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Decreto Omnibus | Novità per i pannelli fotovoltaici ammessi al credito di imposta Transizione 5.0
- Venerdì, 04 Ottobre 2024 13:08
- Scritto da Luigi Ledda
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Convertito in legge il ddl di conversione del decreto Omnibus ( D.L. 113/2024).
Il comma 6 dell’articolo 1 modifica l’ articolo 12, comma 1, del D.L. n. 181/2023, che prevede l'istituzione, da parte dell'ENEA, del registro degli impianti fotovoltaici.
In particolare, la disposizione riscrive la lettera b), chiarendo che sia i moduli fotovoltaici sia le relative celle devono essere prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea. Nella sua originaria formulazione, la lettera b) stabiliva che solo i moduli fotovoltaici dovevano essere prodotti negli Stati Membri dell’Unione Europea.
A seguito della modifica, quindi, nel registro per le tecnologie del fotovoltaico tenuto da ENEA, composto da tre diverse sezioni, sono iscritti, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
La riscrittura della lettera b) ha effetti anche sul credito di imposta Transizione 5.0, istituito dall’
articolo 38 del D.L. n. 19/2024.
Per gli impianti fotovoltaici, infatti, l’incentivo è limitato ai soli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’ articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), D.L. n. 181/2023.
Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lettere b) e c), fermo restando i costi massimi ammissibili, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo rispettivamente pari al 120% e 140% del relativo costo.
Nell’attesa della formazione del registro in cui saranno iscritti i predetti moduli, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di un’apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettano i requisiti di carattere tecnico e territoriale di cui alle citate lettere a), b) e c).
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| Referente: | Direzione - Luigi Ledda |
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| Fax: | 0784 233301 |
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