Jobs Act (6°approfondimento) – Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo e le disposizioni generali (+ tabella di sintesi)

Jobs Act – Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo e le disposizioni generali

a cura di Confindustria

La ratio della nuova riforma della disciplina del licenziamento è quella di rafforzare il percorso di maggiore certezza del diritto e prevedibilità delle sanzioni già avviato con la cd. riforma Fornero (Legge n. 92/2012).

A tal fine già con il principio di delega contenuto nell’art. 1, comma 7, lett. c, della Legge n. 183/2014, il legislatore ha voluto improntare la riforma del Jobs Act ai seguenti criteri ispiratori:

  • la tutela risarcitoria dell’indennizzo economico diviene la regola generale in caso di dichiarazione di illegittimità del licenziamento e, conseguentemente, le ipotesi di reintegrazione hanno carattere residuale e tassativo;
  • certezza e predeterminabilità della misura dell’indennizzo economico che viene parametrato all’anzianità di servizio del lavoratore.

Su questo secondo punto merita di essere evidenziato che il Governo, in sede di approvazione definitiva del Decreto Legislativo, ha chiarito, anche su richiesta di Confindustria, quale sia la retribuzione/parametro da utilizzare per il calcolo della misura delle indennità risarcitorie previste dalla legge: l’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto che, a nostro avviso (e salve le interpretazione che potranno venire dal Ministero del Lavoro), dovrebbe riferirsi all’ultima retribuzione mensile presa a riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Viene, quindi, meno il generico riferimento all’ultima retribuzione globale di fatto, più incerto nella sua determinazione, rispetto alla retribuzione eventualmente definita dai contratti collettivi ai sensi dell’art. 2120, comma 2, c.c..

L’altro parametro di riferimento è l’anzianità di servizio. Di regola questa viene determinata sulla base degli anni di durata del rapporto di lavoro dal momento dell’assunzione fino a quello della cessazione del rapporto di lavoro medesimo.

Si ricorda che non determinano la cessazione del rapporto di lavoro né il trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., né la cessione del contratto ex art. 1406 e ss. c.c., trattandosi di ipotesi nelle quali si verifica la prosecuzione del rapporto di lavoro, sebbene vi sia una modificazione del datore di lavoro beneficiario della prestazione.

L’art. 7 prevede poi un’ipotesi particolare per i casi di successione di aziende in un appalto: in tale ipotesi il legislatore ha espressamente previsto che “l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata”.

Tale disposizione rappresenta, pertanto, una deroga parziale - ed ai soli fini della determinazione dell’anzianità di servizio ai fini della disciplina del contratto a tutele crescenti - al regime giuridico applicabile alle ipotesi di cambio di appalto, nelle quali non trova applicazione la disciplina dell’art. 2112 c.c., ivi inclusa quella prevista dall’art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003.

 L’art. 8 del D. Lgs. n. 23/2015 disciplina espressamente le modalità di computo dell’anzianità di servizio, prevedendo, per le frazioni di anno, il riproporzionamento della misura dell’indennità. A tal fine, si prevede che le frazioni uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Infine, si segnala che l’art. 5 del D. Lgs. n. 23/2015 prevede anche per il contratto a tutele crescenti la medesima disciplina della revoca del licenziamento contenuta nell’art. 18, comma 10, della Legge n. 300/1970.

Si ricorda, in particolare, che la facoltà di revoca del licenziamento deve essere esercitata dal datore di lavoro nel termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del licenziamento medesimo e che la revoca determina il ripristino del rapporto di lavoro tra le parti senza soluzione di continuità. Conseguentemente, il lavoratore ha diritto alla retribuzione spettante per il periodo anteriore alla revoca mentre resta esclusa l’applicazione dei regimi sanzionatori previsti per il licenziamento illegittimo.

In allegato troverete uno schema riassuntivo delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 23/2015 in caso di illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore cui si applica il contratto a tutele crescenti.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Daniele Maoddi
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