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LAVORO | Dimissioni per fatti concludenti: dall’INL le istruzioni e il modello per la comunicazione preventiva
- Giovedì, 23 Gennaio 2025 12:22
L’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, ha fornito le prime indicazioni operative sulle dimissioni per fatti concludenti, la fattispecie introdotta dal Collegato lavoro (art. 29 legge n. 203/2024) in vigore dal 12 gennaio 2025.
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione.
Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore senza necessità di attendere le dimissioni telematiche, a meno che il lavoratore non dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Procedura di comunicazione
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare alla sede territorialmente competente dell’Ispettorato del lavoro l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine di 15 giorni lavorativi. La comunicazione, a questi fini, va trasmessa solo dopo che il periodo di assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno 15 giorni dall’inizio del periodo di assenza.
La competenza territoriale dell’Ispettorato è da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, inteso come unità produttiva, non in riferimento alla sede legale dell’azienda.
L’INL chiarisce che la comunicazione obbligatoria deve essere effettuata unicamente laddove il datore di lavoro intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.
Sulla base della comunicazione pervenuta e di eventuali altre informazioni già in possesso degli Ispettorati territoriali, gli stessi potranno avviare la verifica sulla “veridicità della comunicazione medesima”.
Questi accertamenti devono essere avviati e conclusi con la massima tempestività e comunque entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.
Al ricorrere della fattispecie in esame il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.
L’effetto risolutivo del rapporto potrà tuttavia essere evitato laddove il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
Appare opportuno richiamare in dettaglio gli effetti che questa nuova fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro produce in capo alle parti:
- il datore di lavoro non è tenuto a versare all’INPS il contributo di ingresso alla NASpI;
- il datore di lavoro può trattenere l’indennità di mancato preavviso;
- in capo al datore di lavoro questo decremento dimensionale non è computabile in quanto indipendente dalla volontà del datore di lavoro;
- il lavoratore, essendo dimissionario e non licenziato, non potrà fruire del trattamento di NASpI.
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale | |
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