BONUS BENI 4.0 Interconnessione del bene 4.0 successiva all’entrata in funzione: precisazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate

Interconnessione del bene 4.0 successiva all’entrata in funzione: cosa riportare nel modello Redditi In riferimento al bonus beni strumentali, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di esporre, con una FAQ pubblicata sul proprio sito istituzionale in risposta alla domanda di un contribuente, come comportarsi nell’ipotesi di acquisizione di un bene 4.0 (di cui all’allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016) acquistato nel 2021, ma la cui interconnessione avvenga, tuttavia, solamente nel 2022.

La domanda del contribuente

Nell’esporre la sua domanda il contribuente fa, correttamente, riferimento alla disposizione contenuta nella legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1059, legge n. 178/2020) in cui viene esplicitamente previsto che l’agevolazione maggiorata per i c.d. “beni 4.0” trova applicazione solamente dall’anno dell’avvenuta interconnessione; nel caso in cui questa avvenga successivamente alla loro entrata in funzione, al contribuente risulta, comunque, riconosciuta la possibilità di cominciare a fruire del credito di imposta nella misura prevista per i c.d. “beni strumentali ordinari” di cui ai commi 1054 e 1055 della disposizione normativa richiamata. Misura che, nel caso di specie dell’anno 2021, risultava essere pari al 10% della spesa sostenuta, con fruizione in 3 rate annuali di pari importo (salve le specifiche ipotesi che ne consentono la fruizione in un'unica soluzione, non affrontate dall’Agenzia delle entrate).

Fatta tale premessa, la domanda del contribuente si focalizzava, quindi, nel chiedere come conciliare l’applicazione di tale aliquota ridotta in assenza di interconnessione, con la corretta compilazione del quadro RU in cui è richiesta l’indicazione di uno degli specifici codici agevolazione previsti.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, rilevato che - secondo le istruzioni alla compilazione del quadro RU - “i dati del credito di imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili” e che la mancata interconnessione non cambia la natura del bene agevolabile, in quanto l’individuazione del codice credito da utilizzare prescinde sia dall’entrata in funzione del bene, sia dall’avvenuta interconnessione.
Nella compilazione del quadro RU, pertanto, il contribuente è tenuto a utilizzare il codice 2L anche in assenza di interconnessione.

 

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Francesca Puddu - Sportello Finanza agevolata
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E-mail: f.puddu@assindnu.it
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