INAIL Autodichiarazione e adempimenti entro il 17 febbraio

Autoliquidazione e adempimenti INAIL: la scadenza del 17 febbraio

Per il 2025 gli adempimenti relativi al rapporto assicurativo INAIL sono differiti al 17 febbraio, visto che il 16 cade di domenica. Per i datori di lavoro il 16 febbraio, termine che per l’anno 2025 slitta a lunedì 17, è il termine fissato per il pagamento del premio assicurativo INAIL e altri adempimenti, quali: 

  • oltre al pagamento del premio risultante dalla autoliquidazione o l’invio della istanza di rateazione;
  • il pagamento del premio e la trasmissione delle retribuzioni imponibili per l’autoliquidazione delle cessate;
  • il pagamento delle rate dei premi speciali rx e delle sostanze radioattive
  • l’invio della comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte;

Per quanto riguarda il pagamento del premio da autoliquidazione, qualora a debito, il datore di lavoro deve provvedere al pagamento del premio che può essere effettuato:

  • in unica soluzione;
  • in 4 rate trimestrali versando la prima rata;
  • con una rateazione mensile a rate costanti secondo un piano di ammortamento.

Per quanto concerne la rateazione mensile il datore di lavoro deve presentare l’istanza di rateazione entro il 17 febbraio senza effettuare alcun pagamento.

L’esonero dalla effettuazione del pagamento è giustificato dalla circostanza che l’INAIL effettua il conteggio delle rate secondo il piano di ammortamento alla francese dove le rate sono comprensive degli interessi rateazione calcolati con un tasso pari al tasso BCE maggiorato di 6 punti. 

Attenzione

  • La presentazione dell’istanza di rateazione dopo il 17 febbraio comporta il passaggio da una rateazione di debito corrente a una di debito pregresso.
  • Il passaggio alla categoria del debito pregresso comporta la reiezione di una eventuale domanda presentata come corrente e l’applicazione delle sanzioni civili per omissione.
  • È possibile rateizzare anche la prima rata nella ipotesi di scelta della quattro rate.
  • Nel modello F24 deve essere indicato il numero di richiesta indicato dall’INAIL nel provvedimento di concessione della rateazione (8xxxxx).

Il pagamento deve essere effettuato tramite il modello F24; per gli enti pubblici si deve utilizzare il modello F24EP.

Nella ipotesi di crediti del datore di lavoro per i quali è possibile effettuare la compensazione, gli enti pubblici devono utilizzare il modello F24 ordinario, che deve essere a zero, mentre la eventuale differenza deve essere versata tramite il modello F24EP.

Per i soggetti pubblici che non possono utilizzare la delega irrevocabile F24, nemmeno nella versione EP, può essere effettuato un bonifico tenendo in considerazione che se effettuato con banche non convenzionate l’INAIL considera come data di pagamento quella di arrivo nel conto corrente della banca cassiere e non quella di emissione.

Autoliquidazione delle ditte cessate

Una situazione che potrebbe generare errori è quella relativa alla cessazione di tutto il codice ditta con una data compresa fra il 1° ed il 31.12.2024 poiché l’autoliquidazione da effettuare è esclusivamente quella delle ditte cessate. Nella sostanza nella ipotesi prospettata il datore di lavoro deve effettuare la trasmissione delle retribuzioni esclusivamente tramite il servizio specifico entro il 17 febbraio 2025 e non entro il 28 febbraio; entro la stessa data deve essere effettuato il pagamento del premio.

Modifica Visualizzazione: Mobile Version | Standard Version