Jobs Act (1° approfondimento) - Il contratto a tutele crescenti : campo di applicazione

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

APPROFONDIMENTO N. 1 – IL CAMPO DI APPLICAZIONE

Commento a cura di Confindustria

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2015, n. 54, il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, entrato in vigore il 7 marzo.

Il Decreto Legislativo introduce nel nostro ordinamento il contratto a tutele crescenti caratterizzato da una particolare disciplina del recesso.

Tale contratto trova applicazione per tutte le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo stesso, senza necessità che, nella lettera di assunzione, venga espressamente menzionato il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

In fase di prima applicazione, comunque, può risultare utile tale specificazione.

Il Decreto Legislativo dà attuazione al principio di delega previsto all’art. 1, comma 7, lett. c) della Legge n. 183/2014: “c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento”.

La disciplina del contratto a tutele crescenti si affianca, pur restandone distinta, alla misura speciale di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro prevista dall’art. 1, comma 118, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) per le assunzioni effettuate nel corso del 2015 (cfr. Circolare Confindustria n. 19816 del 30 gennaio 2015).

 

Il campo di applicazione

 

Uno dei profili più significativi del Decreto Legislativo n. 23/2015 è il suo ambito di applicazione che è direttamente discendente da quanto previsto nella Legge delega.

L’art. 1, comma 7, lett. c), della Legge n. 183/2014, infatti, circoscrive l’applicazione del contratto a tutele crescenti “per le nuove assunzioni”.

Conseguentemente, l’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2015 prevede il principio generale per cui la disciplina del nuovo contratto a tutele crescenti trova applicazione per le assunzioni effettuate dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo, ovvero dal 7 marzo 2015.

L’art. 1, comma 3, prevede un’estensione di questa prima regola generale.

Qualora, a ragione di una assunzione a tempo indeterminato effettuata dal 7 marzo 2015 in poi, il datore di lavoro superi il requisito occupazionale minimo per l’applicazione della cd. “tutela reale” (cfr. art. 18, commi 8 e 9, Legge n. 300/1970), tutti i rapporti di lavoro, anche se avviati prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 23/2015, sono assoggettati alla disciplina del contratto a tutele crescenti.

 

Alcune prime interpretazioni hanno sollevato dubbi circa la legittimità costituzionale del disposto dell’art. 1, comma 3, per cd. “eccesso di delega” in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. Questa interpretazione sottolinea, infatti, che il principio di delega previsto all’art. 1, comma 7, lett. c) della Legge n. 183/2014 fa riferimento alle “nuove assunzioni” e, pertanto, non sarebbe conforme alla legge delega estendere il contratto a tutele crescenti ai lavoratori già impiegati in imprese che, a seguito della nuova assunzione a tutele crescenti, raggiungano il requisito dimensionale minimo di cui all’art. 18 della Legge n. 300/1970.

 

Per evitare l’incertezza applicativa che potrebbe derivare da questa interpretazione, senza tuttavia rinunciare, in concreto, agli incentivi contributivi previsti dalla legge finanziaria per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015, una soluzione percorribile potrebbe essere quella di avvalersi della somministrazione a tempo indeterminato, dato che le agenzie per il lavoro non mancheranno di tener conto, a favore dell’utilizzatore, della riduzione del costo del lavoro derivante dalla fruizione degli incentivi stessi.

 

Merita fin d’ora di essere segnalata un’altra importante novità, sempre in tema di campo di applicazione, introdotta dal D. Lgs. n. 23/2015, ossia l’estensione alle cd. “organizzazioni di tendenza” della disciplina del contratto a tutele crescenti.

 

L’art. 9, comma 2, prevede che: “ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto”.

Dal riferimento contenuto nell’art. 9, comma 2, all’intera disciplina del Decreto Legislativo, nonché, più in generale, dal già citato principio di delega di cui all’art. 1, comma 7, lett. c) della Legge n. 183/2014 (che, come già evidenziato, circoscrive l’applicazione del contratto a tutele crescenti “per le nuove assunzioni”), consegue che la disciplina del contratto a tutele crescenti opera con riferimento alle assunzioni effettuate dalla data del 7 marzo 2015, nonché per i datori di lavoro che, da tale data, integrino il requisito minimo occupazionale di cui all’art. 18, commi 8 e 9, con assunzioni con contratto a tutele crescenti.

 

Alcune applicazioni specifiche

 

Infine, meritano di essere effettuate alcune precisazioni in merito all’ambito di applicazione della nuova disciplina del contratto a tutele crescenti.

L’art. 1, comma 1, riferisce chiaramente l’applicazione del Decreto Legislativo ai “lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri” escludendo così la categoria dei dirigenti.

Quanto, invece, alle singole tipologie contrattuali, l’art. 1, comma 2, introdotto in sede di secondo esame da parte del Consiglio dei Ministri, prevede espressamente due ipotesi di estensione dell’ambito di applicazione della disciplina del contratto a tutele crescenti.

Il Decreto prevede, infatti, che la disciplina del contratto a tutele crescenti trovi applicazione anche ai casi di conversione dei contratti a tempo determinato o di apprendistato in contratti a tempo indeterminato, avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.

 

Quanto al contratto di apprendistato (al quale senz’altro si applica la nuova disciplina, se concluso dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 23/2015[1]), qualche dubbio suscita l’applicabilità della stessa nell’ipotesi di “conversione” di un rapporto già in atto al momento dell’entrata in vigore del decreto stesso e ciò sempre sotto il profilo di un possibile eccesso di delega.

Resta, comunque, ferma la disciplina speciale sul recesso con preavviso, prevista dall’art. 2, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 167/2011, ossia la possibilità di recedere dal contratto di apprendistato con preavviso, decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 c.c..

 

Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, l’ipotesi della conversione sembra includere, anche alla luce del disposto dell’art. 32, comma 5, della Legge n. 186/2010 (che utilizza proprio il termine “conversione”), le ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di pronuncia giudiziaria.

Il problema potrebbe, però, derivare – ancora una volta – dal possibile eccesso di delega, ricordando che la legge delega riferisce espressamente la nuova disciplina solo alle nuove assunzioni: di qui appare consigliabile, in tutte le possibili ipotesi di “conversione”, chiudere formalmente il precedente rapporto a termine ed avviare subito dopo un nuovo rapporto a tempo indeterminato.

Più complessa è, invece, l’ipotesi della somministrazione irregolare ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 276/2003. Tale ipotesi (non contemplata dall’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 23/2015), per espressa previsione dello stesso art. 27 determina “la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo (ndr. l’utilizzatore), con effetto dall'inizio della somministrazione”. Ne segue che, qualora la somministrazione sia stata avviata prima del 7 marzo 2015, il rapporto di lavoro costituito per effetto della sentenza del giudice non potrà essere assoggettato alla disciplina del contratto a tutele crescenti di cui al D. Lgs. n. 23/2015.

 

Da ultimo, giova ricordare che la disciplina del contratto a tutele crescenti trova applicazione anche per tutte le nuove assunzioni effettuate da organizzazioni di tendenza nonché da piccole imprese (melius imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, commi 8 e 9 della Legge n. 300/1970), di cui tratteremo più avanti.

 


[1] Non solo perché il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come espressamente previsto dall’art. 1 del D. Lgs. n. 167/2011, ma anche in base ai principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 22 novembre 1973, n. 169.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
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