Accise autotrasportatori, indicazioni sull’anticipo del recupero

Con la nota n. 22756 del 24 febbraio scorso, l'Agenzia delle Dogane ha fornito i primi chiarimenti sulle novità del D.L. n. 1/2012 che interessano le materie doganali. In particolare, con riferimento al recupero delle accise per autotrasportatori, viene notevolmente anticipato (rispetto alla precedente disciplina che poneva a parametro l'intera annualità dei consumi) il momento di fruizione del beneficio che viene reso, nella mutata formulazione, su base trimestrale e contestualmente si dispone un nuovo termine di presentazione della dichiarazione ora fissato, con carattere di perentorietà, nel mese successivo al trimestre solare di riferimento.

Per quanto riguarda l'anticipo del recupero accise per autotrasportatori l'Agenzia segnala che l'art. 61 del decreto:

• apporta modifiche sostitutive al D.P.R. n. 277/2000;

• prevede che, a decorrere dall'anno 2012, al credito d'imposta riconosciuto secondo le nuove modalità di applicazione del beneficio, non si applica il limite previsto dall'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007;

• rafforza, cristallizzandola quale principio di ordine generale, la previsione di riduzione dei maggiori oneri conseguenti agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante a favore dei sopradescritti esercenti attività di trasporto (comma 4).

In particolare, in relazione al primo punto, a partire dai quantitativi di prodotto consumati nell'anno 2012 viene consentito agli esercenti attività di trasporto di richiedere il rimborso dell'accisa sul gasolio usato come carburante in modo frazionato ovvero riferito ai consumi effettuati in ciascun trimestre dell'anno solare (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre).

A tal fine, in luogo del previgente termine del "[...] 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare [...]" viene stabilito che la dichiarazione, utile ad ottenere il rimborso suddetto, venga presentata "[...] a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare [...]".

Viene così notevolmente anticipato, rispetto alla precedente disciplina che poneva a parametro l'intera annualità dei consumi, il momento di fruizione del beneficio che viene reso, nella mutata formulazione, su base trimestrale e contestualmente si dispone un nuovo termine di presentazione della dichiarazione ora fissato, con carattere di perentorietà, nel mese successivo al trimestre solare di riferimento.

Inoltre, riguardo al secondo punto nella nota viene segnalato che l'art. 61, D.L. n. 1/2012, introducendo una misura di maggior favore per le categorie interessate, stabilisce (comma 2) che - a partire dai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2012 - non trova applicazione la limitazione prevista dall'art.1, comma 53, legge n. 244/2007. In tal modo, viene superato il limite annuale, pari a 250.000 euro, che la predetta disposizione fissa quale soglia massima per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel Quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi.

Infine, relativamente al terzo punto sopra indicato, la previsione introdotta nell'ordinamento giuridico dall'art. 61, comma 4 in esame rende strutturale, potenziandone l'efficacia, il meccanismo che riconosce la neutralizzazione di qualsiasi aumento dell'aliquota d'accisa sul gasolio usato come carburante, a favore degli esercenti l'attività di trasporto di merci e di determinate categorie di trasporto di persone, mediante il rimborso del maggior onere conseguente agli eventuali aumenti predetti.

Un ulteriore aspetto su cui si sofferma la nota riguarda, infine, il regime doganale delle unità da diporto.

Infatti, l'art. 60, comma 1, D.L. n. 1/2012, apporta una modifica integrativa all'art. 36, comma 4, D.P.R. n. 43/1973 introducendo l'esclusione delle navi da diporto costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, affinché siano considerate destinate al consumo nel territorio doganale, dall'iscrizione nei registri previsti dal codice della navigazione.

In sostanza, l'immissione in consumo nel territorio comunitario di una nave da diporto proveniente da un territorio extracomunitario è legata al completamento delle previste procedure doganali di importazione, non risultando più richiesta, per quanto attiene agli stretti profili doganali, l'iscrizione nei registri navali e la conseguente assunzione della bandiera italiana.

 

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