Trasporti, chi e' esentato dall'esame di idoneita' professionale

Dettate le disposizioni per la applicazione dell'art. 11, comma 6 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, relativo alla dispensa dall'esame di idoneita' professionale ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

Per direzione di un'impresa di trasporto su strada per conto di terzi si intende l'adeguato incardinamento in organico ad essa, ai sensi del codice civile e della normativa giuslavoristica, della persona o delle persone esercenti detta direzione.

Data la peculiarita' della regolamentazione nazionale del comparto, sono stati stabiliti i criteri di valutazione e accertamento dei titoli da possedere nel periodo decennale di direzione dell'attivita' di trasporto nonche' i criteri per il conseguente rilascio degli attestati in esenzione dall'esame di idoneita' professionale.

Il Ministero ha anche definito in modo oggettivo e generale il requisito di direzione «in via continuativa», stanti:

- l'ampiezza dell'arco temporale individuato,

- la normativa e le tempistiche nazionali di accesso alla professione ed al mercato,

- la sospensione temporanea dell'attivita' consentita dalla legislazione di settore senza pregiudizio per il mantenimento dei requisiti necessari per l'accesso al mercato,

- le possibili soluzioni di continuita' dell'attivita' imprenditoriale o di lavoro subordinato, nonche'

- le innumerevoli fattispecie concrete che possono verificarsi considerando altresi' che la direzione di un'impresa di trasporto puo' essere svolta anche presso imprese stabilite nei diversi Stati dell'Unione europea.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Daniele Maoddi
Telefono: 0784 233316
Fax: 0784 233301
E-mail: d.maoddi@assindnu.it

 

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