FISCO | 180 giorni per pagare le cartelle notificate fino al 31 marzo 2022

La legge di Bilancio 2022 prevede un’estensione dei termini di pagamento per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, in continuità con l’analoga estensione prevista dal decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.
La disposizione stabilisce che il termine di pagamento delle cartelle notificate nel suddetto periodo è di 180 giorni dalla notifica.
L’art. 25, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, dispone che la cartella di pagamento “contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”.
Questo termine, accogliendo il contenuto delle risoluzioni delle Commissioni finanze di Camera e Senato del 12 ottobre 2021 è stato differito prima dal decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) e ora dalla legge di Bilancio 2022.

Il decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione. In particolare:
- è stato differito al 31 agosto 2021 il termine finale di sospensione per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, prevedendo che i pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa”, di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020) al 31 agosto 2021, potevano essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021;
- sono state sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive.
In pratica, quindi, per effetto di tale ultima disposizione, l’attività di notifica delle nuove cartelle di pagamento è ripresa a partire dal 1° settembre 2021.

Il D.L. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021 (decreto Fisco-Lavoro) ha previsto una prima estensione dei termini per il versamento delle somme richieste con cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, senza corrispondere gli interessi di mora, prolungandolo dagli ordinari 60 a 150 giorni (art. 2, comma 1).
La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro (legge n. 215/2021), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 (e, quindi, in vigore dal successivo 21 dicembre) ha modificato tale termine, portandolo a 180 giorni.

La legge di Bilancio 2022 prevede un analogo prolungamento da 60 a 180 giorni dei termini per il versamento delle somme richieste con cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
La norma, in tal modo, interviene senza soluzione di continuità coordinandosi con la precedente normativa. In sostanza:
- il decreto Sostegni bis ha sospeso la notifica delle nuove cartelle fino al 31 agosto 2021;
- il decreto Fisco-Lavoro e la legge di Bilancio per il 2022 prevedono un maggior periodo (180 giorni) per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate a partire dal 1° settembre 2021.
Per espressa previsione di legge (mediante espresso richiamo), il differimento vale anche ai fini dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 (che prevede l’applicazione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento della cartella nel termine stabilito) e dell’art. 50, comma 1 (secondo il quale il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento). Conseguentemente, nel periodo di differimento non possono essere disposte azioni esecutive (pignoramenti) o cautelari (fermi, ipoteche), e non decorrono interessi di mora (Agenzia delle Entrate-Riscossione, FAQ n. 1 al decreto Fisco-Lavoro).

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiarito, con una precisazione apparsa sul sito istituzionale, che il differimento vale anche ai fini degli oneri di riscossione, che si applicheranno, quindi, in misura pari al 3% anche se il pagamento avviene tra il 61° e il 180° giorno. Il chiarimento fa riferimento alle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 ma non vi sono motivi per non considerarlo estensibile anche a quelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 (ove il carico sia stato affidato all’Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2021).

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
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