FISCO Fatturazione elettronica. Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

 

L’Agenzia delle Entrate, in data 2 luglio 2018, ha pubblicato la Circolare n. 13 nella quale ha fornito chiarimenti su alcuni dei dubbi segnalati in tema di fatturazione elettronica.

Di seguito si riportano sinteticamente i punti dubbi affrontati nel documento di prassi.

 

> Fatturazione elettronica nel settore dei carburanti

In merito al settore dei carburanti, il Decreto Legge del 28 giugno 2018, n. 79, ha rinviato al 1° gennaio 2019, la partenza dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

L’Agenzia delle Entrate, nel ricordare la suddetta proroga, si esprime riferendosi alle cessioni effettuate da parte degli esercenti dell’impianto, confermando che la proroga debba riferirsi alle sole cessioni di carburante per le quali fino al 30 giugno non veniva emessa una fattura e che, in virtù della proroga, continueranno a poter essere documentate tramite scheda carburante fino al 31 dicembre 2018.

 

> Fatture differite

Nel ricordare che l’obbligo di fatturazione elettronica anticipata riguarda le fatture emesse, nel settore dei carburanti e degli appalti pubblici, dal 1° luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche la fattura differita, emessa a partire da tale data, debba avere formato elettronico, sebbene riguardi operazioni effettuate in data precedente all’entrata in vigore dell’obbligo.

 

> Tempi per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio

La fattura elettronica deve essere prodotta e trasmessa nel momento in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA. Tuttavia, potrebbe capitare, sia per motivi tecnici che normativi (es. fattura differita), che la data di trasmissione non coincida con quella di effettuazione dell’operazione. L’Agenzia delle Entrate conferma che il Sistema di Interscambio consente la trasmissione della fattura elettronica in una data successiva a quella apposta sul documento che, si ricorda, definisce il momento di emissione della fattura e di esigibilità dell’imposta. Tuttavia, al fine di non configurare una violazione sanzionabile, il ritardo della trasmissione deve essere minimo o eventualmente motivato (si pensi a titolo esemplificativo al secondo invio di una fattura in seguito alla ricezione di una ricevuta di scarto).

 

> Modalità di invio di una fattura elettronica scartata

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il secondo invio di una fattura elettronica scartata dovrebbe, in via generale, avvenire – entro 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto - indicando la stessa data e lo stesso numero fattura riportato nel documento originario. 

 

 

> Committente controllato da una PA

La partenza anticipata dell’obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente i rapporti diretti con un soggetto titolare di un appalto pubblico stipulato esclusivamente con una PA nei confronti della quale vige un obbligo di fatturazione elettronica in base alla Legge del 24 dicembre 2007, n. 244. L’Agenzia chiarisce che nel caso in cui la stazione appaltante sia un soggetto controllato o, in qualsiasi modo, partecipato da una delle suddette PA, le operazioni di subappalto o subcontratto che ne derivano non ricadono nell’obbligo di fatturazione elettronica anticipata.

 

> Fatture delle consorziate nei confronti di un consorzio

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’obbligo di fatturazione elettronica riferito ad un consorzio aggiudicatario di un appalto pubblico non si estende alle fatture emesse dalle proprie consorziate nei confronti del suddetto consorzio, in quanto la qualificazione soggettiva di appaltatore acquisita dal consorzio non si estende alle imprese consorziate. Inoltre, non vi è un obbligo di fatturazione elettronica anticipata al 1° luglio 2018, in quanto, in linea generale, i rapporti interni che si instaurano tra il consorzio e le consorziate non configurano dei rapporti di subappalto o subcontratto. Allo stesso modo, nei casi in cui il consorzio fatturi elettronicamente, in virtù di un rapporto di subappalto nei confronti dell’appaltatore della PA, le fatture emesse dalle consorziate, non ricadono comunque nell’obbligo in quanto la partenza anticipata è stata limitata alle sole operazioni effettuate in virtù di un rapporto diretto (di subappalto o subcontratto) con l’appaltatore.

 

> Registrazione delle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le regole di registrazione delle fatture emesse e ricevute, confermando la possibilità di poterle stampare e registrare come fatture analogiche. Al riguardo l’Agenzia aggiunge che, considerata l’immodificabilità di una fattura elettronica trasmessa al SdI in formato xml, la numerazione di una fattura di acquisto o l’eventuale integrazione di dati - richiesta, generalmente, nei casi di fatturazione con l’inversione contabile - potrà essere fatta creando un file allegato nel quale indicare sia gli estremi della fattura elettronica che i dati da integrare.

 

> Conservazione delle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate, riportando le indicazioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD - Articolo 23-bis del LGS n. 82/2005), evidenzia la possibilità di conservare le fatture elettroniche in un formato diverso dall’xml (es. pdf, TXT, etc.) purché si tratti di file conformi all’originale e prodotti nel rispetto delle regole tecniche previste dal CAD. Infine, è stato chiarito che il servizio di conservazione delle fatture elettroniche che è stato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, previa adesione, permette di conservare tutte le fatture trasmesse tramite Sdi, indipendentemente dal soggetto destinatario. Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate conserverà le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B), privati consumatori (B2C) e nei confronti della PA.

 

FONTE: Confindustria; Agenzia delle Entrate

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Francesca Puddu - Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: f.puddu@assindnu.it
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