Obblighi di Trasparenza e Pubblicità ex L. 124 del 2017

Ricordiamo alle aziende associate che entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati nell’esercizio precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, sono sottopose a obblighi di pubblicità e trasparenzaL'obbligo di pubblicazione non si applica quando l'importo monetario delle sovvenzioni effettivamente erogate sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. L'obbligo si assolve attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa al Bilancio o in alternativa sul proprio sito web aziendale o nel sito web dell'Associazione di categoria di appartenenza. Restiamo a disposizione delle imprese associate che avessero bisogno di rendere pubbliche le informazioni di trasparenza come previsto dalla normativa. Per informazioni: 0784-233311

Obblighi di Trasparenza e Pubblicità - Legge sulla concorrenza n.124/2017 

La Legge annuale per la concorrenza n. 124 del 04/08/2017 all’Art. 1, commi 125-129 (modificato dall’Art. 35 del DL n. 34 del 30 aprile 2019 “Decreto Crescita” ha previsto nuovi obblighi in materia di trasparenza degli atti di erogazione di sovvenzioni pubbliche. Entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati nell’esercizio precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, sono sottoposti ad obblighi di pubblicità e trasparenza. L'obbligo di pubblicazione non si applica quando l'importo monetario delle sovvenzioni effettivamente erogate sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Si ricorda che, per gli aiuti di Stato, ed in particolare quelli de minimis, pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), l’obbligo deve comunque essere assolto in Nota integrativa o sul sito internet, senza tuttavia specificare i dettagli dei benefici ricevuti.

Le modalità di comunicazione variano in funzione dei soggetti interessati come specificamente previsto dalla normativa (es Associazioni, Onlus, Fondazioni, Imprese ex art 2195 CC, soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis CC, ecc).

L'inosservanza di questo obbligo comporta una sanzione pari all'1% delle somme ricevute, con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione, sino all’eventuale restituzione integrale del beneficio ottenuto.

Restiamo a disposizione delle imprese associate che avessero bisogno di rendere pubbliche le informazioni di trasparenza come previsto dalla normativa.

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Francesca Puddu 
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: f.puddu@assindnu.it
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