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INCENTIVI | Bonus pubblicità 2021: al via le domande con due modalità di calcolo e differenti requisiti
- Lunedì, 01 Marzo 2021 12:44
Due modalità di calcolo e differenti requisiti per il bonus pubblicità nel biennio 2021 e 2022: regime straordinario per gli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale; regime ordinario, invece, per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
A precisare le regole, alla luce della legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 608, della legge n. 178/2020), è il modello di istruzioni per la presentazione della domanda, aggiornato al 24 febbraio 2021, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.
La prenotazione del bonus per gli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021 è possibile dal 1° al 31 marzo 2021.
Cosa prevede la legge di Bilancio 2021
La legge di Bilancio 2021, nel modificare la norma istitutiva dell’agevolazione (art. 57-bis del D.L. n. 50/2017), ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la disciplina “ordinaria” di cui al comma 1-bis dell’articolo 57-bis del D.L. 50/2017: il bonus spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, a condizione che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
Doppio regime
Per gli anni 2021 e 2022, quindi, coesistono due regimi:
- per gli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (stampa): il regime straordinario dettato dalla legge di Bilancio 2021;
- per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali: la disciplina ordinaria prevista dall’art. 57-bis del D.L. 50/2017.
Resta ferma l’applicazione del limite “de minimis” di cui ai regolamenti dell’Unione europea.
Ne consegue che ciascuna tipologia di investimenti ha requisiti di ammissibilità e modalità di calcolo differenti.
Investimenti stampa
Per gli investimenti sulla stampa, l’applicazione del regime straordinario, fa venir meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.
Ciò comporta che, per gli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale:
(ii) nel 2021 possono accedere al credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che:
- programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020;
- non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020;
- che inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2021;
(ii) nel 2022 possono accedere al credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che:
- programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2021;
- non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2021;
- inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2022.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari. In pratica, il credito d’imposta si calcola sull’intero volume di investimenti.
Emittenti televisive e radiofoniche locali
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
Ne consegue che per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nel 2021 (e 2022) l’accesso al credito di imposta non è consentito a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali:
- che non soddisfano il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente sullo stesso mezzo di informazione;
- che si costituiscono nel 2021 (o nel 2022);
- che hanno registrato un decremento degli investimenti agevolabili rispetto al 2020 (2021 se la domanda sarà presentata nel 2022).
L’intreccio tra diverse regole determina che nel biennio 2021 e 2022 il medesimo soggetto (impresa/lavoratore autonomo/ente non commerciale) potrebbe avere diritto al bonus per una categoria di investimenti ma non per l’altra. È il caso ad esempio di un soggetto che si costituisce nel 2021: nell’anno in corso, ha diritto al bonus per le campagne pubblicitarie sulla stampa ma non per quelle su tv/radio locali.
Come si prenota il credito d’imposta
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che intendono prenotare il bonus per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate o da effettuare nel 2021 devono trasmettere apposita comunicazione dal 1° marzo al 31 marzo 2021 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
In caso di presentazione di più comunicazioni, è ritenuta valida l’ultima trasmessa entro il 31 marzo 2021. Per presentare una nuova dichiarazione sostitutiva, successiva ad una già trasmessa, è necessario prima presentare la rinuncia totale al credito richiesto con la precedente dichiarazione.
Si evidenzia che sono ammessi gli investimenti pubblicitari in emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e in giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Dati da riportare nella comunicazione
Nella comunicazione, come precisato dalle istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, vanno indicati i seguenti dati:
- in colonna 2: l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2021 sulla stampa;
- la colonna 3 non deve essere compilata (si tratta della colonna relativa agli investimenti effettuati nel 2020 sulla stampa);
- in colonna 6: l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2021 sulle emittenti televisive e radiofoniche locali;
- in colonna 7: l’ammontare degli investimenti effettuati nel 2020 sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Le altre colonne sono compilate automaticamente dall’applicazione web.
Per gli investimenti indicati sul canale Emittenti televisive e radiofoniche locali, l’applicazione web non consente la compilazione della comunicazione se la misura percentuale dell’incremento esposta nella colonna 13 è inferiore alla soglia dell’1%.
Nel caso di una richiesta di accesso per investimenti su entrambi i canali (stampa ed emittenti tv-radio locali), il credito d’imposta complessivamente richiesto da ciascun beneficiario sarà determinato sommando i due crediti calcolati ciascuno secondo il proprio regime.
Fonte : Ipsoa Quotidiano
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