Il decreto fiscale introduce una nuova procedura di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (c.d. rottamazione-ter) che, sulla falsa riga delle precedenti edizioni, prevede la possibilità di definire le pendenze affidate agli agenti della riscossione, al netto di sanzioni e interessi di mora. La sanatoria include i carichi affidati tra il 2000 e il 2017.
La riapertura della definizione agevolata si contraddistingue dalle precedenti “rottamazioni” in ragione di un allungamento dei termini per il pagamento dilazionato delle somme dovute. A differenza del passato, infatti, sarà possibile rateizzare il pagamento in 5 anni con due versamenti l’anno semestrali entro il 31 luglio e il 30 novembre, per un numero massimo di 10 rate.

Le precedenti rottamazioni

Per effetto dell’art. 6, D.L. n. 193/2016 (rottamazione 1.0) era possibile definire in via agevolata i ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016 con facoltà di dilazionare il pagamento fino ad un numero massimo di cinque rate (di cui l’ultima pari al 15% dell’importo residuo entro settembre 2018).
L’art. 1, D.L. n. 148/2017 ha poi previsto la riapertura dei termini per l’attivazione della procedura, estendendo tale possibilità ai carichi affidati all’agente della riscossione entro il 30 settembre 2017 (rottamazione-bis).
Per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, non ricompresi nella prima versione della definizione agevolata, invece, il pagamento doveva essere effettuato in unica soluzione, entro la fine del mese di ottobre 2018, oppure fino a un massimo di tre rate, di cui le prime due in scadenza nei mesi di ottobre 2018 (40%) e novembre 2018 (40%), mentre la terza rata a febbraio 2019 (20%).
Le modifiche introdotte dal D.L. n. 148/2017 consentivano inoltre la possibilità di definire i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, prescindendo dalla circostanza che il debitore avesse o meno aderito alla prima rottamazione. Anche in questo caso il pagamento era dilazionabile in un numero massimo di cinque rate: 31 luglio 2018 (20%), 30 settembre 2018 (20%), 31 ottobre 2018 (20%), 30 novembre 2018 (20%), 28 febbraio 2019 (20%).

Cosa succede per i decaduti dalle vecchie definizioni

Nell’ambito della rottamazione-ter, sarà possibile dilazionare il pagamento fino a un numero massimo di 10 rate semestrali.
Tale allungamento dei termini ha indotto il legislatore a dettare specifiche regole per consentire ai contribuenti che non avessero rispettato le vecchie scadenze di regolarizzare la propria posizione.
I debitori che avessero presentato domanda in base all’art. 6 del D.L. n. 193/2016 (rottamazione 1.0), e che per qualsiasi motivo non sono riusciti a pagare gli importi dovuti, non hanno potuto beneficiare della riapertura dei termini disposta con il D.L. n. 148/2017 (rottamazione-bis). Il decreto fiscale, invece, consente a tali contribuenti di aderire alla nuova rottamazione senza dettare condizioni specifiche. Stesso discorso per i debitori che, pur ripescati dalla rottamazione-bis, non sono riusciti a pagare entro il 31 luglio 2018 le rate scadute a fine 2016 e riferite a dilazioni pregresse.
Passando ad esaminare i rapporti con la rottamazione-bis, il decreto fiscale stabilisce che la rata in scadenza al 31 ottobre potrà essere pagata entro il 7 dicembre 2018. Entro la stessa data si potranno versare le rate già scadute nei mesi di luglio e settembre 2018.
Una volta effettuato il pagamento, l’agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2019, l’ammontare del debito residuo.
Il pagamento di tali somme entro il 7 dicembre consentirà di aderire alla disciplina della rottamazione-ter per i successivi versamenti (che rappresentano il 40% del totale), beneficiando della possibilità di rateizzare tale importo in 5 anni, con due rate semestrali in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. 
 
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