LAVORO | Legittimità di distacco e codatorialità nei contratti di rete

 

L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la circolare n. 7 del 2018, interviene a sottolineare i profili di legittimità dei rapporti di lavoro effettuati in distacco o in codatorialità nell’ambito dei contratti di rete. Nel ricordare l’obbligo di registrazione dei contratti di rete nel Registro delle Imprese, l’Ispettorato richiama l’attenzione sui principi di parità di trattamento dei lavoratori e sulle responsabilità poste in capo alle singole aziende partecipanti al contratto.

Con la circolare n. 7 del 29 marzo 2018, l’Ispettorato Nazionale del lavoro invita le proprie sedi territoriali a prestare massima attenzione alla gestione dei lavoratori dipendenti operata nell’ambito dei contratti di rete. Ciò a seguito delle numerose segnalazioni di annunci pubblicitari che millantano la possibilità di ricorrere alla esternalizzazione dei dipendenti in palese violazione della disciplina vigente e dei diritti fondamentali dei lavoratori.
Tramite il distacco e la codatorialità, ammessa nell’ambito di contratti di rete, si promuove la possibilità di superare l’obbligo di applicare i CCNL, utilizzare il personale alla stregua del lavoro interinale, eliminare le maggiorazioni retributive, disapplicare le tutele economiche in caso di malattia e licenziare i lavoratori senza dover rispettare alcuna particolare procedura.
Tutto ciò in palese violazione del principio secondo il quale il personale distaccato, o in regime di codatorialità, non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese.

Contratto di rete

Il contratto di rete è uno strumento attraverso il quale più imprenditori possono accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato collaborando all’esercizio delle rispettive imprese, anche scambiando informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, l’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
La legge prevede che, tra aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete di impresa:
- l’interesse della parte distaccante, che legittima il distacco stesso, sorge automaticamente in forza dell’operare della rete;
- la codatorialità dei dipendenti ingaggiati è ammessa nel rispetto delle regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.
Tuttavia, sottolinea l’Ispettorato, L’elemento che legittima la produzione di tali effetti nei confronti dei terzi, è costituito dalla preventiva iscrizione del contratto nel registro delle imprese.

Codatorialità e distacco

In caso di assunzione di lavoratori in codatorialità, una delle imprese partecipanti, deve assolvere tutti i relativi adempimenti di legge (comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, consegna della dichiarazione di assunzione e registrazioni sul Libro Unico del Lavoro). Il lavoratore, così come previsto in caso di distacco, ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione.
L’Ispettorato, al riguardo, sottolinea che le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, a partire dalla data di coassunzione: i firmatari del contratto di rete, infatti, sono tutti datori di lavoro nei confronti del personale indicato dallo stesso contratto, in applicazione del principio generale della responsabilità solidale.

Contratti non rappresentativi

Risultano rilevanti anche le eventuali omissioni contributive derivanti dall’applicazione di un contratto collettivo che non abbia i caratteri della maggiore rappresentatività comparativa di settore, fermo restando il principio generale in base al quale se il datore di lavoro cha applicato una disciplina dettata da un contratto collettivo che non è quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, gli effetti derogatori o di integrazione della disciplina normativa non possono trovare applicazione.
 
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Daniele Maoddi
Telefono: 0784 233316
Fax: 0784 233301
E-mail: d.maoddi@assindnu.it
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