Dl Competitività. Bonus investimenti per l'acquisto di beni strumentali

 

APPROFONDIMENTO DL COMPETITIVITA n.91 del 4.06.2014

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

 

Bonus investimenti - "Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi".

 

Il Decreto Competitività ha introdotto un nuovo credito d'imposta pari al 15% del valore degli investimenti per acquisto di beni strumentali nuovi (macchinari e attrezzature). Per poter usufruire dell'agevolazione gli acquisti devono essere effettuati dopo il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 30 giugno 2015.

I beni strumentali in oggetto, che danno diritto alla fruizione del credito d'imposta, sono indicati nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (che riportiamo in allegato). In particolare si tratta di FABBRICAZIONE DI MACCHINARI E APPARECCHIATURE NCA.

La divisione include:
1) fabbricazione di macchinari e apparecchiature, comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione.
2) apparecchi fissi e mobili o portatili a prescindere dal fatto che siano stati progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico.
3) fabbricazione di alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate.

La classificazione in questione opera una distinzione tra la fabbricazione di macchinari per usi speciali, ossia macchinari per uso esclusivo in una specifica attività economica o in piccoli raggruppamenti di attività economiche, e macchinari di impiego generale, ovvero macchinari utilizzabili in una vasta gamma di attività economiche previste nella classificazione Nace. Questa divisione include anche la fabbricazione di macchinari per usi speciali, non presenti altrove in questa classificazione, utilizzati o meno in un processo di fabbricazione, come le apparecchiature utilizzate nei parchi di divertimento, nelle piste automatiche da bowling eccetera.

È ESCLUSA invece la fabbricazione di prodotti in metallo per usi generali (divisione 25), apparecchi di controllo associati, strumenti computerizzati, strumenti di misurazione, apparati di distribuzione e controllo dell'energia elettrica (divisioni 26 e 27) e veicoli a motore per uso generico (divisioni 29 e 30).

L'investimento deve essere di valore non inferiore a 10.000,00 euro.

 

COME SI CALCOLA IL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta si calcola sull'eccedenza rispetto alla media aritmetica degli investimenti in beni strumentali indicati nella tabella ATECO 2007 realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, con possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Per le imprese che hanno avviato l'attività da meno di cinque anni, occorre effettuare la media aritmetica degli investimenti in beni strumentali realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di applicazione della norma di agevolazione.

 

Vincoli

Per poter fruire del credito d'imposta non risulta sufficiente l'effettuazione del mero investimento, in quanto la normativa prevede i seguenti vincoli:
• i beni oggetto dell'investimento agevolato devono essere mantenuti nell'impresa per almeno un triennio;
• il bene agevolato deve essere utilizzato in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

 

Come se ne usufruisce

Il credito d'imposta va suddiviso e utilizzato in auto-liquidazione in tre quote annuali di pari importo; la normativa prevede che la prima quota può essere utilizzata a partire dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. Ne consegue che per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2014, il relativo credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione nei modelli di versamento F24 a partire dal 2016, suddividendolo in tre quote annuali di pari importo.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene riconosciuto il credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito viene utilizzato.

 

Casi di revoca

Il credito d'imposta in oggetto viene revocato nelle seguenti ipotesi:
• il bene viene ceduto a terzi o destinato a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo;
• i beni oggetto degli investimenti vengono trasferiti in strutture produttive localizzate al di fuori del territorio dello Stato italiano.

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Rossana Basolu
Telefono: 0784 233325
Fax: 0784 233301
E-mail: r.basolu@assindnu.it
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