Decreto 8 marzo: indicazioni e precisazioni

Sulla base delle prime precisazioni fornite a Confindustria dal Governo, confermiamo che, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 8 marzo 2020, non s’intende determinare il blocco delle attività lavorative, produttive e della circolazione delle merci.

 

1) Le nuove limitazioni non determinano il blocco delle merci, in entrata e in uscita dai territori interessati e circolanti all’interno degli stessi.

Il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà fare ingresso dalle aree richiamate nel citato decreto e uscire da esse, per svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse.

Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l’esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.

In attesa di ulteriori disposizioni, si suggerisce di adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori:
a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca;
b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;
c) trasmettere la documentazione di trasporto in via telematica.

 

2) Le nuove limitazioni riguardanti i territori interessati e citati nel decreto non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro.

Sono dunque consentiti gli spostamenti verso e di ritorno dal posto di lavoro (essenziali per la continuità produttiva delle imprese), fatti salvo i presupposti del divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, applicabile ai soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.

Si evidenzia che gli spostamenti – per comprovati motivi di lavoro - sono consentiti nel rispetto di tutte le eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti regionali.

Nell’ottica di limitare il più possibile gli spostamenti delle persone, rimane ferma la possibilità di ricorrere alle modalità di lavoro agile (richiamate nell’art. 2, lett. r del DPCM) per tutto il territorio nazionale, cui si aggiunge la raccomandazione ai datori di lavoro di favorire, in questa fase, la fruizione dei periodi di congedo ordinario o di ferie dei propri dipendenti.

Inoltre, i datori di lavoro sono chiamati a promuovere le opportune misure di prevenzione, a partire da quelle igienico-sanitarie contenute nell’Allegato al DPCM.

Ciò sempre in attesa che vengano definite - per tutto il territorio nazionale - procedure omogenee per la continuità produttiva, logistica e distributiva, funzionali anche a individuare le misure di carattere precauzionale rivolte ai soggetti che svolgono attività economiche organizzate.

 

In allegato sono disponibili le note esplicative pubblicate dal Ministero degli Esteri e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

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