FISCO | Riscossione: proroga della sospensione al 28 febbraio 2021

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021 il D.L. 30 gennaio 2021 n. 7 in tema di proroga di termini in materia di accertamentoriscossioneadempimenti versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid.
Il decreto modifica (art. 1) l’art. 157 del decreto Rilancio:
- gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022;
- gli atti, le comunicazioni e gli inviti richiamati dall’art. 157, comma 2, del decreto Rilanciosono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi;
- i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di quattordici mesi relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2018 e 2017, nei casi indicati in modo specifico dalla norma;
- con riferimento agli atti indicati notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
Il D.L. n. 7/2021 modifica inoltre l’art. 68 del decreto Cura Italia: pertanto, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. n. 78/2010.
Il provvedimento stabilisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti.
Infine, l’art. 2, D.L. n. 7/2021 prevede misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in ambito penitenziario.
 
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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