Processo tributario, arriva la PEC

Il MEF detta le regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della posta elettronica certificata: per effetto del decreto, in vigore dal 15 maggio prossimo, comunicazioni e notificazioni viaggeranno via PEC. Le disposizioni si applicano, per ora, alle comunicazioni da inviare da parte degli Uffici di segreteria delle CTP e CTR di Umbria e Friuli-Venezia Giulia, relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 7 luglio 2011.

Con un'apposita istanza, peraltro, le parti possono richiedere agli Uffici di segreteria che tali modalità di comunicazione siano applicate anche ai ricorsi pendenti al 7 luglio 2011.

Il Ministero delle Finanze individuerà con successivi decreti gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presso i quali saranno gradualmente attuate le disposizioni sull'utilizzo della PEC.

Il decreto stabilisce che la comunicazione per via telematica, da parte dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria, avviene mediante la trasmissione di un messaggio contenente in allegato il relativo documento informatico ; in allegato al D.M. 26 aprile 2012 è disponibile lo schema del contenuto del messaggio di posta elettronica certificata e il formato del documento informatico.

L'indirizzo PEC è quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo; per i professionisti, è previsto che l'indirizzo debba coincidere con quello comunicato ai rispettivi albi o collegi.

La variazione dell'indirizzo di PEC produce effetti dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata all'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria. La parte può comunicare la variazione dell'indirizzo di PEC mediante una dichiarazione anche cumulativa, diretta all'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria competente, indicando i ricorsi interessati da tale variazione con i rispettivi numeri di registro generale.

La comunicazione per via telematica si intende perfezionata al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti previsti dagli articoli 45 e 48 del C.A.D.

La comunicazione si considera eseguita:

- per l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, al momento dell'invio al proprio gestore che risulta attestato dalla relativa ricevuta di accettazione;

- per il destinatario al momento in cui il documento informatico e' reso disponibile nella casella di posta elettronica certificata da parte del suo gestore.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Massimo Mereu - Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: m.mereu@assindnu.it

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