DECRETO CURA ITALIA Sospensione versamenti tributari e contributivi

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI 

Decreto Cura Italia 17 marzo 2020 - artt. 60, 61, 62, 68, 69

 

SOGGETTI DI MINORI DIMENSIONI - RICAVI NON SUPERIORI A 2 MLN DI EURO ART. 62

Per le imprese e gli studi professionali residenti o operativi in Italia, non esercenti attività nei settori cd. maggiormente colpiti, che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso all’entrata in vigore del decreto-legge (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) avevano un ammontare di ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro è concessa la sospensione relativa a:

  • versamenti delle ritenute operate in qualità di sostituti d’imposta (in base agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) dovuti nel mese di marzo;
  • versamenti IVA scadenti nel mese di marzo;
  • versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria del mese di marzo.

Anche in questo caso, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020.

 

SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI (ART. 61)

Il Decreto Cura Italia - articolo 61 - estende a una serie di settori, ritenuti maggiormente impattati sul fronte economico dall’epidemia, la sospensione dei versamenti fiscali, previdenziali e assistenziali, già concessa alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour-operator dall’articolo 8 del DL n. 9/2020.

Questa sospensione, indipendente dalla dimensione dei soggetti e dal luogo di residenza o di operatività nel territorio dello Stato, è relativa a:

versamenti delle ritenute operate in qualità di sostituti d’imposta (in base agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) per i mesi di marzo e aprile;
versamenti IVA scadenti nel mese di marzo (anche per il settore turistico cfr. art. 57, comma 3);
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile.

SETTORI

La sospensione riguarda le imprese operanti nei seguenti settori:

  • cultura
  • turismo
  • intrattenimento, sport, fiere
  • gestione di servizi di trasporti, gestione di stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali, giochi e scommesse
  • terme, parchi divertimento, ristorazione e mense, servizi educativi, allestitori di manifestazioni

I versamenti sospesi per i soggetti operanti nei settori sopra richiamati (inclusi i soggetti del comparto turistico-alberghiero già regolati dall’articolo 8 del DL n. 9/2020) dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o con rateizzazione mensile, fino a 5 rate di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020 (dunque fino a settembre 2020).

Esclusivamente per le federazioni, gli enti di promozione sportiva e per le associazioni o società sportive professionistiche o dilettantistiche la sospensione è prolungata di un mese (fino a maggio 2020) e tali soggetti saranno chiamati a riversare entro giugno 2020, in un’unica soluzione o con rateizzazione in 5 rate mensili da giugno ad ottobre 2020.

 

 

 

 

 

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Francesca Puddu - Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: f.puddu@assindnu.it
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