Bonus investimenti - "Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi"

Bonus investimenti - "Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi"

di cui all'articolo 18 del D.L. 91/2014 (DL Competitività)

 

L'art. 18 del D.L.91/2014 (DL competitività) introduce un nuovo credito d'imposta pari al 15% del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari e attrezzature) effettuati dall'impresa fino al 30 giugno 2015. Per poter fruire dell'agevolazione, l'impresa deve effettuare investimenti in beni strumentali nuovi nel lasso di tempo compreso tra il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) ed il 30 giugno 2015.

Affinché l'acquisto possa essere considerato come effettuato nel periodo di tempo anzidetto, occorre ricorrere a quanto previsto dall'articolo 109 del Tuir (D.P.R. 917/1986) in tema di competenza temporale, secondo il quale:

• per gli acquisti di beni vale la data di consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, vale la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;

• per gli appalti assume rilevanza la data di accettazione dell'opera da parte del committente;

• per le prestazioni di servizio collegate all'acquisto ma non comprese nel costo del bene, assume rilievo la data di ultimazione.

 

I beni strumentali, che danno diritto alla fruizione del credito d'imposta anzidetto, sono indicati nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. Ovvero
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
Questa divisione include la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. Questa divisione include apparecchi fissi e mobili o portatili a prescindere dal fatto che siano stati progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico. Inoltre è inclusa in questa divisione la fabbricazione di alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate.
Questa divisione opera una distinzione tra la fabbricazione di macchinari per usi speciali, ossia macchinari per uso esclusivo in una specifica attività economica o in piccoli raggruppamenti di attività economiche, e macchinari di impiego generale, ovvero macchinari utilizzabili in una vasta gamma di attività economiche previste nella classificazione Nace. Questa divisione include anche la fabbricazione di macchinari per usi speciali, non presenti altrove in questa classificazione, utilizzati o meno in un processo di fabbricazione, come le apparecchiature utilizzate nei parchi di divertimento, nelle piste automatiche da bowling eccetera. È esclusa la fabbricazione di prodotti in metallo per usi generali (divisione 25), apparecchi di controllo associati, strumenti computerizzati, strumenti di misurazione, apparati di distribuzione e controllo dell'energia elettrica (divisioni 26 e 27) e veicoli a motore per uso generico (divisioni 29 e 30).

L'investimento deve essere di valore non inferiore a 10.000,00 euro.

 

Soggetti beneficiari

L'agevolazione riguarda tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi, nonché dall'adozione di particolari regimi d'imposta o contabili.

Vincolo triennale destinazione d'uso

Il diritto alla fruizione del bonus è vincolato alla circostanza che i beni oggetto dell'investimento agevolato siano mantenuti nell'impresa per almeno un triennio; l'agevolazione è, pertanto, revocata se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto

Incentivo automatico

La misura rientra tra i cosiddetti incentivi automatici, per cui le imprese non sono tenute a presentare alcuna domanda preventiva, ma solo a comunicare, a consuntivo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili, tutti gli elementi necessari per il calcolo del beneficio e a conservare la documentazione per comprovare la legittima acquisizione del diritto a fruire del credito d'imposta.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e va ripartito in tre quote di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e in quelle relative ai periodi successivi di utilizzo del beneficio.

La cumulabilità con le altre agevolazioni

Il credito d'imposta è compatibile con la "Nuova Sabatini" (introdotta dall'articolo 2 del D.L. 69/2013), che prevede la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari alle PMI per l'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.
Non è ancora definita in modo certo la compatibilità tra gli incentivi del credito d'imposta e quelli per attività di ricerca e sviluppo, istituiti dal D.L. 145 del 2013. Se da un lato, infatti, la norma non prevede alcuna incompatibilità con altre agevolazioni applicabili sulle stesse spese, dall'altro, per l'operatività dello strumento si attende il decreto interministeriale contenente i termini e le modalità attuative.

Discorso analogo per il credito d'imposta del 30% istituito dal D.L. 83/2014 per le spese di riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Secondo cui, potrebbe verificarsi la coesistenza di entrambe le agevolazioni sui medesimi costi, ma per avere la certezza è necessario attendere l'emanazione di un decreto attuativo.

 

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Rossana Basolu
Telefono: 0784 233325
Fax: 0784 233301
E-mail: r.basolu@assindnu.it
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