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MILLEPROROGHE | Proroga incentivi per nuove assunzioni
- Martedì, 16 Dicembre 2025 12:31
Nell'ambito delle misure di politica occupazionale, il Decreto Milleproroghe ha confermato e prolungato importanti strumenti di incentivazione all'assunzione, prorogando al 31 dicembre 2026 diverse misure originariamente previste fino al termine del 2025.
Si fa riferimento in particolare:
1) agli incentivi per favorire l'occupazione di lavoratori under 35;
2) alle agevolazioni destinate all'assunzione di donne in condizione di svantaggio;
3) agli incentivi per sostenere lo sviluppo occupazionale nelle Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno.
Incentivi per l'occupazione giovanile under 35
Il decreto Milleproroghe 2026 ha opportunamente prorogato la misura fino al 31 dicembre 2026, nell’intento di garantire continuità operativa e certezza nella programmazione delle assunzioni. La misura mira a favorire l'ingresso stabile nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno mai beneficiato di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Riguardo ai requisiti soggettivi dei lavoratori, si rammenta che possono essere assunti con l'applicazione dell'esonero contributivo i soggetti che cumulativamente:
- non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data dell'assunzione;
- non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
La verifica del requisito della mancata occupazione stabile viene effettuata dall'INPS attraverso l'interrogazione delle proprie banche dati contributive e delle comunicazioni obbligatorie.
Caratteristiche dell'esonero contributivo
L'agevolazione consiste nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'esonero si applica per un periodo massimo di 24 mesi nel limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore. L'incentivo è riconosciuto in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, e alle trasformazioni da contratto a termine, effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2026.
Sono esclusi dall'agevolazione i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato. L'esonero non è altresì applicabile nei confronti dei datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella medesima unità produttiva.
Condizioni di spettanza e obblighi del datore di lavoro
Per fruire dell'esonero, il datore di lavoro deve:
- essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- rispettare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- osservare gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti;
- realizzare un incremento occupazionale netto nella propria azienda.
Si sottolinea che quest’ultimo requisito si applica in riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025 (messaggio INPS n. 1935 del 18 giugno 2025). L'incremento occupazionale netto si verifica confrontando il numero di lavoratori a tempo indeterminato del mese di assunzione incentivata con il numero medio dei dodici mesi precedenti. Non sono computati nel calcolo i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Procedura di accesso all'incentivo
Il datore di lavoro deve presentare apposita domanda di ammissione all'esonero all'INPS, in via telematica, prima dell'assunzione o, in caso di trasformazione, prima della conversione del rapporto. La domanda deve essere inoltrata attraverso il Portale delle Agevolazioni (già denominato DiResCo) accessibile dal sito istituzionale dell'Istituto.
La domanda deve contenere:
- dati identificativi del datore di lavoro richiedente;
- informazioni relative al lavoratore da assumere;
- tipologia contrattuale e retribuzione annua previste;
- sede di lavoro;
- eventuale fruizione di altri incentivi per altri lavoratori.
L'INPS, verificata la sussistenza dei requisiti e la disponibilità delle risorse, comunica l'autorizzazione alla fruizione del beneficio, indicando l'importo massimo dell'esonero spettante e la durata dello stesso. Il recupero dell'esonero avviene mediante esposizione nel flusso Uniemens, utilizzando gli appositi codici causale forniti dall'INPS nella Circolare n. 90 del 12 maggio 2025.
Incentivi per l'assunzione di donne svantaggiate
Prorogato al 31 dicembre 2026 anche l'incentivo per favorire l'occupazione delle donne in condizione di svantaggio previsto dall'art. 23 del decreto Coesione.
Ai fini dell'accesso all'incentivo, si considerano donne svantaggiate le lavoratrici che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea. Attualmente rientrano in tale ambito territoriale le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere, come individuati annualmente con decreto ministeriale;
- donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, a prescindere dal territorio di residenza o dal settore economico.
La condizione di mancanza di impiego retribuito deve sussistere alla data di assunzione e viene verificata dall'INPS attraverso le proprie banche dati e quelle delle comunicazioni obbligatorie.
Si ricorda che la locuzione “privo di impiego” riguarda quei lavoratori svantaggiati che, negli ultimi sei mesi, non abbiano svolto attività riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato di durata almeno semestrale, ovvero coloro che, nello stesso arco temporale, abbiano esercitato attività di lavoro autonomo o parasubordinato generante un reddito inferiore alla soglia minima personale annua non imponibile.
L'esonero contributivo consiste nell'abbattimento totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per una durata massima di ventiquattro mesi. L'agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di importo pari a 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice. Sono agevolabili le assunzioni a tempo indeterminato, ivi comprese le trasformazioni da contratto a termine, effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2026. L'incentivo è escluso per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive; Il datore di lavoro non può beneficiare contemporaneamente dello sgravio per le assunzioni di donne svantaggiate e di altri incentivi all'assunzione per il medesimo rapporto di lavoro.
Condizioni di accesso e modalità applicative
Per accedere all'incentivo, il datore di lavoro deve rispettare le medesime condizioni previste per l'esonero under 35, con particolare riferimento alla regolarità contributiva certificata dal DURC, al rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, all’applicazione dei contratti collettivi di settore, all’assenza di licenziamenti nei sei mesi precedenti e, infine, alla realizzazione di un incremento occupazionale netto.
La domanda di ammissione all'esonero deve essere presentata telematicamente all'INPS prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro o, in caso di trasformazione, prima della conversione. La procedura di accesso si effettua sul sito INPS nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne”.
Incentivi per l'occupazione nelle Zone Economiche Speciali (ZES)
Con l'istituzione della ZES unica per il Mezzogiorno, il legislatore ha inteso unificare e razionalizzare le precedenti zone speciali, comprendendo le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
L'art. 24 del decreto Coesione ha introdotto uno specifico esonero contributivo per le assunzioni effettuate in tali aree, prorogato dal Milleproroghe fino al 31 dicembre 2026.
L'incentivo è riservato ai datori di lavoro privati che:
- occupino fino a dieci dipendenti nel mese in cui viene effettuata l'assunzione incentivata;
- abbiano l'effettiva sede di lavoro del personale assunto in una delle regioni comprese nella ZES unica per il Mezzogiorno.
Possono essere assunti con applicazione dell'esonero contributivo i lavoratori che, alla data di instaurazione del rapporto di lavoro:
- abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età;
- risultino disoccupati da almeno ventiquattro mesi;
Disciplina dell'esonero e condizioni generali di applicazione
L'agevolazione consiste nell'esenzione totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto.
Sono ammesse all'incentivo le assunzioni a tempo indeterminato, escluse quelle con contratto di lavoro domestico e quelle con qualifica dirigenziale, effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2026.
L'esonero si applica anche nei confronti dei lavoratori già impiegati a tempo indeterminato presso un altro datore di lavoro che abbia fruito parzialmente della medesima misura agevolativa, per la residua durata non goduta dal precedente datore.
Il riconoscimento dell'esonero è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- applicazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- assenza di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei sei mesi precedenti l'assunzione incentivata, nella medesima unità produttiva;
- rispetto degli obblighi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.
Il beneficio non è applicabile nei casi in cui l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, ovvero nei casi di prosecuzione, senza soluzione di continuità, di precedenti rapporti incentivati.
Domanda e modalità di fruizione del beneficio
Le domande di ammissione all'esonero contributivo devono essere presentate telematicamente all'INPS attraverso il portale istituzionale. La domanda deve contenere:
- informazioni identificative del datore di lavoro richiedente;
- dati anagrafici del lavoratore da assumere o già assunto;
- tipologia contrattuale;
- sede effettiva di lavoro ubicata nella ZES unica;
- retribuzione prevista e aliquota contributiva applicabile;
- dichiarazione di non cumulabilità con altri incentivi.
L'INPS procede alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, controlla la disponibilità delle risorse finanziarie assegnate a ciascun territorio nell'ambito del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e, in caso di esito positivo, autorizza la fruizione dell'esonero.
Il beneficio viene recuperato mediante esposizione nel flusso Uniemens. L’INPS effettua un monitoraggio costante degli oneri derivanti dall'erogazione del beneficio e, qualora le risorse stanziate risultino insufficienti, sospende l'accoglimento di nuove istanze.
| Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale | |
| Referente: | Direzione - Luigi Ledda |
| Telefono: | 0784 233313 |
| Fax: | 0784 233301 |
| E-mail: | l.ledda@assindnu.it |
