Limite alla circolazione dl contante: risposte ufficiali del Mise

Limite alla circolazione del contante: risposte ufficiali del Ministero dell’Economia

La riduzione del limite per la circolazione del contante e dei titoli al portatore a € 1.000, entrata a pieno regime a partire dal 1° febbraio 2012, ha reso necessaria l’analisi di alcune prassi commerciali che implicano il trasferimento di contante tra soggetti non abilitati (ossia diversi da banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane). Per verificare la legittimità di queste pratiche la Confindustria ha attivato un confronto con il Ministero dell’Economia (Dipartimento del Tesoro). A seguito di questa attività di confronto, sono emerse indicazioni ministeriali a seconda della tipologia di operazione

per le operazioni frazionate

Con riferimento al divieto di operazioni frazionate, il Ministero si è più volte espresso nel senso di non considerare elusione della normativa, bensì prassi commerciale, l’effettuazione di una pluralità di pagamenti se la rateizzazione è connaturata alla tipologia del contratto sottostante (es. contratto di somministrazione) ovvero se risulta da un accordo scritto tra le parti, stipulato prima dell’effettuazione dei pagamenti oggetto di accordo (da ultimo, Circolare MEF n. 2 del 16 gennaio 2012).

Il Ministero sostiene l’impossibilità di stabilire a priori una durata temporale dell’intervallo tra rate valida ad escludere in via generale il frazionamento artificioso, lo stesso sconsiglia una rateizzazione giornaliera ancorché risultante da accordo tra le parti documentato.

per i prelievi e versamenti

L’interpretazione del Ministero dell’Economia, già espressa in via ufficiale nella predetta Circolare MEF n. 2 del 16 gennaio 2012, considera i prelievi e i versamenti di contante (su conto corrente, libretto nominativo o con carta di credito) di importo pari o superiore a 1.000 euro non costituenti violazione automatica della disciplina in oggetto, salvo che non sussistano elementi concreti che facciano presupporre tale violazione.

Pertanto le operazioni di prelievo/versamento sopra soglia non comportano l'obbligo per le banche di effettuare la comunicazione di violazione della disciplina sul contante al MEF.

per gli acconti

Con riferimento alle operazioni di compravendita di valore sopra soglia, il Ministero conferma che il pagamento può essere effettuato in parte in contante/titoli al portatore - per un valore complessivamente non superiore a € 999,99 - in parte con strumenti di pagamento tracciabili, anche in momenti diversi (ad esempio, tramite corresponsione di acconto/saldo; v. esempio fattura commerciale € 1.500 nella Tabella in basso).

In proposito, il MEF conferma anche che tra gli strumenti di pagamento “tracciabili” sono annoverati gli assegni bancari/postali anche se privi della clausola di non trasferibilità, che è obbligatoria solo per importi superiori a € 999,99, inoltre nell’ambito della medesima transazione gli assegni, anche se privi della clausola di non trasferibilità, non devono essere cumulati con il contante/titoli al portatore né tra loro, in caso di utilizzo di più assegni, ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento e quindi del rispetto del limite.

 

per gli acconti ai dipendenti (trasferta e stipendi)

Con riferimento agli anticipi su trasferte ai dipendenti, Il Ministero conferma che il trasferimento di contante tra datore di lavoro e lavoratore per l’espletamento delle mansioni lavorative di quest’ultimo rientra nell’ambito applicativo del divieto di trasferimento di contante per importi pari o superiori a € 1.000. Pertanto, tale trasferimento non può avvenire in contante/titoli al portatore per importi superiori a € 999,99.

Inoltre, il Ministero conferma anche che il trasferimento è vietato sia se l’importo sopra soglia è destinato al singolo lavoratore, sia se tale importo, percepito da un unico soggetto ”capofila”, è destinato ad essere ripartito tra più soggetti per valori inferiori alla soglia.

 

per territorialità applicativa del limite

Con riferimento ai limiti territoriali di applicazione della disciplina sulla circolazione del contante, il Ministero conferma che la disciplina di cui all’art. 49 del d. lgs. n. 141/2010 (e relative sanzioni di cui all’art. 58 dello stesso decreto) si applica alle operazioni effettuate entro i confini del territorio nazionale.

 

per il recupero crediti

Si fa riferimento al caso in cui una società abbia conferito a un soggetto terzo (es. agenzia) l’incarico per il recupero di crediti diversi, singolarmente sotto soglia e vantati dalla stessa società nei confronti di debitori diversi: la sommatoria dei crediti recuperati in contante, che vengono trasferiti dall'agenzia alla società creditrice, supera però la soglia di 999,99 euro.

In primo luogo, è fondamentale premettere che la soglia per la circolazione del contante si applica all’operazione di recupero del singolo credito.

Pertanto il trasferimento di contante tra agenzia e società creditrice per un importo complessivo sopra soglia non integra una violazione della disciplina in oggetto se vengono rispettate le seguenti condizioni:

  1. xi crediti vantati dalla società nei confronti di debitori diversi non sono frazionati artificiosamente e quindi configurano operazioni di recupero diverse. In particolare, ci deve essere evidenza di questo aspetto nel mandato conferito all’agenzia oltre che nelle scritture interne all’azienda creditrice (es. contabili) e nella minuta di riepilogo dell’agenzia stessa.
  2. xciascuna operazione abbia comportato il recupero di un credito di importo inferiore a € 1.000 (fino a € 999,99).

Pertanto, è indispensabile mantenere traccia dei documenti che dimostrano l’esistenza e il valore dei crediti oggetto delle singole operazioni di recupero (es. scritture contabili, mandato, minuta) per essere in grado di darne contezza in caso di verifiche ulteriori da parte delle Autorità competenti o di richieste di chiarimento da parte dell’intermediario finanziario (ad esempio, all’atto del versamento delle somme cumulate sul conto corrente della società creditrice da parte della società stessa).

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Rossana Basolu
Telefono: 0784 233325
Fax: 0784 233301
E-mail: r.basolu@assindnu.it

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