Bollo sui c/c, in G.U. il decreto attuativo

Il decreto del 24 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle finanze, attuativo della nuova disciplina dell'imposta di bollo sui conti correnti e sui prodotti finanziari, stabilisce che - per il cliente persona fisica - l'imposta non è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti il cui valore medio di giacenza non supera 5.000 euro. In sede di conversione del D.L. n. 16/2012, si ricorda, è stata modificata la nota 3-ter all'art. 13, comma 2-bis, della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, in modo che il calcolo della media non debba essere fatto su base annua, ma con riferimento al solo periodo rendicontato.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di attuazione della nuova disciplina dell'imposta di bollo sui conti correnti e sui prodotti finanziari presenta, oltre a soluzioni meramente operative, anche disposizioni a contenuto sostanziale.

In particolare:

- i conti correnti intestati a persone fisiche non sono soggetti ad imposta di bollo qualora il valore della giacenza media risulti negativo;

- per i prodotti finanziari è confermato quanto già anticipato dalla prassi amministrativa (circolare n. 40/E del 2011) che, in mancanza del valore di mercato e del valore nominale o di rimborso, si assume il costo d'acquisto desumibile dalle evidenze dell'intermediario;

- gli importi minimi e massimi dovuti sui rendiconti relativi a prodotti finanziari sono ragguagliati al periodo rendicontato;

- in presenza di più intermediari, l'imposta di bollo è applicata da quello che intrattiene direttamente il rapporto con il cliente; con l'eccezione delle polizze di assicurazione e dei buoni postali fruttiferi nonché dei rapporti intrattenuti presso un ente gestore attraverso una fiduciaria.

Imposta di bollo sui conti correnti o libretti di risparmio presso banche e Poste Italiane (art. 13, comma 2-bis della Tariffa A, Parte I)

Fra le precisazioni più importanti si evidenzia che:

1) allo scopo di stabilire se sia dovuto l'importo di 32,40 euro (per le persone fisiche) o 100 euro (per i soggetti diversi) si tiene conto delle seguenti regole:

- per i libretti al portatore, si considera il soggetto che ne ha richiesto l'emissione;

- in caso di più rapporti di conto corrente ovvero libretti identicamente intestati, l'imposta di 34,20 o 100 euro è dovuta con riferimento a ciascun rapporto o libretto;

2) nel caso di estratti conto o rendiconti inviati alle società fiduciarie, l'imposta – prelevata dalla banca o dalle poste - deve essere calcolata nella misura annua di 34,20 euro, se il fiduciante è persona fisica, ovvero nella misura di 100 euro se soggetto diverso;

3) il periodo di riferimento per il calcolo dell'imposta dovuta è l'anno civile. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d'anno, l'imposta è rapportata al periodo rendicontato;

4) se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti il cui valore medio di giacenza non supera 5.000 euro. Ricordiamo che in sede di conversione del D.L. n. 16 del 2012 è stata modificata la nota 3-ter all'art. 13, comma 2 bis in modo che il calcolo della media non debba essere fatto su base annua, ma con riferimento al solo periodo rendicontato. In questo modo si introduce una notevole semplificazione perché gli intermediari sarebbero stati altrimenti costretti ad addebitare, salvo conguaglio, l'imposta ai clienti - nonostante la giacenza media di periodo fosse inferiore alla soglia - in quanto, fino alla fine dell'anno non avrebbero potuto calcolare la giacenza media annua. Per il calcolo della giacenza media sono unitariamente considerati tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio identicamente intestati, intrattenuti con la medesima banca, con Poste italiane o emessi da Cassa Depositi e Prestiti.

5) E' introdotta un'esenzione, con riferimento ai conti correnti intestati a persone fisiche, qualora il valore della giacenza media (sempre con riferimento al periodo rendicontato) risulti negativo. Tuttavia i conti "in rosso" esentati, non non concorrono a formare il valore medio di giacenza ai fini dell'esenzione di euro 5.000,00. Sul piano informatico non sarà facile effettuare i conteggi quando, nel periodo rendicontato, si verificheranno modifiche nell'intestazione del conto.

Imposta di bollo sui prodotti finanziari e sui depositi bancari e postali (art. 13, comma 2-ter, Tariffa A, Parte I)

L'imposta è dovuta nella misura proporzionale dell'1 per mille per l'anno 2012 e dell'1,5 per mille per gli anni successivi.

L'imposta di bollo su base annua è applicata dagli enti gestori in funzione del valore di mercato o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali, anche rappresentati da certificati.

Il provvedimento dispone che in mancanza del valore di mercato e di quello nominale o di rimborso, si assume il costo di acquisto come desumibile dalle evidenze dell'intermediario.

La base imponibile è determinata al termine del periodo rendicontato oppure - in assenza di rendicontazione - al 31 dicembre di ciascun anno. Il valore dei prodotti finanziari è rilevato in modo puntuale al termine del periodo di rendicontazione; è quella che risulta dalle comunicazioni e rendiconti periodici. In assenza di rendicontazione periodica e per i buoni postali fruttiferi, il valore è rilevato al 31 dicembre di ogni anno.

Il provvedimento precisa che:

1) se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d'anno, l'imposta è rapportata al periodo rendicontato;

2) nel caso di rendiconti periodici ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d'anno, la misura minima di 34,20 euro e, per il solo 2012, quella massima di 1.200 euro, sono ragguagliate al periodo rendicontato e sono applicate in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti finanziari del cliente presso il medesimo ente gestore.

Pare di comprendere quindi che in caso di estinzione anticipata del rapporto, poiché la rendicontazione di chiusura non comprenderà alcun valore, sarà solamente dovuta l'imposta minima rapportata alla durata del periodo di rendicontazione.

Precisa il decreto che se, in costanza di rapporto, sia all'inizio che al termine del periodo rendicontato non sono presenti prodotti finanziari né sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso, l'imposta non è dovuta.

Presenza di più gestori

In presenza di più enti gestori, l'imposta è prelevata dall'ente gestore che intrattiene direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto.

Tuttavia:

- con riferimento alle polizze di assicurazione ed ai buoni fruttiferi postali, l'imposta è comunque applicata a cura, rispettivamente, dell'impresa di assicurazione e di Poste italiane S.p.A. e

- per i rapporti intrattenuti presso l'ente gestore per il tramite di società fiduciarie, l'imposta deve essere applicata dall'ente gestore.

Polizze di assicurazione e prodotti finanziari non dematerializzati

Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e di capitalizzazione di cui ai rami vita III e V, a buoni postali fruttiferi nonché a prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati, per i quali non sussista un rapporto di custodia ed amministrazione, ovvero altro stabile rapporto, l'imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all'atto del rimborso o riscatto. L'imposta sui prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati e non oggetto di deposito a custodia o amministrazione, potrà essere applicata dall'emittente, evidentemente, solo ove si tratti di un "ente gestore".

Il provvedimento precisa che l'imposta può essere applicata, con le medesime modalità, anche per le comunicazioni relative a polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato, ove dette imprese richiedano l'autorizzazione per il pagamento in modo virtuale e sempreché esercitino o abbiano esercitato la facoltà prevista dall'art. 26-ter, comma 3, D.P.R. n. 600/1973. In tal caso, l'impresa estera adempie direttamente all'applicazione dell'imposta di bollo ovvero tramite un rappresentante fiscale che risponde in solido con essa per il versamento dell'imposta.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Massimo Mereu - Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: m.mereu@assindnu.it

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