LAVORO | Contratto a termine e nuovo sistema sanzionatorio

Come sapete, il decreto Dignità, in vigore dal 14 luglio 2018, è intervenuto sul Jobs Act prevedendo un ritorno al passato con l’obbligo della apposizione di una valida causale in caso di apposizione del termine ai contratti di lavoro subordinato. Le modifiche apportate rendono oggi il contratto a tempo determinato, la tipologia contrattuale più flessibile e allo stesso tempo sanzionabile del panorama giuslavoristico italiano.

Confindustria in questi giorni è intervenuta più volte per evidenziare le criticità e le proposte di miglioramento della nuova disciplina.

Le modifiche entrate in vigore si applicano, oltre che ai nuovi contratti, anche ai rinnovi di quelli già in corso stipulati a norma del Jobs Act.

Durata massima complessiva dei contratti

In base alla disciplina di legge ad oggi vigente, il rapporto di lavoro a termine può avere una durata, per espressa previsione di legge, non superiore a 24 mesi.

Il superamento della durata massima di 24 mesi comporta la sua trasformazione del contratto in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data in cui il limite è stato superato.

Proroghe e rinnovi

Le novità introdotte dal Decreto Dignità in tema di proroghe e rinnovi prevedono che:

- il contratto possa essere rinnovato solo in presenza di legittima causale;

- il contratto possa essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente a fronte delle suesposte causali.

Fermo restando il limite pari a ventiquattro mesi complessivi, il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato fino ad un massimo di 4 volte nei tre anni. 

Il superamento del limite comporta la trasformazione del contratto a tempo indeterminato dal momento in cui essa è disposta.

E’ inoltre obbligatorio che ricorrano ragioni straordinarie e non prevedibili, che non rientrino nell’ordinaria amministrazione, per ciascuna proroga.

Contribuzione aggiuntiva

La riforma Fornero, nell'ambito della introduzione delle norme sulla NASpI, ha disposto che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il Decreto Dignità aumenta di un ulteriore 0,5% tale contributo, a decorrere dalla seconda proroga o rinnovo.

Il Ministero del lavoro ha precisato che il versamento del predetto contributo costituisce una “regola” per ogni tipologia contrattuale di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

La legge ha altresì individuato i casi tassativi in cui detto contributo addizionale non si applica:

a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;

b)  ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali;

c)  agli apprendisti;

d)  ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Forma e abolizione del "causalone"

Sotto il profilo formale, la normativa di legge prevede che l'apposizione del termine è priva di effetti se non risulta da atto scritto, da consegnarsi in copia al lavoratore entro cinque giorni dall'inizio dell'attività lavorativa. L’unica eccezione è costituita dai rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni.

L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo o al superamento della durata di 12 mesi, la specificazione delle esigenze ricorrenti tra le seguenti previste dalla norma:

temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive

- connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria

- relative alle attività stagionali e a picchi di attività.

Apparato sanzionatorio

La disciplina vigente, in caso di violazioni in materia di contratto a termine, prevede quanto segue:

1) Superamento del limite dei 24 mesi: il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. 

2) Violazione dei divieti: il contratto si trasforma ab origine in contratto a tempo indeterminato.

3) Numero delle proroghe superiore a 4: il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. 

4) Violazione intervallo temporale minimo per lo stop & go : trasformazione a tempo indeterminato del secondo contratto 

5) Superamento del limite di durata della coda contrattuale: oltre il periodo previsto dalla normativa, il contratto si considera a T.I. dalla scadenza dei predetti termini. 

6) Violazione del limite percentuale di lavoratori a tempo determinato: per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:

a) al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore ad uno; 

b) al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni eventuale dubbio in merito all’applicazione della nuova normativa.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it

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