SOSTEGNI BIS LEGGE DI CONVERSIONE| Contratto di rioccupazione e esonero contributivo e occupazionale

Il contratto di rioccupazione, confermato dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis, prevede l’esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali per i datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati dal 1° luglio al 31 ottobre 2021L’esonero spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. Ipotesi che sarà evidentemente limitata a quei settori ai quali, dal 1° luglio, non si applicano più le limitazioni che sin dall’inizio della pandemia hanno limitato i recessi e le procedure relative ai licenziamenti per motivi economici o per giustificato motivo oggettivo ad essi assimilabili.

La legge di conversione del decreto Sostegni bis (legge 23 luglio 2021, n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73), ha confermato senza modifiche il contratto di rioccupazione.
Si tratta di una tipologia contrattuale che consente l’assunzione agevolata di lavoratori, per un periodo di 6 mesi, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.

Il contratto di rioccupazione.

E' disciplinato dall’art. 41 del richiamato D.L. n. 73/2021 e consente il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.
La stipula del contratto deve avvenire in forma scritta ai fini della prova e deve contenere la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. A differenza del  contratto d’inserimento già previsto nel D.Lgs. n. 276 del 2003 (decreto attuativo della Legge Biagi, abrogato nel 2012 dalla Legge Fornero), il contratto di lavoro è a tempo indeterminato.

Per il periodo di 6 mesi dunque  il datore di lavoro potrà usufruire di un esonero dei contributi  previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Considerato che il periodo è di sei mesi, il massimale applicabile sarà di 3.000 euro.

Vi è inoltre la  possibilità sia per il datore di lavoro che per il  lavoratore, di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.
Tale recesso potrà essere esercitato solo al termine del periodo di inserimento: durante tale periodo infatti si applica la normativa in materia di licenziamenti prevista per gli altri lavoratori e quindi gli ordinari regimi di tutela caso di licenziamento illegittimo.
Nell’ipotesi di recesso al termine del periodo di inserimento, durante il preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti invece recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Condizioni per l’utilizzo delle agevolazioni.

Il legislatore (oltre ai princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, nonché all’applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1776 della legge n. 296/2006, l’art. 41, comma 6, del D.L. n. 73/2021) prevede che l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
Considerata la vigenza per un ampio periodo del divieto di licenziamento, peraltro, tale ipotesi sarà essere evidentemente limitata a quei settori ai quali, dal 1° luglio, non si applicano più le limitazioni che sin dall’inizio della pandemia hanno limitato i recessi e le procedure relative ai licenziamenti individuali e collettivi per motivi economici o comunque per giustificato motivo oggettivo ad essi assimilabili.

Fonte IPSOA

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it

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