E’ sanzionabile il tirocinio riqualificato diversamente dagli organi ispettivi

Per il Ministero del Lavoro va sanzionata la mancata comunicazione obbligatoria anche nel caso di un tirocinio formativo, regolarmente comunicato nei termini al Servizio competente, ma diversamente qualificato dagli organi ispettivi.

La Direzione Generale per l’Attività ispettiva, rispondendo ad un interpello posto dall'Consiglio Nazionale dell' Ordine dei consulenti del lavoro facendo riferimento alla circolare ministeriale n. 24/2011 ricorda che, se ricorrono tutti gli elementi per una valutazione di non legittimità del tirocinio, il personale “dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in tema di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi così omessi”.

Conseguentemente, conclude l’interpello, se risulta dovuta la comunicazione obbligatoria e qualora non si tratti di tirocinio ma di un rapporto di lavoro, per esempio di tipo subordinato, appare corretto ritenere applicabile la sanzione di cui all’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, così come avviene in ogni altra ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata “ab origine”.

Infatti, per il Ministero, la sanzione de quo non è legata esclusivamente ad una omissione ma anche ad una diversa o errata indicazione dei dati contenuti nell’apposito modello, atteso che il precetto descritto dall’art. 1, comma 1180 della L. n. 296/2006 richiede l’indicazione di alcuni specifici elementi finalizzati ad un corretto monitoraggio dell’andamento del mercato del lavoro.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
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