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LEGGE DI BILANCIO 2026 | Riduzione della pressione fiscale e incremento potere di acquisto delle retribuzioni
- Mercoledì, 07 Gennaio 2026 13:21
Nel Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025,è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 “.
Di seguito viene proposta una analisi delle misure con riferimento al tema della riduzione della pressione fiscale e incremento del potere di acquisto delle retribuziooni:
Taglio IRPEF ( art. 1, commi 3 e 4 ) – La Legge di bilancio 2026 dispone il taglio di due punti percentuali della seconda aliquota IRPEF per i redditi da 28.000 a 50.000 euro che passa dall’ attuale 35 % al 33%, prevedendo un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro in conseguenza alla diminuzione di un importo pari a 440 euro annui su:
- oneri detraibili ad eccezione delle spese sanitarie sostenute per disabili;
- erogazioni liberali in favore di partiti politici ;
- premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi ;
L’ importo rappresenta il beneficio massimo che può essere percepito a seguito della riduzione. Tale importo, quindi, è interamente percepito dai contribuenti con reddito complessivo fino a 200.000 euro. Gli scaglioni vengono cosi ridefiniti :
- fino a 28.000 euro annui 23% ;
- da 28.000 euro a 50.000 euro annui 33% (35% nel 2025) ;
- oltre 50.000 euro annui 43%
La revisione delle aliquote rappresenta il secondo step del percorso avviato nel quadro della riforma fiscale con il taglio delle tasse per i redditi più bassi .
Detassazione per i rinnovi CCNL ( art. 1, c. da 7 a 12 ) – Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita, la manovra prevede, per i soli dipendenti del settore privato, una tassazione agevolata con aliquota al 5% per gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione dei rinnovi contratti collettivi di lavoro sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026 siano essi nazionali , territoriali o aziendali. La detassazione trova applicazione limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore, nell’anno 2025, a 33.000 euro e salvo espressa rinuncia con atto scritto del lavoratore.
Premi di risultato tassati al 1% ( art. 1, c. da 8 a 9) – In via transitoria per gli anni 2026 e 2027 è prevista l’ulteriore riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% al 1% , entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, per gli emolumenti retributivi costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa ( art. 1, c. 182, L. 208/2015 ). Resta fermo che l’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.
Detassazione maggiorazioni contrattuali ( art. 1, c. da 10 a 11 ) - Per il periodo di imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell’I.R.P.E.F. e delle addizionali, nella misura del 15%, le somme corrisposte entro il limite annuo di 1.500 euro ai lavoratori dipendenti a titolo di :
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi di legge e dei C.C.N.L.
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e di riposo settimanale, come individuati dai C.C.N.L.
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai C.C.N.L.
I lavoratori beneficiari sono quelli del settore privato, che, nell’anno 2025, hanno prodotto un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro. Non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi, le indennità o le maggiorazioni che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo di 1.500 euro non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili. Sono esclusi i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale.
Utili ai lavoratori ( art. 1, c. 13 ) – Prorogata anche per il 2026 l’esenzione fiscale del 50 % dei dividendi corrisposti ai lavoratori derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato entro il limite annuo di 1500 euro. L’estensione temporale in esame concerne la norma di cui all’articolo 6, comma 1, terzo periodo, della L. 15 maggio 2025, n. 76.
Soglia di esenzione buoni pasto ( art. 1, c. 14 ) - Dall’anno 2026, il limite di esenzione giornaliera del buono pasto elettronico passa da 8 euro a 10 euro mentre resta invariata la soglia di 4 euro per i buoni in forma cartacea. Erogare il buono pasto non è un obbligo, salvo non venga previsto dal C.C.N.L. o dalla contrattazione collettiva aziendale.
Settore turistico alberghiero ( art. 1, c. da 18 a 21 ) - In favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale viene riconfermato il trattamento integrativo speciale, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno rese nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026: La disposizione trova applicazione ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025. Il datore di lavoro riconosce il trattamento integrativo su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025, e lo recupera mediante compensazione nel F24.
Rottamazione-quinquies ( art. 1, c. da 82 a 101 e da 102 a 110 ) – Con la Legge di bilancio 2026 arriva una nuova rottamazione delle cartelle. I debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento o dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, potranno essere estinti, senza interessi o sanzioni, versando il capitale e le spese di notifica e procedura esecutiva. Il pagamento avviene in unica soluzione entro il 31.7.2026 o nel numero massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare, la prima entro il 31.7.2026. In caso di pagamento rateale sono applicati interessi pari al 3% annuo. La domanda è telematica, si effettua entro il 30.4.2026 sul sito dell’ Agenzia delle Entrate.
| Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale | |
| Referente: | Direzione - Luigi Ledda |
| Telefono: | 0784 233313 |
| Fax: | 0784 233301 |
| E-mail: | l.ledda@assindnu.it |
