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INAIL Riduzione del premio per prevenzione – Modello OT23 per il 2025. Interventi 2024
- Lunedì, 29 Aprile 2024 10:51
L’Inail ha aggiornato il meccanismo per la riduzione del premio legata ad azioni migliorative di prevenzione (cd Modello OT23).
Con la revisione delle tariffe dei premi (decreto interministeriale 27 febbraio 2019) sono state aggiornate le modalità di applicazione della tariffa (cd MAT), che, all’articolo 23, prevedono la riduzione del tasso medio per prevenzione.
Ricordiamo che la riduzione del tasso medio di tariffa è inversamente proporzionale al numero di lavoratori/anno del triennio della PAT (posizione assicurativa territoriale), secondo i principi comunitari degli interventi in materia di sicurezza.
L’attuale misura della riduzione è la seguente:
La modifica del modello è stata preceduta da un confronto con le parti sociali. Confindustria aveva chiesto, tra l’altro, alcune semplificazioni al fine di un maggior accesso allo strumento: minore variabilità del modello in modo che gli interventi premiati fossero oggettivamente prevedibili da parte delle aziende; previsione di interventi di natura pluriennale; semplificazione del punteggio per l’accesso. Aveva anche chiesto di chiarire meglio il concetto di regolarità nel rispetto della normativa su salute e sicurezza. Come si vedrà, si tratta di richieste accolte nel documento.
Lo scorso 18 aprile, l’Inail ha pubblicato tre documenti: l’istruzione operativa del 18 aprile 2024; il modello di domanda; la guida alla compilazione della domanda.
In particolare, nel primo sono descritte le principali innovazioni:

- modalità di accesso al beneficio: sono ora previste due previste tipologie (non più caratterizzate da un punteggio ma dalle lettere A e B) e, per accedere al beneficio l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.
- interventi pluriennali: sono stati previsti 10 interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione per due o tre anni (a seconda della valenza prevenzionale dell’intervento), fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda (si tratta degli interventi A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6, F-7)
- nuovi interventi: il modello prevede 18 nuovi interventi; è stato, inoltre, rivisto il meccanismo di rilevazione dei mancati infortuni (E10)
- promozione della salute: sono stati rafforzati gli interventi che prevedono un insieme di politiche, programmi e pratiche che integrano la prevenzione dai rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ((C-4.1, C-5.1, C-5.2, C-5.4)
- razionalizzazione: alcuni interventi previsti nel precedente modello OT23 sono stati semplificati e ricondotti ad un unico intervento.
Restano confermate le condizioni per accedere al beneficio.
A questo riguardo, la Guida alla compilazione della domanda formula alcune precisazioni.
La verifica della regolarità contributiva e assicurativa è effettuata tramite il DURC online e deve comprendere i premi di autoliquidazione dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda.
La regolarità rispetto alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro consiste nella assenza di violazioni accertate dagli organismi di vigilanza (quindi, l’autocertificazione non è relativa ad una regolarità teorica ma concretamente riferita all’assenza di provvedimenti sanzionatori) e, in assenza di una banca dati, potrà essere verificata dall’Inail presso gli organismi di vigilanza.
Resta, quindi, confermato che per regolarità s’intende l’assenza di violazioni debitamente accertate dagli organismi di vigilanza.
Il requisito sostanziale è, ovviamente, aver realizzato l’intervento indicato nel modello di domanda.
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