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LAVORO | PREMIO DI RISULTATO - Novità per il regime agevolato
- Mercoledì, 07 Gennaio 2026 12:28
La disciplina dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività trae origine dalla legge n. 208/2015, che ha introdotto un regime fiscale agevolato per incentivare forme di retribuzione variabile collegate al raggiungimento di obiettivi di incremento della produttività, redditività, qualità ed efficienza organizzativa. Tale disciplina ha subito nel corso degli anni diverse modifiche, tutte orientate al progressivo miglioramento delle condizioni di favore per i lavoratori beneficiari. La legge n. 207/2024 ha previsto, per il triennio 2025-2027, una riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 10% al 5%. Tuttavia, il legislatore è intervenuto nuovamente con la legge di Bilancio 2026, ridefinendo sensibilmente i termini dell'agevolazione.
Le novità per il 2026
L'art. 1, comma 8, della nuova legge di Bilancio opera un’importante revisione temporale, limitando al solo anno 2025 l'applicazione dell'aliquota ridotta originariamente prevista per l'intero triennio 2025-2027. Il comma 9 introduce invece la vera novità della riforma, stabilendo per gli anni 2026 e 2027 un duplice beneficio di notevole portata.
In primo luogo, viene prevista un'ulteriore riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, che passa dal 5% all'1%. Si tratta di un abbattimento significativo del prelievo fiscale, che porta l'imposizione su tali emolumenti a livelli particolarmente contenuti, di fatto rendendo quasi simbolica la tassazione sui premi erogati. Al contempo, la disposizione innalza da 3.000 a 5.000 euro il limite complessivo annuo entro il quale è applicabile l'aliquota agevolata. L'incremento di 2.000 euro, di fatto, rappresenta un ampliamento del 66,67% della soglia originaria, e consente alle imprese di erogare importi più consistenti in regime fiscale di favore.
I beneficiari dell'agevolazione
Il perimetro soggettivo dell'intervento resta invariato rispetto alla disciplina previgente. Possono accedere al regime agevolato esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato. La condizione essenziale per fruire del beneficio è rappresentata dal limite reddituale; pertanto, nel periodo d'imposta precedente a quello di erogazione del premio, il lavoratore deve aver percepito redditi da lavoro dipendente non superiori a 80.000 euro.
La disciplina generale: requisiti e condizioni di applicazione
Prima di esaminare le caratteristiche specifiche dei premi agevolabili, è opportuno rammentare la natura e la struttura di tali strumenti retributivi. Il premio di risultato si configura come un elemento aggiuntivo rispetto alla retribuzione ordinaria, erogato al verificarsi del raggiungimento di particolari obiettivi aziendali, definiti attraverso un accordo sindacale di secondo livello.
La contrattazione di secondo livello, sia essa aziendale o territoriale, riveste un'importanza fondamentale e gli accordi devono essere depositati telematicamente tramite l'applicativo del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it), entro 30 giorni dalla firma, allegando il contratto e la dichiarazione di conformità agli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione. Senza un valido accordo collettivo debitamente depositato, non è possibile accedere al regime fiscale agevolato.
Gli accordi devono definire obiettivi che rispondano a precisi criteri metodologici. In particolare, tali obiettivi devono essere:
- specifici, ossia chiaramente definiti e circoscritti, in modo da non lasciare margini di ambiguità interpretativa;
- misurabili, vale a dire quantificabili attraverso indicatori oggettivi e parametri numerici determinati;
- raggiungibili, nel senso che devono essere realisticamente conseguibili in relazione alle condizioni operative dell'impresa;
- realistici, quindi compatibili con le risorse disponibili e il contesto di mercato;
- definiti nel tempo, ossia collocati in un arco temporale preciso, con scadenze verificabili.
La normativa individua tassativamente le finalità verso le quali devono tendere gli obiettivi premiabili. L'accordo di secondo livello deve prevedere che i premi siano correlati al raggiungimento di miglioramenti misurabili in uno o più dei seguenti ambiti:
- produttività, intesa come incremento della quantità di output prodotto a parità di input impiegati;
- redditività, espressa in termini di miglioramento dei margini economici e della capacità di generare utili;
- qualità, espressa da un innalzamento degli standard qualitativi dei prodotti o servizi offerti;
- efficienza, nel senso di ottimizzazione dei processi organizzativi e riduzione degli sprechi;
- innovazione realizzata mediante l’introduzione di nuove tecnologie, prodotti o modalità operative.
Il collegamento tra premio erogato e obiettivi raggiunti non può essere generico o presunto, ma deve poter essere dimostrato attraverso evidenze documentali e parametri verificabili. L'incremento deve essere verificabile e misurabile in modo oggettivo attraverso gli indicatori specificamente definiti nella contrattazione collettiva.
Le condizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva
L'agevolazione fiscale non opera automaticamente su qualsiasi forma di compenso variabile, ma richiede la compresenza di requisiti sia soggettivi che oggettivi. Sul piano soggettivo, come già evidenziato, è necessario che il beneficiario sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato e abbia percepito nell'anno precedente redditi da lavoro dipendente non superiori a 80.000 euro.
Sul piano oggettivo, invece, occorre verificare che le somme siano erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali validamente depositati. Inoltre, è necessario che nel periodo di riferimento si sia effettivamente verificato il raggiungimento di almeno uno degli obiettivi fissati nell'accordo e che tale raggiungimento sia dimostrabile attraverso parametri oggettivi e verificabili.
Un aspetto di particolare rilevanza concerne la determinazione dell'importo massimo agevolabile. Nella disciplina ordinaria, tale soglia è fissata in 3.000 euro lordi annui (5.000 euro per il 2026 e il 2027), calcolati al lordo dell'imposta sostitutiva e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. È importante sottolineare che nel calcolo di tale limite devono essere ricompresi tutti i premi percepiti nel corso del periodo d'imposta, incluse le eventuali forme di partecipazione agli utili e i benefit oggetto di detassazione.
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
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