PREVIDENZA | Ripresa dei versamenti sospesi a partire dal 16 marzo

L’INPS, nel messaggio n. 896 del 2021, si occupa della ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in base a quanto previsto dai decreti Ristori. La ripresa dei versamenti è prevista a partire dal 16 marzo 2021, senza sanzioni ed interessi, e l’Istituto fornisce sia le indicazioni per effettuare i pagamenti a mezzo F24 che le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive.

Con il messaggio n. 896 del 2 marzo 2021, l’INPS torna ad occuparsi della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuta al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per illustrare le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi in unica soluzione entro il termine del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Aziende con dipendenti

Il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24” utilizzando il codice contributo “DSOS”.
I codici attribuiti alle sospensioni contributive da inserire nei flussi Uniemens sono:
N974- N975-N976.

Committenti Gestione separata

La contribuzione sospesa è stata indicata nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione con i seguenti codici:
- 32 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 1”;
- 33 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 2”;
- 34 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 3”.

Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

All’atto della restituzione dei contributi sospesi, deve essere compilato l’elemento “AltriImportiDovuti_Z2” indicando nell’elemento:
- “AnnoMese” quello della denuncia;
- “TipologiaDovuto” il Codice 33 – Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi
- “ImportoDovuto” il valore dell’intero importo dovuto nel caso di restituzione in unica soluzione, ovvero della singola rata nel caso di restituzione in forma rateale nella misura massima di quattro rate di pari importo;
- “TipoOperazione”: D – Dichiarazione
- “TipoEvento”: Codice 002 - Emergenza Covid Circolare 37/2020.
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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