LAVORO | Collocamento obbligatorio- Prospetto informativo disabili: scadenza 31 gennaio

Scade il 31 gennaio 2022 il termine per l’invio del prospetto informativo disabili, previsto dall’art. 9, comma 6, della legge n. 68/1999, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre 2021, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
In cosa consiste l’obbligo
L’obbligo cambia in base alla dimensione aziendale rilevata alla data del 31 dicembre 2021:
- fino a 14 dipendenti = nessun obbligo;
- da 15 a 35 dipendenti = 1 lavoratore disabile;
- da 36 a 50 dipendenti = 2 lavoratori disabili;
- oltre 50 dipendenti = 7% dei lavoratori occupati + figli e coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati; vittime di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti nelle seguenti misure:
a. datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti = 1 unità;
b. datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti = 1% dell'organico complessivo aziendale.

N.B. Il calcolo della quota di riserva va eseguito in riferimento al personale occupato sul territorio a livello nazionale (Ministero del lavoro, int. n. 57/2009).

Non rientrano nel computo della quota di riserva:
- apprendisti, fino al termine del periodo formativo;
- contratti a termine di durata pari o inferiore ai sei mesi.

Computo dimensione aziendale
Nella determinazione della dimensione aziendale di riferimento devono essere computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (Ministero del lavoro nota n. 17699/2012), inclusi, in caso di assunzione per sostituzione, il sostituto e non il sostituito, a prescindere dalla causa dell'assenza e i lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario effettivamente svolto, rapportato al tempo pieno.
Con l’esclusione di:
- disabili occupati ai sensi della l. n. 68/1999;
- lavoratori a tempo determinato di durata fino a 6 mesi;
- soci di cooperative di produzione e lavoro;
- occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore;
- assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività;
- addetti a lavori socialmente utili;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori agili;
- lavoratori che aderiscono al programma di emersione;
- con esclusivo riferimento ai datori di lavoro privati, lavoratori ammessi al telelavoro (gli smart workers, invece vanno computati)

Sospensione dall’obbligo
Sono sospesi dall’obbligo di assunzione i datori di lavoro che hanno in essere procedure di:
- cassa integrazione guadagni straordinaria, per la durata dei programmi;
- di solidarietà difensiva;
- mobilità e licenziamento collettivo per tutta la durata della procedura e, nel caso in cui si concluda con almeno cinque licenziamenti, anche per tutto il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione;
- Cig Covid-19, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale
- incentivo all'esodo in proporzione al numero di lavoratori di cui è prevista la cessazione del rapporto all'esito della procedura di incentivo all'esodo, per la durata della procedura medesima e per il singolo ambito provinciale di attività
In questo caso il datore di lavoro è tenuto a presentare, per via telematica tramite il portale Cliclavoro, apposita richiesta di autorizzazione, corredata sia della documentazione atta a dimostrare la sussistenza di una delle suddette situazioni di crisi aziendale, che del relativo provvedimento amministrativo di riconoscimento.

In attesa del provvedimento di ammissione l’impresa inoltra istanza di sospensione temporanea per un periodo non superiore a 3 mesi, prorogabile per ulteriori 3 mesi. In caso di rinnovo, la domanda deve essere presentata 30 giorni prima della scadenza della sospensione già autorizzata, per la concessione del provvedimento di rinnovo senza soluzioni di continuità.

Esclusione dall’obbligo
Restano esclusi dall’obbligo:
A) il personale viaggiante e navigante di datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo, terrestre e autotrasporto;
B) il personale di cantiere e addetti al trasporto del settore edile;
C) il personale operativo di aziende del settore degli impianti a fune;
D) i partiti politici, organizzazioni sindacali, organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, della assistenza, della beneficenza (IPAB) e della riabilitazione (nonché gli enti e le associazioni di arte e cultura e gli istituti scolastici religiosi
E) i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale.
N.B. In questi casi il collocamento dei disabili è previsto per il solo personale amministrativo.

Esonero dall’obbligo
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di disabili, hanno facoltà di presentare domanda, adeguatamente motivata, di esonero parziale dall'obbligo di assunzione al servizio della provincia territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa.
Ciò è consentito in presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche:
- faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
- pericolosità connaturata al tipo di attività, anche per le condizioni ambientali in cui questa si svolge;
- particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
La domanda di esonero parziale deve essere limitata ad un periodo determinato e deve contenere per ciascuna unità produttiva:
- il numero dei dipendenti per i quali si chiede l'esonero;
- le caratteristiche dell'attività svolta;
- la quantità di lavoro eventualmente svolto all'esterno o per turni;
- il carattere di stabilità sul territorio delle unità medesime.
I datori di lavoro privati e enti pubblici economici che occupano operai con tasso di premio ai fini INAIL superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo occupazionale, in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, versando al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari, dal 2022, a 32,91 euro.

N.B. L'autocertificazione dell'esonero va presentata dal datore di lavoro in via telematica entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità.

Il versamento del contributo esonerativo deve essere effettuato entro 5 giorni lavorativi precedenti l'autocertificazione e copre il periodo dalla data di presentazione dell'autocertificazione al termine del trimestre. I versamenti successivi al primo vanno effettuati con cadenza trimestrale entro il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre già coperto da versamento e coprono in ogni caso l'intero trimestre in cui vengono versati.

Invio del prospetto
L’obbligo di trasmissione, entro il 31 gennaio 2022, del prospetto informativo sussiste solo se sono intervenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Nel caso in cui, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengano cambiamenti nella situazione occupazionale, i datori di lavoro non sono tenuti all'invio del prospetto informativo.
Nel prospetto devono essere indicati:
- numero complessivo dei lavoratori dipendenti ed il numero di lavoratori su cui si computa la quota di riserva;
- numero e nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l'indicazione del sesso, dell'età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;
- numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva eventualmente assunti con contratto di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, a termine, di fornitura di lavoro temporaneo, a domicilio o con telelavoro;
- numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999;
- posti di lavoro e mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
- altre informazioni concernenti le convenzioni in corso o le autorizzazioni concesse a titolo di esonero o compensazione territoriale.
Il prospetto informativo deve essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti, che rilasciano la ricevuta di trasmissione, indicante la data e l'ora di ricezione, che fa fede, fino a prova di falso, per attestare il regolare adempimento di legge.

N.B. L'obbligo di invio del prospetto telematico ha cadenza annuale (31 gennaio) e non si applica in caso di insorgenza di nuovi obblighi di assunzione.

I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un'unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all'obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma di appartenenza.
I datori di lavoro che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome, inviano il Prospetto Informativo presso il servizio informatico dove è ubicata la sede legale dell'azienda.
Il decreto del Ministero del Lavoro n. 194/2021 ha previsto, in caso di tardivo invio del prospetto informativo obbligatorio, il nuovo importo dovuto dal 2022 a titolo di sanzione amministrativa:
- 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi
- 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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