LAVORO | Ticket licenziamento e attività ispettiva

L’INPS ha implementato le attività di verifica e monitoraggio  del ticket di licenziamento (art. 2 comma 31 della legge n. 92/2012, legge Fornero), attività  finalizzata ad accertare il versamento della contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro nei casi previsti dalla norma di legge. 

Le cause di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di verifica sono quelle che, nella compilazione dell’UniEmens, risultano valorizzate come:

- Licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (codice 1 A)

- Licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (codice 1 D).

Il confronto tra i dati contenuti nella denuncia contributiva e quelli inseriti per i medesimi lavoratori negli archivi telematici del Centro per l'Impiego (UNILAV), permetterà di verificare se il contributo sia dovuto e se sia stato denunciato in modo corretto.

L’attività di monitoraggio segnalerà le anomalie e gli inadempimenti delle aziende, ma anche le ipotesi di versamento parziale o il cui importo non sia stato correttamente determinato dall’azienda. All’esito dell’attività di verifica l’Istituto procederà al recupero delle somme parzialmente o completamente non denunciate per il ticket di licenziamento.

Tiket licenziamento cos'è? La legge Fornero (art. 2 comma 31) ha previsto l’obbligo di versamento del contributo di licenziamento in tutte le ipotesi in cui, in via teorica, il lavoratore cessato avrebbe avuto diritto alla corresponsione dell’indennità di Aspi/NASpI, a prescindere dall’effettiva percezione della medesima.

L’azienda ha l’obbligo di versare il ticket se la cessazione del lavoratore a tempo indeterminato è dovuta a:

- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo

- Licenziamento per giusta causa

- Licenziamenti collettivi con o senza accordo sindacale

- Dimissioni per giusta causa

- Dimissioni nel periodo di maternità

- Licenziamento durante o al termine del periodo di prova

- Licenziamento per superamento del periodo di comporto

- Recesso dell’apprendista al termine del periodo di formazione.

Il tiket ha preso il posto dell’indennità di mobilità dal 1°gennaio 2017 ed ha un duplice obiettivo:

  • finanziare la Naspi, l’indennità di disoccupazione che l’INPS, salvo eccezioni, riconosce a chi perde il proprio lavoro;
  • scoraggiare i licenziamenti.

Il datore di lavoro quindi non ha più l’obbligo di pagare la tassa per l’iscrizione del dipendente che ha perso il lavoro, ma deve versare all’INPS un contributo per finanziare una eventuale indennità di disoccupazione - Naspi - spettante al neo disoccupato. 

Così come l’indennità di disoccupazione Naspi, anche per il calcolo del ticket di licenziamento bisogna fare riferimento all’anzianità.

L’attuale normativa confermata per il 2018 prevede che il datore di lavoro debba pagare il 41% del massimale mensile Naspi per ogni 12 mesi di anzianità del dipendente negli ultimi tre anni.

Quindi, considerando che il massimale NAspi per il 2018 è pari a 1.208,15 euro, il contributo dovuto dal datore di lavoro è di 495,34 euro euro per gli ultimi 12 mesi di impiego, per un importo massimo - per i rapporti lavorativi pari o superiori ai 36 mesi - che non supera i 1.486,02 euro.

Per il licenziamento collettivo da parte delle aziende rientranti nella GIGS l’importo del ticket dal 2018 va calcolato con un’aliquota maggiorata dell’82%(990,68€ per le prime 12 mensilità, 2.972,04 euro per tre anni).

Inoltre, in mancanza di un accordo sindacale questo va moltiplicato per tre; quindi, in tal caso per i 36 mesi l’importo massimo è di 8.916,12 euro per ciascun lavoratore.

Come specificato dall’INPS nella circolare 44/2013, però, se un lavoratore ha un’anzianità aziendale differente da 12, 24 e 36 mesi il contributo va rideterminato in maniera proporzionale al numero di mesi di servizio.

Si ricorda che l’INPS ha confermato la natura contributiva delle somme dovute come ticket per le interruzioni dei rapporti di lavoro: pertanto, l’omesso versamento delle medesime, sarà soggetto all’ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in tema di obbligazioni contributive a carico del datore di lavoro.

L’INPS ha implementato le procedure di monitoraggio del ticket di licenziamento (art. 2 comma 31 della legge n. 92/2012, legge Fornero).

Fonte IPSOA Quotidiano lavoro

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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