Semplificazioni IVA per E-commerce dal 2019

Con la direttiva UE 5 dicembre 2017, n. 2017/2455, l’Unione europea è intervenuta sul regime impositivo delle vendite a distanza di beni, (e-commerce) intra ed extracomunitario. Le semplificazioni che dovranno entrare in vigore dal 1° gennaio 2019 riguardano, in particolare, il commercio elettronico diretto, mentre per quelle riguardanti l’e-commerce indiretto ci sarà tempo sino al 31 dicembre 2020. Di grande interesse l’introduzione della responsabilità, ai fini IVA, dei soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni tramite l'uso del mercato virtuale (marketplace).

Il disegno di legge di delegazione europea 2018 attribuisce al Governo il compito di recepire tale direttiva che, allo stato attuale, non è ancora applicabile nell’ordinamento tributario italiano se non in qualità e nei limiti di direttiva cd. “self executing”.

Ambito di applicazione

La direttiva UE n. 2017/2455 interviene in materia di IVA, introducendo alcune semplificazioni per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione ed elettronici e per le vendite a distanza di beni. Tali semplificazioni entreranno in vigore, (come sopra detto) a seconda della tipologia, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2021.

Semplificazioni da recepire entro il 31 dicembre 2018

Dal 1° gennaio 2019 dovranno essere applicate le semplificazioni sui servizi digitali riguardanti l’introduzione della soglia pari a 10.000 euro, al di sotto della quale i soggetti che operano nei confronti di privati consumatori potranno applicare l’IVA nello Stato membro in cui sono stabiliti oppure hanno l'indirizzo permanente o la residenza abituale.

Tali operazioni, dunque, verranno tassate nel Paese del fornitore e non nel Paese di destinazione.

Laddove, invece, l’imposta sia dovuta nel Paese del cliente, il fornitore potrà avvalersi del MOSS.

I soggetti in regime MOSS, grazie alla nuova normativa, dovranno applicare le regole di fatturazione previste dallo Stato membro in cui sono registrati ai fini del regime speciale e non saranno soggetti al termine decennale di conservazione dei documenti riguardanti le operazioni effettuate nell’ambito del regime.

Semplificazioni da recepire entro il 31 dicembre 2020

Dal 1° gennaio 2021, per quanto riguarda il commercio elettronico indiretto, saranno eliminate le soglie previste dai singoli Stati membri per la disciplina delle vendite a distanza (da 35.000 a 100.000 euro) e le operazioni saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni.

Gli operatori, soggetti passivi IVA, potranno in ogni caso usufruire del MOSS anche per il commercio elettronico indiretto, così come avviene per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a privati consumatori, ferma restando la possibilità di godere della semplificazione che consente al cedente di applicare le regole di fatturazione/certificazione del proprio Paese soltanto qualora le transazioni non superino la soglia di 10.000 euro all’anno.

Importazioni di modico valore

La direttiva ha introdotto significative semplificazioni anche per quanto riguarda le importazioni di beni di valore non superiore a 150 euro, provenienti da Paesi extra-UE.

I soggetti che effettuano vendite a distanza di tali beni, anche se non stabiliti all’interno dell’Unione, potranno nominare un intermediario stabilito che adempia agli obblighi d’imposta per conto del cedente.

In conseguenza di tale sistema impositivo, verrà eliminata la franchigia che esclude l’applicazione dei dazi doganali e dell’IVA sulle importazioni di modico valore (beni di valore variabile tra i 10 i 22 euro, nel caso dell’Italia).

Responsabilità IVA del mercato virtuale

Infine, la direttiva, riconoscendo come gran parte delle vendite a distanza di beni, forniti da uno Stato membro all'altro e da territori terzi o paesi terzi alla Comunità, è facilitata tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, evidenzia come spesso sia complicato, per gli Stati membri, assicurare una riscossione efficace ed effettiva dell’IVA (considerando n. 7, direttiva n. 2017/2455/UE).

Per risolvere tali problematiche, il legislatore europeo ha inserito l’art. 14-bis nella direttiva IVA, prevedendo espressamente la responsabilità, ai fini IVA, dei soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni tramite l'uso di un’interfaccia elettronica.

In particolare, la norma dispone che tali soggetti siano considerati come coloro che effettuano le vendite in questione.

Per le vendite a distanza di beni importati da territori extra-UE, questa disposizione è limitata alle vendite di beni spediti o trasportati con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, mentre, per un valore superiore, è richiesta una dichiarazione doganale completa al momento dell'importazione.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Marco Denti
Telefono: 0784 233315
Fax: 0784 233301
E-mail: m.denti@assindnu.it
Modifica Visualizzazione: Mobile Version | Standard Version