LAVORO | Ticket licenziamento nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo: l'Inps chiarisce

Come noto, l’art. 1, comma 137, della legge n.205/2017 (c.d. Legge di Stabilità 2018) ha modificato la disciplina del contributo dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo.

A seguito di tale provvedimento, l’INPS ha emanato il messaggio n. 594/2018, riportato in allegato, con il quale comunica l’incremento del contributo per l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo, da parte di datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria.

Per i licenziamenti effettuati dal 1° gennaio 2018 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro sopra indicati sono tenuti a versare il contributo ex articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 che, per effetto della novella legislativa soprarichiamata, è costituito da una somma pari all’82% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di € 1.208,15, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a € 990,68 (€ 1.208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a € 2.972,04 (990,68 x 3).

Come già chiarito con circolare n. 44/2013, per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della legge n. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo in argomento è moltiplicata per 3 volte.

L’articolo 1, comma 137, secondo periodo, della legge di bilancio 2018, dispone altresì che “Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017”.

Per effetto di tale disposizione, i datori di lavoro interessati, per ciascun lavoratore licenziato, anche dopo il 1° gennaio 2018, continueranno a versare il contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, calcolando la somma dovuta sulla scorta dell’aliquota percentuale del 41%, stabilita dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, a condizione che le relative procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre 2017.

Per verificare se le procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre 2017, si deve tener presente che i datori di lavoro, che intendano attivare la procedura di licenziamento collettivo, hanno l’obbligo di darne notizia alle rappresentanze sindacali aziendali, costituite ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 300/70, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle citate rappresentanze sindacali, la comunicazione va effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (cfr. art. 4, co. 2, legge n. 223/91). Il momento di avvio della procedura è quindi coincidente con la data di ricezione della comunicazione preventiva da parte dei suddetti organismi (cfr. art. 4, co. 5, legge n. 223/91).

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Daniele Maoddi
Telefono: 0784 233316
Fax: 0784 233301
E-mail: d.maoddi@assindnu.it

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