SICUREZZA | Patente a crediti. Recupero fino a 15 crediti del punteggio

Con il Decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026 (in allegato), l’Ispettorato nazionale del lavoro ha individuato i criteri e le modalità per il recupero del punteggio della patente a crediti nelle ipotesi in cui sia stato decurtato a seguito delle violazioni in materia di salute e sicurezza.

Per cogliere gli elementi rilevanti del provvedimento dell’INL, è necessario ripercorrere brevemente come si è arrrivati a questo provvedimento che dà attuazione a una norma del 2024.

Secondo il Decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 (art. 7), infatti, il recupero fino a 15 crediti per le imprese e i lavoratori autonomi è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I -bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri nei quali si è verificata la violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 4, lett. a).

Alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

COSA PREVEDE IL DECRETO DEL 6 MARZO 2026

Commissioni territoriali (art. 1)

Istituite su base regionale, sono composte da rappresentanti di INL e INAIL. Partecipano senza diritto di voto un rappresentante ASL e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), quest'ultimo solo se l'organismo paritetico di settore è iscritto al relativo Repertorio. In assenza, nessun invito viene disposto.

Competenza territoriale (art. 2)

La Commissione competente è quella della regione in cui si trova la sede legale dell'impresa (o il domicilio del lavoratore autonomo).

Come richiedere il recupero (art. 3)

La richiesta è possibile solo quando il punteggio scende sotto i 15 crediti, soglia che impedisce di operare in cantiere. L'impresa trasmette telematicamente un'istanza motivata con documentazione allegata e può presentare un proprio Piano di recupero, nonché richiedere di essere ascoltata dalla Commissione.

Svolgimento delle riunioni (art. 4)

La Commissione si riunisce di norma entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza completa. È un termine rilevante, poiché durante questa fase l'impresa non può operare.

Modalità di recupero del punteggio (art. 5)

Questo è il cuore del provvedimento. Si possono recuperare fino a 15 crediti complessivi, con un minimo sufficiente a tornare a 15 punti e quindi a riprendere l'attività.

Gli adempimenti richiesti riguardano percorsi formativi (per i responsabili delle violazioni e i lavoratori del cantiere interessato) e investimenti in sicurezza (certificazioni SGSL, modelli organizzativi, tecnologie avanzate, visite del medico competente, ecc.).

Il recupero può avvenire anche in modo frazionato, consentendo di raggiungere prima il minimo operativo e poi completare il percorso.

Dopo l'adempimento delle misure, la Commissione delibera entro 30 giorni (15 per riunirsi + 15 per deliberare).

Linee guida e monitoraggio (artt. 5-6)

INL e INAIL adotteranno Linee guida per uniformare l'attività delle Commissioni. È previsto un monitoraggio annuale con possibilità di aggiornare sia le Linee guida sia il provvedimento stesso.

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Francesca Puddu - Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: f.puddu@assindnu.it
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