Nuovo Accordo per il Credito 2019 sottoscritto da Confindustria, ABI e altre associazioni

Il 15 novembre, Confindustria, ABI e altre associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto il Nuovo Accordo per il Credito 2019.

L’Accordo - che entrerà in vigore il 1 gennaio 2019 è sarà valido fino al 31 dicembre 2020 - prevede tre filoni di intervento:

1. nuove misure a sostegno delle imprese in ripresa;

2. la costituzione di un Tavolo di Condivisione interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali (Tavolo CIRI) finalizzato alla definizione di posizioni ed iniziative comuni in tema di regolamentazione finanziaria nazionale e internazionale;

3. la definizione di un documento congiunto sulle misure nazionali per sostenere il credito alle imprese.

In particolare si prevede: i) la riforma del Fondo di garanzia per le PMI; ii) lo sviluppo della rete delle garanzie private, anche alla luce delle nuove regole europee; iii) l’ottimizzazione dell’utilizzo dei fondi strutturali europei dedicati allo sviluppo territoriale tramite sostegno al credito; iv) altre iniziative necessarie per migliorare le condizioni di contesto per l’accesso al credito per le PMI.

 

In particolare, le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia, potranno chiedere alle banche di:

  • sospendere per un periodo massimo di 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutui e leasing immobiliare e mobiliare) in essere alla data della firma dell’Accordo e delle operazioni di apertura di conto corrente ipotecario (già in ammortamento e con un piano di rimborso rateale nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle rate);
  • allungare la scadenza dei finanziamenti in essere alla data della firma dell’Accordo fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.

 

Possono chiedere l’applicazione della misura le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia, ma resta ferma la possibilità per le banche di concedere tali misure anche a imprese più grandi, oltre che di prevedere condizioni migliorative rispetto a quelle di seguito indicate:

  • la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine potrà essere realizzata prevedendo la possibilità per la banca, in coerenza con la regolamentazione internazionale, di aumentare il tasso di interesse rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario, esclusivamente in funzione degli eventuali maggiori costi che la banca dovrà sostenere in relazione all’operazione di sospensione (eventuali garanzie aggiuntive potranno mitigare o annullare l’incremento).

 

Il tasso non potrà comunque essere aumentato in misura superiore a 60 punti base rispetto a quello originariamente concordato.

  • l’allungamento è applicabile ai mutui e ai finanziamenti a breve termine in essere alla data della firma dell’Accordo.

 

Il periodo massimo di allungamento è definito dalle parti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione, il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

Anche in questo caso e sempre in coerenza con la regolamentazione internazionale, il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento potrà essere in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell’operazione.

 

L’importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse dovrà risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria, come condiviso dall'impresa all'atto della ridefinizione della durata del finanziamento.

 

Eventuali garanzie aggiuntive potranno essere valutate dalla banca al fine di mitigare o annullare l’incremento del tasso di interesse.

Per i finanziamenti garantiti da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato di cui all’art. 48-bis del D.Lgs. 385/93 (c.d. Patto marciano), resta fermo quanto previsto dall’Accordo per il credito e la valorizzazione delle nuove figure di garanzia del 12 febbraio 2018.

Si sottolinea che, in attesa dell'avvio dell'operatività dell'Accordo, proseguirà l’applicazione delle misure di allungamento e sospensione previste nell’Accordo per il Credito 2015.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Francesca Puddu - Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: f.puddu@assindnu.it
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