Attestato di Prestazione Energetica (APE). Non si applica imposta nè bollo.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 83/E del 22 Novembre 2013  chiarisce che non si applica ne imposta di registro né bollo sull'Attestato di Prestazione Energetica (APE) che deve essere obbligatoriamente allegato agli atti di trasferimento di immobili o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti. Nel caso di contratto di locazione, non essendo l'APE un documento per il quale vige l'obbligo della registrazione, l'Ufficio dell'Agenzia procederà alla registrazione del contratto e dell'attestato allegato, senza autonoma applicazione dell'imposta di registro.. L'art. 11, comma 7 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) ha stabilito che la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati, ma non comporta applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto; di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili; di atti non soggetti a registrazione.

Nel caso dei contratti registrati telematicamente, mediante "SIRIA" e "IRIS" non è prevista la possibilità di trasmettere allegati. Pertanto l'APE SI può presentare in forma cartacea, insieme all'attestazione di avvenuta registrazione del contratto restituita dal servizio telematico utilizzato dall'utente. In tal caso, i contribuenti che producono, in forma cartacea presso l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'attestato di prestazione energetica allegato ad un contratto di locazione registrato telematicamente, non sono tenuti alla corresponsione dell'imposta di registro. Per quanto concerne l'imposta di bollo, va considerato che:

Eccezioni
Qualora venga, invece, allegata al contratto di locazione copia dell'attestato di prestazione energetica, con dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un pubblico ufficiale, va applicata l'imposta di bollo, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, in virtù della disposizione contenuta nella nota 1 all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972. Tale disposizione stabilisce, infatti, che "Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale".

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Marco Denti
Telefono: 0784 233315
Fax: 0784 233301
E-mail: m.denti@assindnu.it

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