CREDITO TURISMO Avvio dell'operatività della Sezione Speciale Turismo del Fondo di Garanzia per le PMI

Avvio dell'operatività della Sezione Speciale Turismo del Fondo di Garanzia per le PMI Da lunedì 10 ottobre 2022, è operativa la “Sezione Speciale Turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI, istituita ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 152/2021 (cd. “DL Recovery”), così come convertito dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233 (si veda in proposito la comunicazione dello scorso 1° febbraio).

Si ricorda che la Sezione è stata costituita in attuazione della linea progettuale “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale Turismo del Fondo di Garanzia per le PMI, Misura M1C3, investimento 4.2.4) del PNRR ed è finalizzata alla concessione di garanzie sui finanziamenti concessi alle imprese beneficiarie, che svolgono una delle attività comprese nell’elenco di codici Ateco pubblicato nell’Accordo per l’adozione della politica di investimento e che:

intendono avviare un’attività turistica per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale che siano conformi al principio del “do not significant harm” così come definito negli orientamenti tecnici della Commissione europea (2021/C58/01) e negli orientamenti tecnici sulla verifica di sostenibilità per il Fondo InvestEu (2021/C280/01);assicurano la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

Alle garanzie, rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti, sono applicate alcune deroghe rispetto alla disciplina ordinaria del Fondo.

In particolare, le garanzie sono concesse:

  • a titolo gratuito;
  • per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro;
  • a imprese con un numero di dipendenti fino a 499;
  • con percentuali di copertura massime pari al 70% (80% per la riassicurazione), con possibilità di integrazione da parte di Regioni ed enti locali fino all’80% (90% per la riassicurazione);
  • su operazioni di rinegoziazione o consolidamento sulla stessa banca (o sullo stesso gruppo bancario) non già garantite dal Fondo, a condizione che: i) sia erogato un credito aggiuntivo pari ad almeno il 25% del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento; ii) il rilascio della garanzia è idoneo a determinare un minor costo o una maggiore durata del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento;
  • senza applicazione del modello di valutazione del Fondo;
  • a imprese che hanno nei confronti del soggetto finanziatore esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute/sconfinanti;
  • senza applicazione della commissione dovuta per mancato perfezionamento dell’operazione;
  • con la possibilità, per le operazioni di investimento immobiliare, di cumulare con altre garanzie acquisite sui finanziamenti;
  • sulle operazioni già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta di garanzia.

Maggiori dettagli sono pubblicati nella Circolare n. 7/2022 del Fondo di Garanzia per le PMI. Inoltre, sul sito del Fondo di Garanzia è stata pubblicata una specifica pagina relativa alla Sezione speciale dove è possibile trovare ulteriori informazioni.

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Francesca Puddu - Sportello Finanza agevolata
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: f.puddu@assindnu.it

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