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FISCO Rottamazione quater. AdE: istanza entro il 30 aprile per essere riammessi
- Mercoledì, 26 Febbraio 2025 12:28
Con un comunicato del 25 febbraio sulla definizione agevolata delle cartelle, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ricordato che i contribuenti decaduti che ne facciano apposita domanda entro il 30 aprile 2025 sono riammessi alla rottamazione quater, così come disposto dal decreto Milleproroghe, convertito in legge n. 15/2025. La domanda - entro il 30 aprile 2025 - va presentata secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe n.15/2025.
Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di definizione agevolata.
In particolare, come previsto dalla legge, è possibile fare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025 o fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente:
- le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025;
- le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Quindi per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Alle somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha specificato che il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta decadenza del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".
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