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FORMAZIONE & INFORMAZIONE | Formazione aziendale e tirocini: fissate le nuove condizioni per le attivita' in presenza

Le nuove regole sulla formazione aziendale.
Le nuove disposizioni contenute nell'art.25 del D.P.C.M. 2 marzo 2021  stabiliscono, in primo luogo, il principio generale in base al quale "I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza".
Tale regola prevede, tuttavia, anche alcune eccezioni; infatti, il comma 7 stabilisce espressamente che è consentita la formazione in azienda in presenza ma a condizione che sia rivolta esclusivamente ai dipendenti dell'azienda stessa; di conseguenza a partire dal 6 marzo 2021, data di entrata in vigore del citato D.P.C.M. e fino al 6 aprile 2021, è concessa ai datori di lavoro tale possibilità ma, come si evince chiaramente da tale norma, i corsi aziendali non possono essere aperti a utenti esterni.
Resta da capire se tale limitazione riguardi o meno il caso di partecipanti appartenenti a diverse imprese ma facenti parte di uno stesso gruppo societario.
Corsi sulla sicurezza e tirocini formativi.
La stessa norma prevede, inoltre, che possono essere tenuti in presenza anche i corsi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nonché i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure stabilite nel «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
Entro questi limiti sono consentite, quindi, le predette attività formative e, almeno da una prima lettura, tale regime transitorio sembra trovare applicazione all'intero territorio nazionale, quindi anche nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (c.d. zone arancioni e zone rosse) e da un livello di rischio alto.
Sotto tale profilo, però, appare condivisibile l'interpretazione che, considerata la ratio di tali disposizioni straordinarie, restano "......da preferire, a maggior ragione nelle zone rosse o arancioni, le modalità formative a distanza per quanto riguarda le parti teoriche" (AIFOS, comunicato 2 marzo 2021).
Naturalmente essendo disposizioni di carattere nazionale ogni datore di lavoro dovrà anche verificare l'eventuale emanazione di provvedimenti regionali e locali più restrittivi.
Da osservare, infine, che l'art. 13 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 ribadisce ancora la sospensione di convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

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