Decreto Rilancio | Le novità per la cassa integrazione

In attesa di analizzare nei dettagli il testo definitivo del decreto rilancio, si sintetizzano alcune prime importanti novità relative alla cassa integrazione:

- Terminate le prime 9 settimane richieste di Cassa integrazione , viene prorogata la possibilità di richiedere CIGO Covid-19, assegno ordinario Covid-19 e cassa integrazione in deroga per un periodo di ulteriori 5 settimane da fruire entro il 31 agosto ed un ulteriore successivo periodo di 4 settimane decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 

- Cambia il termine di presentazione della domanda per CIGO Covid-19 e assegno ordinario Covid-19: non è più entro la fine del 4° mese ma l’istanza di accesso deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

- Sono fatte salve le ipotesi relative alle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, per le quali il nuovo termine è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate fuori termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda stessa;

- Viene prevista la possibilità di ricomprendere nelle richieste di CIGO Covid-19, assegno ordinario Covid-19 e cassa integrazione in deroga anche i lavoratori assunti dal 17 marzo al 25 marzo 2020;

- Successivamente all’entrata in vigore del decreto, per i periodi successivi alle 9 settimane, la cassa integrazione in deroga viene riconosciuta dall’Inps e non più dalle Regioni. In caso di richiesta di pagamento diretto da parte del datore di lavoro, l’Inps, nell’autorizzare la richiesta, dispone anche l’anticipazione di tale pagamento ai lavoratori nella misura del 40% dell’indennità dovuta;

- Esame congiunto: In caso di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario, viene reintrodotta la cosiddetta procedura semplificata di informazione, consultazione ed esame congiunto che deve essere svolta, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello di invio della comunicazione preventiva. E’ appena il caso di ricordare come tale fase fosse stata eliminata dall’art. 19 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, nell’iter parlamentare di conversione in legge dello stesso decreto.

Per l’accesso al trattamento di cassa integrazione in deroga confermato l’obbligo di accordo con le OO.SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che hanno in forza più di 5 dipendenti. L’obbligo di accordo viene nuovamente previsto anche i datori di lavoro con più di 5 dipendenti che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emananti per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid – 19.
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it

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