LAVORO | Novità legislative in vigore dal 1.01.17 in materia di assunzione di invalidi

Si ricorda che il decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, entrato in vigore a partire dal 24 settembre 2015 e il  decreto correttivo n 185/2016, entrato in vigore l’8 di ottobre u.s., hanno introdotto, tra l’altro, una serie di novità in materia di collocamento mirato, innovando la disciplina della L. n. 68/99.

In particolare:

1) a decorrere dal 1° gennaio 2017, viene soppressa la norma che fino ad allora consentiva ai datori di lavoro, che avevano in forza un numero di dipendenti tra 15 e 35 unità computabili, di non procedere all’assunzione del soggetto disabile fino a che non fosse stato assunto un nuovo lavoratore.

Con la nuova normativa, al contrario, l’obbligo di assunzione insorgerà in automatico al raggiungimento dei 15 lavoratori dipendenti.

2) sempre a decorre dal 1° gennaio 2017, viene soppressa altresì la norma prevista dall' art. 5 comma 2 , ultima parte, legge 68/99 che consentiva ai datori di lavoro, aventi lavoratori in forza, con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, di escludere dalla base di computo gli stessi addetti impegnati in tali lavorazioni (esempio: attività di cava). Alla luce della nuova normativa, tali datori di lavoro,ora,  possono soltanto optare per l’esonero parziale a fronte del pagamento dell’importo di 30,64 euro al giorno per ciascun lavoratore non assunto.

Tuttavia, tale possibilità è esclusa per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e che la cui quota è pari ad una unità.

Per poter fruire dell’esonero parziale, i datori di lavoro che ne hanno diritto ( aziende tra 36 e 50 dipendenti ed aziende oltre i 50 dipendenti), dovranno produrre l’autocertificazione dell’esonero dall’obbligo di cui all’art.3 L.68/99, per quanto concerne i medesimi addetti.

Tale autocertificazione consiste in una dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 DPR 28 dicembre 2000 n°445, di avvalersi dell’esonero parziale.

NB: Si ricorda, al proposito, che per alcuni settori, ritenuti ad alto rischio assicurativo quali il trasporto aereo, marittimo, navale, l’edilizia, impianti a fune, autotrasporto e settore minerario, rimangono sempre esclusi dalla base occupazionale ai fini del computo della quota di riserva i lavoratori svolgenti prestazione “a rischio” (esempio: personale di cantiere nel settore dell’edilizia), non avendo il decreto legislativo n 151/2015, modificato questa parte della disciplina del collocamento mirato.

3) Sono previsti specifici incentivi, sotto forma di sgravio contributivo previdenziale, in favore dei datori di lavoro che procedono ad assumere soggetti disabili aventi una grave riduzione della capacità lavorativa ed in particolare:

· per le assunzioni dei lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 67 per cento, l'incentivo, della durata di 36 mesi, è pari al 35% della retribuzione lorda mensile;

· per le assunzioni dei lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, l'incentivo, della durata di 36 mesi, è pari al 70%.

4) Viene consentito alle aziende di poter computare nella quota di riserva i lavoratori che, sebbene già disabili al momento dell’assunzione, non siano stati avviati per il tramite del collocamento obbligatorio, purché abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% (o al 45% se disabile psichico).

5) Si ricorda infine che, a partire dall’8 ottobre 2016, per effetto di quanto affermato dal decreto legislativo n. 185/2016, la sanzione relativa alla “scopertura” per la mancata assunzione di un disabile per ogni azienda soggetta all’obbligo è pari a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di carenza.

La sanzione è diffidabile ex art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 (1/4 dell’importo) a condizione che il datore inottemperante presenti la richiesta o stipuli il contratto con il lavoratore disabile.

Si ricorda che l’obbligo di assunzione del disabile si può ritenere assolto anche tramite un’assunzione part time purché l’orario di lavoro del soggetto part-time sia superiore al 50% dell’orario ordinario settimanale stabilito dal contratto collettivo di lavoro applicantesi in azienda.

Seguiranno aggiornamenti

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Daniele Maoddi
Telefono: 0784 233316
Fax: 0784 233301
E-mail: d.maoddi@assindnu.it

 

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