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LEGGE DI BILANCIO 2026 | Nuovo Iper ammortamento. Come funziona
- Mercoledì, 07 Gennaio 2026 17:44
Il nuovo iperammortamento previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 427-436) sostituisce i crediti d'imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0 e si estende a tutti gli investimenti validi dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 è questo infatti il periodo durante il quale si può fruire dell'agevolazione fiscale che consente alle imprese di maggiorare il costo di acquisto di un bene ammortizzabile riducendo così la base imponibile per il calcolo delle imposte dovute.
Di seguito riportiamo una sintesi delle novità sull'iperammortamento previsto dalla legge di Bilancio 2026.
La nuova versione dell'iperammortamento è stata completamente ridisegnata rispetto alla proposta iniziale del Consiglio dei Ministri.
- L'agevolazione viene estesa fino al 30 settembre 2028
- È stato aggiornato il catalogo dei beni agevolabili
- È stata ridotta l'intensità dell'agevolazione
- È stato introdotto un vincolo di origine dei beni "Made in EU".
Periodo di validità: dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con percentuali di maggiorazione decrescenti all'aumentare della spesa.
Beni agevolabili:
- Beni materiali e immateriali "Industria 4.0" interconnessi al sistema aziendale contenuti rispettivamente nell'allegato IV e nell'allegato V della Legge di Bilancio 2026 n.199 del 2025.
- Impianti per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (con particolare attenzione ai pannelli fotovoltaici conformi al decreto 181/2023)
Intensità dell'agevolazione
Il credito spetta nella misura del:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Di conseguenza, viene meno la previsione secondo la quale la misura dell’agevolazione aumenta al 220%, 140% e 90%, nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, compresa la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Novità rilevanti:
Vincolo "made in UE" I beni devono essere prodotti in Stati membri UE o aderenti al SEE
Il beneficio si applica agli investimenti “in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Per quanto riguarda i beni strumentali materiali, sappiamo che l’iperammortamento si applica a due tipologie di beni. I beni materiali funzionali alla trasformazione digitale contenuti nell’allegato IV (l’ex allegato A) e i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Per questi beni, l'azienda è tenuta a dotarsi:
- di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente ovvero
- di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto ovvero ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, conformemente ai criteri di cui all’articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013.
Pannelli fotovoltaici Nel caso specifico dei moduli fotovoltaici, vige la limitazione ai soli moduli previsti alle lettere b) e c) dell’articolo 12, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. In pratica:
b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Tali pannelli devono essere inclusi in un apposito elenco predisposto dall'ENEA.
Eliminata la premialità energetica prevista nella versione originale, in particolare è stata eliminata la maggiorazione per investimenti finalizzati al risparmio energetico
Nuovi adempimenti: trasmissione telematica di comunicazioni tramite piattaforma GSE (sulla scia di Transizione 5.0). Sono previste diverse fasi.
1) Comunicazione preventiva da inviare tramite la piattaforma del GSE indicando l’importo complessivo degli investimenti programmati in ciascuna struttura produttiva, inclusi i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti.
2) Comunicazione di conferma da inviare entro 60 giorni dalla ricevuta di comunicazione inviata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per attestare l’avvenuto pagamento di almeno il 20% del valore di acquisto.
3) Comunicazione di completamento da inviare al termine degli investimenti e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette i dati e le informazioni, comprensive delle perizie, attestazioni e certificazioni, attestanti l’effettiva realizzazione degli investimenti. Quando la comunicazione riguarda più beni, la data di completamento coincide con quella relativa all’ultimo investimento effettuato.
Incompatibilità con i crediti d'imposta della legge 207/2024
L'agevolazione richiede che l'impresa chiuda l'esercizio in utile ed è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza e agli obblighi contributivi.
Per approfondire richiedi un appuntamento con il nostro Sportello Finanza agevolata: 0784-233314.
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