo, si osserva che l'ANAC ha in passato ritenuto di poter disporre una più contenuta sanzione, rispetto a quella indicata dalla disposizione (di un anno, appunto), valutando la tenuità dei fatti contestati alle imprese che avevano presentato un documento falso in sede di attestazione SOA, (cfr. provvedimento ANAC del 2.9.2014, n. 26-S, in procedim. 10/950/2013).

Tanto premesso, secondo i giudici di Palazzo Spada, è inequivocabilmente connotato da profili di negligenza, cioè di colpa, il comportamento del soggetto che, dopo aver dichiarato il possesso dei requisiti necessari per la qualificazione, e prima di dimostrarne il possesso mediante la presentazione dei relativi certificati, non ne controlla contenuto e veridicità. Lo esigono l'importanza e la durata temporale degli effetti riconnessi dalla legge alle attestazioni nonché le ridotte possibilità dell'A.NA.C. di svolgere accertamenti dettagliati e specifici in ordine all'elemento psicologico attinente alla consapevolezza e all'intenzionalità della falsità in capo all'utilizzatore del documento contraffatto. Infatti, l'Autorità non ha i poteri necessari per svolgere accertamenti dettagliati e specifici in ordine all'elemento psicologico attinente alla consapevolezza e all'intenzionalità della falsità in capo all'utilizzatore del documento contraffatto, sicché la sussistenza del dolo è soltanto presumibile, sulla base del concreto interesse alla contraffazione.

b. Colpa grave

Nella sentenza in commento è analizzato il caso in cui deve presupporsi imputabile, a titolo di colpa grave, all'operatore economico che abbia presentato documentazione falsa alla SOA. Secondo la Corte, per una corretta interpretazione è determinante la lettura della norma Codice, in cui si prevede che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, l'Autorità valuta dolo o colpa grave «in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione» (art. 40, comma 9-quater). Ciò conduce i giudici di Palazzo Spada a ritenere che la colpa grave (così come il dolo) può essere:

• desunta dalla semplice rilevanza o dalla gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione,
• valutata la facilità intrinseca di rilevazione delle «alterazioni e difformità»;
• considerata l'omissione della diligenza professionale, che impone un controllo di quanto fornito alla SOA, anche attraverso una semplice riscontro con la documentazione in possesso della stessa società interessata.

Si tratta, pertanto, di un concetto di "colpa" del tutto indipendente dall'elemento soggettivo che prende in considerazione - come nel caso specifico - che i documenti inquinanti ben tre categorie di lavorazione sarebbero stati facilmente individuabili, raffrontando le lavorazioni effettivamente eseguite rispetto a quelle indicate nella documentazione presentata all'organismo SOA.

Da rilevare che, in un'altra occasione, la giurisprudenza amministrativa aveva già osservato che «la perdita del prescritto requisito generale postula non solo la produzione in sede di richiesta di rilascio di attestazione di documentazione falsa ma anche la riferibilità soggettiva del fatto all'impresa richiedente a titolo di dolo o colpa, nozione quest'ultima qualificabile in termini di violazione di doveri di diligenza» (TAR per il Lazio, Sez. III, nella pronuncia n. 32138 del 8/9/2010).

c. Non imputabilità all'impresa

Indipendentemente dalla riconducibilità all'impresa del falso, il destino dell'attestato è comunque segnato.
Infatti, anche l'accertata non imputabilità all'impresa delle false dichiarazioni non esime la stessa dal ricevere un provvedimento di decadenza dell'attestazione, rilasciata in base alla documentazione di cui sia oggettivamente emersa la non veridicità. L'acclarata falsità oggettiva giustifica e impone — indipendentemente da ogni ricerca sull'imputabilità soggettiva del falso — il ritiro dell'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base dei documenti riconosciuti come falsi (così anche sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5922).

Inoltre, secondo giurisprudenza costante, è irrilevante anche l'eventuale veridicità del lavoro descritto nel Certificato di esecuzione, poiché anche in questo caso è stata evidenziata la sola rilevanza, al fine dell'annullamento dell'attestazione di qualificazione, del «fatto oggettivo della falsità dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita, indipendentemente da ogni ricerca sulla imputabilità soggettiva del falso» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 129 del 24.1.2005). Considerata la valenza pubblicistica dell'attesto SOA, l'attestazione stessa non può che basarsi su documenti autentici, e non deve rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsità. Ne consegue che l'attestazione di qualificazione rilasciata in base a falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsità non sia imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione.

d. Mancato rispetto dei termini previsti dal regolamento

Ai fini di una contestazione del provvedimento, il Consiglio ritiene irrilevante il superamento dei tempi che l'A.N.AC. si è autoimposta per l'espletamento della procedura di decadenza dell'attestazione. La perentorietà può essere, infatti, attribuita ad una scadenza temporale solo da una espressa norma di legge (per tutte Consiglio di Stato, sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1084) e, pertanto, non determina l'illegittimità dell'atto, ma una semplice irregolarità non viziante, che non esaurisce il potere dell'Autorità a provvedere ex art. 40, comma 9-quater (Corte cost., 18 luglio 1997, n.262 e l7 luglio 2002, n. 355). Inoltre, anche volendo ammettere la perentorietà del termine, l'eventuale conseguenza della decadenza della potestà amministrativa, o della illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, «avrebbe senso, perché la cessazione della potestà, derivante dal protrarsi del procedimento, potrebbe nuocere all'interesse pubblico alla cui cura quest'ultimo è preordinato, con evidente pregiudizio della collettività» (Cons. Stato, VI, 19 febbraio 2003, n. 939; Cons. giust. amm. 14 febbraio 2001, n. 77).

e. Conseguenze sulla partecipazione alle gare

La decadenza dell'attestazione SOA, e i suoi effetti sulle gare di appalto, sono stati affrontati in una recente e diversa sentenza del Consiglio di Stato in cui è ben distinto l'elemento oggettivo della presentazione in sede di attestazione di un documento falso dall'eventuale imputabilità all'impresa del falso stesso (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 3 febbraio 2015, n. 510). In particolare, secondo il Collegio il regolamento ben chiarisce che l'affidamento e lo svolgimento di lavori pubblici d'importo superiore a Euro 150.000,00 può essere aggiudicato solamente agli operatori economici dotati dell'attestazione SOA corrispondente ai lavori da realizzare.

Da ciò non può che discendere che la validità di tale attestazione deve permanere fino al compimento delle opere e la stazione appaltante può in ogni momento, anche dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, escludere dalla gara un'impresa, anche quella che sia stata definitivamente dichiarata aggiudicataria, allorquando accerti la mancanza dei requisiti di partecipazione alla gara stessa (Sez. V, sentenza 12 luglio 2010 n. 4477). Non è, pertanto, possibile limitare possibilità di risoluzione del contratto di appalto - oltre ai casi generali di gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da comprometterne la corretta esecuzione e gravi ritardi dovuti alla negligenza dell'appaltatore di cui all'art. 136 del Codice dei contratti, D. Lgs. 163 del 2006 – solo qualora la stazione appaltante accerti la presenza nel casellario informatico dell'Autorità della sopravvenuta decadenza dell'attestazione SOA, prevista ai sensi del comma 1 bis dell'art. 135 del Codice dei contratti (sostanzialmente sostitutiva dell'art. 340 della L. 2248 del 1865). Infatti, secondo i giudici di Palazzo Spada, riscontrata la presentazione alla SOA di documentazione non veritiera, non assume alcun rilievo che a seguito di ricorso al giudice amministrativo sia venuta meno l'annotazione nel casellario informatico. Come osservato in una diversa occasione dallo stesso Consiglio, neppure avrebbe consistenza l'eventuale nulla osta dell'Autorità alla sottoscrizione di un nuovo contratto di attestazione SOA, poiché tale provvedimento non comporta il venir meno della già disposta decadenza della precedente attestazione SOA (Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 1 aprile 2014 n. 2212).

Sicché, si può concludere che una cosa è il requisito richiesto ai fini della possibilità dell'impresa di conseguire una nuova attestazione SOA e altra cosa è il requisito soggettivo di partecipazione alle gare richiesto dalla causa di esclusione, contenuta alla lettera m-bis, dell'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti. L'accertamento di non imputabilità del falso fa riacquistare all'impresa con effetto ex tunc il primo dei requisiti suindicati, riguardante la SOA, ma non è detto che ciò comporti automaticamente analogo effetto retroattivo anche per il secondo e, quindi, per le gare di appalto.

f. Conseguenze penali

L'ultimo profilo d'interesse nel caso di provvedimento di decadenza per false dichiarazioni/attestazioni, consegue all'obbligo della SOA di segnalare il falso alla competente Procura della Repubblica e ad inviare all'Autorità una relazione sulla documentazione acquisita comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione. Infatti, sotto un profilo penalistico, è interessante quanto deciso dalla Corte di Cassazione, in sede penale, in ordine alla natura del certificato di esecuzione dei lavori (cd. CEL) e, in particolare, sulla configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 483, in ordine alla falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Sez. V, 21 luglio 2014 - ud. 10 giugno 2014 - n. 32046).

Ad avviso della Corte, la nozione di "atto pubblico" comprende indubbiamente un'ampia estensione tipologica di scritti, ma «essenziali rimangono però i presupposti della provenienza dell'atto da un pubblico ufficiale, della formazione dell'atto per uno scopo inerente alle funzioni svolte dal predetto e del contributo fornito dall'atto ad un procedimento della pubblica amministrazione» (ex multis, Sez. V, n. 43737 del 27 settembre 2012). Pertanto, i certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dai committenti privati e controfirmati dal direttore dei lavori - pur disciplinati dal Codice dei contratti pubblici e finalizzati alla richiesta di attestazione per la qualificazione SOA - non costituiscono ragioni sufficienti per conferirgli dignità di atto pubblico e per attribuire al professionista che lo sottoscrive la qualifica di pubblico ufficiale.

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