Crisi di liquidità: escluso il reato di omesso versamento di ritenute e IVA

Il Tribunale di Novara prende posizione sulla rilevanza della carenza di liquidità ai fini dell'accertamento dei reati di omesso versamento di ritenute certificate e IVA.

Il caso all'esame
Una società, pur avendo posto in essere gli adempimenti dichiarativi, non versava nei termini gli importi dovuti a titolo di ritenute e Iva con riferimento al periodo di imposta 2006.

La legale rappresentante della società contribuente era imputata dei reati di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, d.lgs. n. 74 del 2000) e omesso versamento di Iva (art. 10 ter, d.lgs. n. 74 del 2000).

La strategia difensiva poggiava sulla dimostrazione dell'esistenza di difficoltà finanziarie non imputabili a mala gestio e tanto gravi da impedire l'adempimento dei crediti tributari: l'imputata aveva "provocato" la messa in liquidazione della società, ripianato i debiti nei confronti del personale attingendo al patrimonio personale e concordato con Equitalia un piano di rateazione dei debiti tributari.

La soluzione
Questi elementi probatori vengono valorizzati dal Tribunale di Novara per dichiarare l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Il Tribunale di Novara osserva che, secondo parte della dottrina, il sopraggiungere di una crisi di liquidità di dimensioni tanto importanti da comportare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'ente rappresenta una sorta di forza maggiore che esclude la volontà del soggetto di omettere il versamento dei tributi dovuti. Il Tribunale di Novara osserva altresì che una situazione di dissesto – quale quella realizzatasi nel caso di specie – esclude la rilevanza penale dei fatti soltanto quando sia determinata da fattori che non rientrano nella sfera di controllo dell'imprenditore.

La pronuncia in commento si segnala anche per aver posto a carico dell'imputato l'onere di provare la sussistenza della crisi di liquidità del soggetto obbligato.

I precedenti
Come riconosciuto anche dal Tribunale di Novara, la giurisprudenza non ha ancora individuato una soluzione alla questione.

Per le sanzioni amministrative, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, nella sentenza n.163 del 2012, ha escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza perché l'omesso versamento dei tributi era stato causato dal grave inadempimento della controparte contrattuale: debitore era un ente pubblico, le somme dovute erano ingenti e l'inadempimento si era protratto per diversi anni, nonostante il contribuente avesse assunto ogni iniziativa ragionevolmente esigibile.

Per quanto concerne l'ambito penale, con la sentenza del 7 gennaio 2013 il Tribunale di Milano ha prosciolto un imputato per carenza dell'elemento soggettivo del reato perché il mancato versamento dei tributi era dipeso dalla mancata riscossione di crediti vantati nei confronti di alcuni enti pubblici.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Francesca Puddu - Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: f.puddu@assindnu.it

Modifica Visualizzazione: Mobile Version | Standard Version